Trib. Palermo, sentenza 25/01/2025, n. 331
TRIB Palermo
Sentenza
25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 10961/2023 R.G.L. promossa
D A
TA ZI rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mannino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via P.F. De
Calboli n°22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Cagliari, Via Delitala n. 2, con l'avv.
Maurizio Falqui Cao e con l'avv. Stefania Sotgia che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ Rigetta il ricorso
❖ Nulla per le spese
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data il 13.9.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'essere titolare dell'assegno mensile di assistenza (Cat. INVCIV n. 0715817) sin dal mese di giugno del 2015;
- d'aver ricevuto il 26.07.2019 nota dell'INPS con cui gli veniva comunicato che l'importo della sua pensione era stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016 pervenuta a seguito di sollecito contestando contestualmente l'indebita percezione della somma di euro € 9.942,76 per il periodo da gennaio 2017 ad agosto 2018;
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'INPS chiedendo dichiararsi l'illegittimità di siffatto provvedimento invocando all'uopo la decadenza ex art 52 l.
88/89 in quanto:
- già nel modello AP70 (inoltrato il 4.12.2014) aveva dichiarato i propri redditi, si era affidato ai calcoli effettuati dall'INPS, e, pertanto nessun comportamento doloso poteva essergli contestato;
- in ogni caso, l'Istituto previdenziale, “aveva il diritto e dovere di verificare la situazione economica [..] attingendo ai dati dell'Amministrazione finanziaria e verificare la situazione economica attingendo ai dati dell'Amministrazione finanziaria” con la conseguenza che le conseguenze dell'errore dell'ente nell'erogazione della prestazione non potevano che ricadere esclusivamente su quest'ultimo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente previdenziale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto rilevando che, in assenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione, l'istituito
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