Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 227

TRIB Brindisi
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Brindisi
Sentenza
11 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 227
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 227
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


Proc. n. 2886/2023 R.G.

TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2886/2023 del Ruolo Generale, promossa
DA
EUROSECURITY S.R.L. (P.IVA 01086620331), corrente in Brindisi alla via Cesare Balbo n.
8, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Euprepio
Curto (c.f.[...]; pec: euprepio.curto@pec.it ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in IL AN (BR) alla via Municipio
n. 11,
-RICORRENTE -
CONTRO
AL CO (C.F. [...]), NATO A OSTUNI (BR) IL 19.07.1975 E
TO MA (C.F. [...]) nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi entrambi dall'Avv. Pierpaolo Saracino (c.f. [...]; pec: pierpaolo.saracino@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del prefato loro difensore sito in Lecce alla via G. De Rosis n. 2;
- RESISTENTI –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 617 comma 2 c.p.c. depositato in data 16.10.2023 Eurosecurity
s.r.l. adiva l'intestato Tribunale per ivi impugnare l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore dei creditori emessa in data 04.10.2023 nella procedura esecutiva presso terzi R.G.
475/2022 pendente innanzi al G.E. Dott. G. D'Amicis proposta dai creditori AL CO e
SA MA.
Con il libello introduttivo, la ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione della suindicata ordinanza di assegnazione somme del 04.10.2023 e, nel merito, la declaratoria di nullità della predetta ordinanza di assegnazione per l'asserita violazione del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive, conseguente alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di ristrutturazione del debito, con condanna dei resistenti al pagamento 1

delle spese e competenze di lite.
Con decreto del 17.10.2023, la causa veniva assegnata a questo Giudice e chiamata per la prima udienza del 14.03.2024 con concessione della sospensione medio tempore della procedura esecutiva presso terzi R.G. 475/2022 e dell'ordinanza di assegnazione somme ivi emessa.
Con comparsa ritualmente depositata il 13.03.2024, si costituivano in giudizio i resistenti
AL CO e SA MA per ivi richiedere la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell' opposizione formulata dal ricorrente e, comunque,
l'integrale rigetto delle domande dell'opponente. Ciò, con conseguente declaratoria della legittimità dell'azione esecutiva presso terzi R.G. n. 475/2022 e la condanna della ricorrente al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e, comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 18.04.2024 questo G.E revocava la sospensione della procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 475/2022.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza cartolare del 22.01.2025, preso atto delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ritualmente depositate dalle parti, lette le rispettive note di trattazione scritta, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dalla ricorrente sono inammissibili per le ragioni che quivi di seguito si espongono.


1. In via pregiudiziale

Deve osservarsi, innanzitutto, che con il ricorso introduttivo la Eurosecurity s.r.l., di fatto, ha proposto nel presente giudizio le stesse ed identiche domande (richiesta di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme del 04.10.23) già formulate nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 475/221, definito con ordinanza di inammissibilità del prefato G.E del 20.07.2024. Avverso a tal ultima la stessa non proponeva reclamo ex artt. 624 comma 2 e 669 terdecies c.p.c., con conseguente formazione del giudicato cautelare sul punto. Giudicato che, per quanto recante dei profili di affinità con la fattispecie di cui all'art. 2909 c.c., sarebbe - in astratto, in virtù della sua stessa strumentalità - superabile da una statuizione di merito di segno contrario.
Al di là di ciò, deve evidenziarsi l'estraneità rispetto al presente giudizio - di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi