Trib. Verona, sentenza 21/11/2024, n. 2688

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 21/11/2024, n. 2688
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2688
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S R Presidente rel.
dott.ssa E T di V Giudice
dott.ssa V M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3875/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
promossa da:
( ), con il patrocinio del'lvv, Parte_1 C.F._1
G E
RICORRENTE
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Federica CP_1 C.F._2
B RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 8 All'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE “come da ricorso introduttivo con adesione alle modifiche
apportate da parte resistente ad esclusione della data di rilascio e della decorrenza
dell'assegno
PER PARTE RESISTENTE “come da comparsa di costituzione insistendo affinchè la
decorrenza dell'assegno venga posta dall'uscita di casa, considerando che nelle more il
resistente sta provvedendo in via diretta al mantenimento della famiglia”.
Conclusioni del PM: “si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 3.7.2024 , deducendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 16/06/2018, in VERONA, CP_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto
domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo l'affido condiviso
dei figli minori nato il [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare, la
regolamentazione del diritto di visita e un contributo di mantenimento di € 175 oltre
rivalutazione ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, si
è altresì associato alla domanda di affidamento condiviso dei minori e Persona_1
con residenza anagrafica presso la madre, assegnazione della casa Persona_2
familiare alla ricorrente e contribuzione di mantenimento di € 175 per ciascun figlio somma
pagina 2 di 8
da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge. Per quanto concerne la
frequentazione dei figli minori ha indicato il seguente calendario: a settimane alterne, dal
martedì da dopo la scuola nel periodo scolastico e nel periodo non scolastico dalle ore 10,00
sino al giovedì con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e con
riaccompagnamento dalla madre alle ore 10,00 nel periodo non scolastico;
Nella settimana
in cui il padre non ha e nei giorni infrasettimanali, il fine settimana dal Per_1 Per_2
venerdì indicativamente dalle ore 18.00 nel periodo scolastico, e dalle ore 18.00 nel periodo
non scolastico sino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre alle ore 21.00
cena inclusa, ma se la madre lavora la domenica sera, il padre li riaccompagnerà
direttamente lunedì mattina a scuola;
durante le vacanze natalizie, una settimana alternando
di anno in anno con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06
gennaio;
durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno con la
madre il periodo comprendente la domenica di Pasqua con quello comprendente il Lunedi
dell'Angelo;
Metà delle vacanze di Carnevale di ogni anno;
le festività infrannuali (25 aprile,
01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08
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