Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 2384

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 2384
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 2384
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2024, letti gli atti, esaminata la
documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;

all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3961 dell'anno 2024 vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Errera
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Magda CP_1 C.F._2
Mellea

con l'intervento necessario del PM in sede;

OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato in data 9.08.2024 adiva il Tribunale di Catanzaro Parte_1
deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale in data CP_1
25.04.2015 era nato il figlio regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Essendo cessata la convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, con accordo tra le parti, siglato in scrittura privata del 22.03.2022, erano state regolate le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, rispetto alle quali la ricorrente chiedeva che l'assegno a carico del , quale contributo al mantenimento del figlio, venisse aumentato da € 250,00 ad € CP_1
400,00 mensili, alla luce delle maggiori esigenze del minore, quasi totalmente collocato presso di sé.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, considerate CP_1
le proprie condizioni economico-reddituali.
All'udienza del 4.12.2024 le parti conciliavano la lite, dichiarando di accettare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore stabilite nella scrittura privata del
22.03.2022, fatta eccezione per il punto n.7, prevedendo le parti di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese per le rette del convitto a decorrere dal corrente anno scolastico. Per_2
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato, con integrale compensazione delle spese di lite.


P.Q.M

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Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale,
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