Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 328
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3922/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIANESE GIULIA, elettivamente domiciliata come in atti
E
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. BUX MARILY, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal Parte_1 sig. in data 07.09.2013 a Rovigo (RO), atto trascritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Rovigo anno 2013, parte II, serie A, atto 34, alle seguenti CONDIZIONI
1. La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre ove la minore continuerà ad avere la residenza anagrafica. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione
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e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Rovigo (RO) via Pozzato n. 68, è di proprietà del sig. ;
la sig.ra ontinuerà a risiedere a Rovigo (RO) CP_1 Pt_1 via Viernheim n. 52 unitamente alla figlia, come già stabilito in accordo di separazione.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: I) POMERIGGI
ORDINARI Il padre, durante il periodo infrasettimanale ordinario, avrà la possibilità di frequentare la figlia per due pomeriggi, stabiliti per i giorni: alle ore 16:00 alle ore 21:00 (nei mesi Pt_2 di luglio e agosto fino alle ore 22.00, ovvero sino alle 21.30 in caso di frequentazione di centri estivi), alle ore 16:00 alle ore 19:30 (nei mesi di luglio e agosto fino alle ore 22.00, ovvero sino Pt_3 alle 21.30 in caso di frequentazione di centri estivi). Nel caso di impossibilità di frequentazione nel pomeriggio concordato in uno dei suddetti giorni, per impegni scolastici o extra scolastici o esigenze personali della figlia, ovvero per impegni personali o lavorativi dei genitori, esso potrà essere recuperato nel corso della medesima settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì), previo accordo tra le parti e comunque tenendo conto dei rispettivi impegni e preferenze. Il recupero nel giorno di venerdì è possibile solo se la figlia nel weekend successivo sarà con la madre. II) trascorrerà col padre un weekend ogni due settimane (weekend alternato) Persona_2 secondo il seguente orario: NEL PERIODO SCOLASTICO (da settembre a giugno compresi) dopo
l'uscita da scuola del sabato fino alle ore 19:00 di domenica. NEL PERIODO ESTIVO (mesi di luglio
e agosto) dalle ore 13:00 del venerdì (ovvero dalle ore 16.00 del venerdì in caso di frequentazione di centri estivi) sino alle ore 19:30 di domenica. Nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto), la frequentazione del giovedì pomeriggio è annullata quando il weekend immediatamente successivo è di spettanza del padre (dalle ore 16:00 del venerdì sino alle ore 16:00 di domenica);
viceversa, quando il weekend immediatamente successivo è di spettanza della madre, la frequentazione del giovedì pomeriggio avviene regolarmente. I suddetti orari potranno essere modificati in ragione delle preminenti esigenze della figlia e di quelle dei genitori, previo congruo preavviso e concertazione delle parti, privilegiando la frequentazione con il genitore qualora l'altro risulti impedito, a prescindere dalla settimana di competenza. III) VACANZE ESTIVE Le vacanze estive sono comunicate tra le parti entro il 15 Maggio di ogni anno. La minore può trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi. Previa concertazione delle parti, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, la figlia potrà partecipare a periodi di viaggio e/o soggiorno senza la presenza del genitore (a titolo esemplificativo: campi estivi, soggiorni di studio, vacanze con parenti). IV) La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori la metà del Parte_4 periodo di vacanza, secondo il seguente calendario, che sarà applicato in modo alternato per
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ciascuna annualità: ANNO A 24/25/26 dicembre con la madre, 27 (dalle ore 10) 28/29 (fino alle ore
19) dicembre con il padre, 30/31dicembre e 1 / 2 gennaio
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