Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2024, n. 1303

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2024, n. 1303
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1303
Data del deposito : 23 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3124 / 2023 avente ad oggetto
opposizione ad avviso di intimazione di pagamento.
promosso da: AN GI, nato a [...] il [...], (C.F.
[...]), rappresentato e difeso dall'avv. DRAGO IGNAZIO, con domicilio
eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;

Opponente

Contro

:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA PAOLO con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti,
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -, (C.F.80078750587 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della S.C.C.I.
s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti , Opposti
1
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 05/12/2023 il sig. GI AN ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9003404491 notificata in data 13/11/2023 e per la giurisdizione di Codesto Giudice, avverso quattro avvisi di addebito emessi dall'I.N.P.S. per contributi IVS coltivatori diretti.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di addebito, l'avvenuta prescrizione , la carenza di motivazione e la decadenza dell'IN per iscrivere a ruolo, eccepisce anche
l'inesistenza della pretesa contributiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo inammissibile l'opposizione perché tardiva per i vizi attinenti agli atti esecutivi, il difetto di legittimazione passiva in relazione all'eccepita decadenza e prescrizione antecedente alla consegna del ruolo , e
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