Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 12045

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 12045
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12045
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 34610/2023 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Marina Cardone, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Vincenzo Bellini, n. 7
E
- in persona del legale rappresentante - contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 3.11.2023- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha esposto quanto segue:
• ha lavorato alle dipendenze della convenuta, con la qualifica di “scaffalista” per 40 ore settimanali, dal 19.2.2019 al 26.9.2022, inquadrato al livello D2 del CCNL Servizi
Ausiliari Cisal;

• durante il predetto periodo ha sempre svolto le seguenti mansioni: “a) carico e scarico merci nel magazzino;
b) trasporto con transpallet / roller (per portare i carrelli pieni di merce fino agli scaffali);
c) trasporto a braccia di cartoni con merci da posizionare negli scaffali;
d) movimentazione della merce;
e) rapporti con i clienti;
f) cambio merce;
g) inventari;
h) gestione della merce attraverso terminali (telecomandi dotati di software) per inventari, resi di merce e ordini, sia per uso interno che per la vendita diretta i) gestione della cassa;
l) verifica della scadenza di prodotti parafarmaceutici;
m) segnalazione di comportamenti sospetti dei Clienti di danno a merci e/o furti;
nonché quelle di preposto dei punti vendita di “Acqua e Sapone”, sempre in Roma, dapprima in via Gaetano Rappini e successivamente in via della Magliana;

• in data 26.9.2022 è stato assunto da ”, con inquadramento al Parte_2
6° livello del CCNL Commercio;

• lavoro;

• il CCNL da applicarsi non era il CCNL Servizi Cisal, ma il CCNL Terziario per il commercio, pertanto il ricorrente era da inquadrarsi nel livello 4°, che ricomprende le mansioni svolte. Il ricorrente ha argomentato in ordine alle proprie ragioni di diritto in relazione all'art. 36 Cost ed alla direttiva UE 2022/2041, formulando infine le seguenti conclusioni:
- “Accertare che il sig. ha svolto presso la dal 19 febbraio 2019 sino al Parte_1 CP_1
26.9.2022 le mansioni di scaffalista, addetto alla movimentazione delle merci, commesso e preposto del punto vendita;

- accertare e dichiarare il suo diritto di percepire, ex art. 36 Cost., una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Commercio per il 4° livello;

-riconoscere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione;

1


1) delle differenze retributive, rispetto a quanto percepito, in applicazione del trattamento economico del CCNL Commercio per il 4° livello, relativamente alla retribuzione mensile per 40 ore settimanali, tenuto conto anche degli aumenti retributivi, per un importo di Euro
17.281,66;

2) del TFR in misura piena per un importo residuo di euro 893,89;

-con condanna di al pagamento delle differenze retributive relative al periodo CP_1
19.2.2019 al 26.9.2022 in misura di euro 18.175,55 lordi oltre interessi e rivalutazione.
In subordine:
-accertare e dichiarare il suo diritto di percepire una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Servizi per il livello D1 e riconoscere all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la
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