Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 20

TRIB Brindisi
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Brindisi
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 20
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
RI GL,
Con l'avv. ATTANASI VITTORIO
Ricorrente contro
INPS, con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità nella misura di due terzi (ex art. 1 L.222/84) così come già in precedenza accertato e riconosciuto dall'Inps con conseguente erogazione di assegno Cat. IO (n. 15044540), poi, revocato a seguito di visita di revisione programmata cui veniva sottoposto in data 14.05.2021.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della presenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso in cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l'Ente previdenziale che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha
contestato la fondatezza della richiesta, riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate dal ctu in sede di atp ed insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di
Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso
(mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il
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