Trib. Paola, sentenza 15/11/2024, n. 917

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 15/11/2024, n. 917
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 917
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

R.G.N. 1196/2017
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 15/11/2024
È presente, per l'attore, l'avv. ELONORA BARNESCHI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. ANGELO PIO PARAVATI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. BARNESCHI insiste nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi respingendo tutte le eccezioni di nullità sollevate dalla controparte. Qualora il Giudice dovesse ritenere sussistente la nullità, insiste per la declaratoria del difetto di giurisdizione con contestuale sospensione dell'odierno giudizio relativamente alla domanda di adempimento. Insiste altresì nelle proprie istanze istruttorie già depositate nonché, nel merito, in tutte le proprie domande e nel rigetto della domanda di risoluzione sollevata da parte convenuta nella conclusionale relativamente alla quale non accetta il contraddittorio. L'avv. PARAVATI si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. Si riporta altresì alla domanda di risoluzione formulata in via subordinata nella propria conclusionale. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, alle ore _________, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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R.G.N. 1196/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1196/2017 vertente
TRA
EI RL (C.F. 02983730785), in persona l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELONORA BARNESCHI (C.F. [...]);

Attore
E
COMUNE DI SCALEA (C.F. 00401460787), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO PIO PARAVATI (C.F. [...]);

Convenuto
Oggetto: Altri contratti atipici Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

1. La società TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto domanda nei confronti del Comune di Scalea al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa dell'inadempimento al contratto con la stessa stipulato.

1.1. A sostegno della domanda, la società attrice deduce che l'Ente locale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28/10/2009, le aveva affidato l'espletamento delle attività finalizzate all'ottenimento di risparmio energetico nella esecuzione del servizio di illuminazione pubblica, unitamente alla riqualificazione, adeguamento, gestione e pagina 2 di 9 controllo della rete infrastrutturale di pubblica illuminazione. Alla predetta delibera era poi seguita la stipulazione di un contratto, in data 23/12/2009, che prevedeva esclusivamente in capo alla TE, dietro corrispettivo annuo di € 166.600,00 e per la durata di anni 12, la fornitura di beni e servizi per il conseguimento di risparmio energetico, oltre all'affidamento della manutenzione e gestione della rete infrastrutturale di pubblica illuminazione, specificandosi che il predetto importo sarebbe stato corrisposto in funzione percentuale del risparmio energetico conseguito dal Comune e liquidabile a risparmio conseguito, verificato e certificato dall'Ente locale e che la società attrice avrebbe provveduto ad anticipare l'investimento e tutte le spese necessarie per la fornitura di tutti i beni e i servizi relativi all'esecuzione del contratto. Deduce poi che, pur avendo posto in essere una serie di adempimenti finalizzati alla definitiva esecuzione del negozio, della cui realizzazione il Comune era stato edotto con nota del 02/12/2010, il convenuto era rimasto inerte, ragion per cui il 13/11/2012 l'attrice gli aveva inequivocabilmente manifestato la propria volontà di procedere con le ulteriori attività oggetto del contratto, invitandolo a porre in essere le azioni necessarie a garantire il rispetto del negozio stipulato. La TE deduce, poi, che dopo aver diffidato il Comune a presenziare in data 08/01/2013, in Scalea, alla via Pablo Picasso, per consegnare i lavori e procedere nell'esecuzione del contratto, il predetto Ente aveva addotto un inadempimento della società attrice, che quest'ultima aveva contestato indicandogli tutte le attività fino ad allora poste in essere e ribadendo l'invito al sopralluogo dell'08/01/2013, data in cui – a dire dell'attrice – nessuno si era presentato per l'Amministrazione comunale. Deduce, poi, che dopo aver nuovamente interpellato il Comune, quest'ultimo, con nota del 14/03/2013, le aveva dichiarato l'intenzione di adempiere al contratto, ma che, nonostante i rappresentanti dell'Ente locale si fossero presentati alla data ed ora indicati dalla TE, non era stato possibile procedere a causa della mancata produzione, da parte di questa, dei documenti funzionali all'esecuzione del contratto, con invito a produrli entro 30 giorni dal ricevimento della nota. In risposta, la TE aveva comunicato, con nota del 12/04/2013, che la documentazione richiestale avrebbe necessitato del coordinamento con gli uffici del Comune e che, comunque, l'Ente convenuto avrebbe potuto richiedergliela già il 02/12/2010, data in cui l'attrice aveva informato l'ente di quanto compiuto fino a quel momento. Deduce, poi, di aver comunque trasmesso gli elaborati tecnici richiesti, con nota del 12/04/2013, ribadendo la propria intenzione di adempiere al contratto stipulato con il Comune di Scalea e che, ciononostante, quest'ultimo era rimasto nuovamente inerte, comunicandole in data 26/06/2013 l'inidoneità della documentazione ricevuta e la volontà di procedere alla risoluzione del contratto per cui è causa. La TE ha, dunque, dedotto l'infondatezza di tale contestazione, assumendo che il comportamento complessivamente posto in essere dal convenuto Comune risulta in contrasto con il dovere di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1175 cod. civ., nonché delle specifiche disposizioni contrattuali pattuite, con particolare riguardo agli artt. 3, 5.2, 7, 13 e 14.1. Deduce, poi, che a causa del comportamento dell'Amministrazione comunale il contratto non ha avuto decorrenza e che l'Ente locale ha ingenerato, tradendolo, un legittimo affidamento nell'esecuzione del negozio posto in essere, cagionando alla TE un danno emergente quantificato in €
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1.680.000,00 (di cui € 1.160.000,00 per “Canone Bene”, come da Piano di pagamento allegato al Contratto, detratti i costi di produzione e istallazione e considerata la maggiorazione per revisione prezzi;
€ 330.000,00 per “Canone Servizio”, come da Piano di pagamento allegato al Contratto, detratti i costi di gestione e controllo e considerata la maggiorazione per revisione prezzi;
€ 190.000,00 per Titoli di Efficienza Energetica (TEE), quale incentivazione legata al risparmio conseguito), un lucro cessante quantificato in € 130.000,00 ed un danno curriculare quantificato in € 200.000,00, per la perdita di qualificazione e avviamento dovuti alla mancata effettuazione dei lavori e dei servizi oggetto del contratto. Conclude, quindi, chiedendo l'accertamento
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