Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2024, n. 1567
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.12.2024 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 772 / 2022
promossa da
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. , , C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
, C.F. , C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
C.F. , , C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
, , C.F. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
, C.F. , C.F. Pt_13 C.F._13 Parte_14
, , C.F. , C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. GABRIELLA Pt_16 C.F._16
M.A.CUSIMANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO,
-resistente-
Oggetto: richieste emolumenti accessori alla retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2022, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso di
essere dipendenti della regione siciliana con contratto a tempo indeterminato, lavorando
presso l' per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori Controparte_2
pubblici) di Agrigento – lamentavano l'illegittimità della decurtazione del 20% operata
dall'amministrazione convenuta per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell'art. 50, comma 2
della l.r. n. 9/2015, sull'indennità a ciascuno di essi spettante ai sensi dell'art. 88 del CCRL
2002/2005 del comparto non dirigenziale e determinata tramite la contrattazione decentrata
di cui all'art. 4 del medesimo C.C.R.L.
Chiedevano di dichiarare illegittima la suddetta decurtazione degli emolumenti, acclarando
il proprio diritto al pagamento integrale del trattamento economico accessorio in relazione
agli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa regionale. Con vittoria di
spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , che eccepiva Controparte_3
preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese;
nel merito, argomentava
variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note
scritte.
*****
Va, preliminarmente, analizzata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Come noto, in ragione del titolo delle pretese economiche avanzate, deve applicarsi la
prescrizione quinquennale che decorre - trattandosi di rapporto di natura pubblicistica - per
i crediti che nascono nel corso del rapporto di lavoro, dal giorno della loro insorgenza, per
quelli che maturano alla cessazione del rapporto, da tale data.
Stante l'atto di diffida prodotto, avente data 28/04/2021, devono ritenersi prescritte le pretese
relative all'annualità 2015;
parimenti, deve argomentarsi con riferimento al ricorrente
(atto di diffida del 01/11/2021) mentre, per il Parte_2 Parte_10
devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al 21/02/2016 (atto di messa in mora del
21/02/2022) (cfr. all. n. 28, 29 e 30 al ricorso).
Nel merito, il