Trib. Prato, sentenza 20/07/2024, n. 273

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 20/07/2024, n. 273
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 273
Data del deposito : 20 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della
previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2022 promossa da:
I.N.P.S. (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b - Avvocatura
Inps - presso il difensore;

Parte ricorrente
contro
OB IO (c.f. [...]), con il patrocinio degli avv.ti DAMA
CARLO e ARCELLA MARCO ed elettivamente domiciliato a Villaricca (NA), Corso Europa n.
372 presso lo studio dei difensori
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
INPS ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 282/2021 emesso dal Tribunale di
Prato il 30 dicembre 2021con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di 7.465,56 euro, oltre interessi e spese di lite, per TFR e ultime mensilità non erogate dal fondo di Garanzia.
A sostegno dell'opposizione espone:
- che con domanda prot. INPS.3001.28/05/2020.0134073, RT OV aveva chiesto
l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR e i crediti di lavoro relativi al periodo 1° agosto- 29 ottobre 2015, vantati nei confronti dell'impresa individuale New Sud Pelletterie di Gennaro Miele;

1
- che il lavoratore aveva prodotto copia del pignoramento negativo tentato presso
l'abitazione del datore, non eseguito per non avere l'ufficiale giudiziario rinvenuto l'isolato di residenza;

- che da informazioni assunte dalla Polizia locale del Comune di Napoli, era emerso che, in
realtà, l'indirizzo indicato nella relata non era inesistente, essendo intervenuta una variazione della toponomastica;

- che, nonostante la richiesta inoltrata, il lavoratore non aveva prodotto il pignoramento negativo tentato presso la sede dell'impresa individuale, a suo dire ancora attiva;

- che, di conseguenza, la domanda era stata rigettata;

- che, in ogni caso, in base alla previsione di cui all'art. 2, co. 1, del D. Lgs. 80/1992, l'odierno opposto non avrebbe diritto al pagamento della retribuzione per le mensilità di agosto, settembre
e per i giorni dal 1° al 10 ottobre 2015, pure oggetto di ingiunzione, essendo il rapporto di lavoro
cessato il 29 ottobre 2015 e il ricorso per decreto ingiuntivo per i crediti di lavoro iscritto a ruolo
l'11 ottobre 2016 (data, quest'ultima, dalla quale deve essere calcolato, a ritroso, il richiamato termine di dodici mesi).
Si è costituito RT OV, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, rileva la sussistenza di tutti i requisiti per accedere al Fondo di Garanzia in quanto la relativa domanda era corredata:
− dal decreto ingiuntivo n. 1054/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, relativo a procedura per ingiunzione n. RG. 11801/2016, iscritta a ruolo l'11 ottobre 2016;

− dall'atto di precetto del 12 marzo 2018, notificato
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