Trib. Roma, sentenza 11/04/2024, n. 6349

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 11/04/2024, n. 6349
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 6349
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 42437/2021

REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. Claudia PEDRELLI Presidente dr. Daniela CAVALIERE Giudice dr. Tommaso MARTUCCI Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42437/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/1/2024 e promosso da:
RD RO nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. GRR LBR
67M01 G838Z, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana RD, (C.F. GRR LCN 75P62
H501V), presso il cui studio sito in Roma, largo Montedinove n. 4 è elettivamente domiciliato
OPPONENTE contro
RUBICON SPV S.R.L. con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, C.F. 10376700968, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pal Farkas, (C.F. [...]) e Roberta Caruso, (C.F.
[...]), entrambi del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Bologna, via San Vitale n. 15, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: antitrust - fideiussione - opposizione al decreto ingiuntivo n. 7591/2021
CONCLUSIONI:
1
per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- In via principale, accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'odierno opponente, Sig. RD IB, alla convenuta opposta per le causali meglio spiegate in narrativa, in particolare per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della BA d'TA n. 55 del 2.5.2005, dichiarando la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione tutta sottoscritta in data 30.05.2008, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 7591/2021 R.G. 23381/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 19.04.2021.
- In via ulteriormente principale, accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'odierno opponente, Sig. RD IB, alla convenuta opposta per superamento tasso soglia usura ex Legge n.108/96, e per l'effetto revocare e/o annullare e/oTribunale di Roma in data 19.04.2021.
- In via subordinata, nella denegata e non prevista ipotesi in cui non venisse dichiarato nullo, annullabile e/o inefficace il contratto di fideiussione sottoscritto, dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola di cui all'art. 4 della predetta fideiussione, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. n 7591/2021 R.G. 23381/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 19.04.2021 per i motivi di cui in narrativa ed in particolare per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 1957 cc. accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'odierno opponente, Sig. RD IB, alla convenuta opposta.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE: concedere, ex art. 648 c.p.c., nelle more del presente giudizio, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 7591/2021 del 22/04/2021 – n. 23381/2021 R.G. emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 19.04.2021 per l'importo di Euro 18.140,84, per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le domande ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto totalmente destituite dai presupposti, in fatto e in diritto e non provate e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 7591/2021 del 22.04.2021, n. 23381/2021 R.G., emesso dal Tribunale civile di Roma in data 19.04.2021 e per tale effetto condannare definitivamente il Sig. RD IB al pagamento a favore della società Rubicon SPV S.r.l. delle somme nello stesso indicate oltre interessi e spese. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto di credito di Rubicon SPV S.r.l. nei confronti del sig. RD IB per il titolo di cui in narrativa e, conseguentemente condannare quest'ultimo al pagamento, in favore di Rubicon SPV S.r.l., della somma di Euro 18.140,84 oltre alle spese legali e gli interessi legali dalla scadenza al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 22/4/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Rubicon SPV s.r.l., in persona legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 7591/2021, N.R.G.
23381/2021, con cui intimava all'Auroli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché ad ST SA e a IB RD, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, la prima,
2
di debitrice principale e gli altri di fideiussori, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 18.140,84, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore al 31/12/2018 del contratto di finanziamento n. 1445886 stipulato tra le società Plusvalore S.p.A. e Auroli s.r.l..
2. Con atto di citazione notificato in data 13/6/2021 IB RD conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Rubicon SPV s.r.l., in persona legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 7591/2021, N.R.G. 23381/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 22/4/2021, invocandone la revoca, previa dichiarazione di nullità totale o, in subordine, parziale, relativamente alla clausola n. 4, della fideiussione prestata il
30/5/2008 per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
L'opponente, premesso di essere succeduta alla Plusvalore S.p.A. per effetto del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 5/12/2018 e di cui era stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. Foglio delle Inserzioni Anno 159, n. 143 dell'11/12/2018, nel finanziamento n. 1445886 stipulato tra le società Plusvalore S.p.A. e Auroli s.r.l., eccepiva la nullità della fideiussione da lui prestata in quanto omologa al modello di fideiussione omnibus dichiarato parzialmente nullo dalla BA d'TA con provvedimento n. 55/2005, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8. In subordine, deduceva la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c.
per violazione della disciplina in materia di antitrust, con conseguente estinzione della garanzia per l'inutile decorso del termine di sei mesi previsto dalla citata norma.
IB RD eccepiva, inoltre, la usurarietà del tasso d'interesse moratorio previsto dal contratto di finanziamento sotteso al ricorso monitorio, con conseguente non debenza delle somme pretese dalla controparte a titolo di interessi.
3. Con comparsa depositata il 25/10/2021 si costituiva in giudizio la Rubicon SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande ex adverso proposte, invocando, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui al monitorio.
L'opposta esponeva che il 30/5/2008 l'Auroli s.r.l. aveva stipulato con la società Plusvalore
S.p.A. il contratto di finanziamento n. 1445886 dell'importo di € 47.500,00, finalizzato all'acquisto di un'autovettura Mercedes Classe R 280 CDI e che, dopo il versamento delle prime cinquantanove rate delle settantadue pattuite, si era reso inadempiente al pagamento delle rate successive. L'ingiungente contestava le avverse eccezioni, deducendo che la fideiussione prestata dalla controparte era specifica, pertanto non ricadeva nell'ambito di applicazione della nullità invocata dal RD, osservando che, in ogni caso, non sarebbe stata configurabile la
3
nullità totale della fideiussione, ma eventualmente la sua invalidità parziale limitatamente alle clausole corrispondenti con quelle dichiarate invalide dalla BA d'TA con il provvedimento
n. 55/2005. Quanto all'eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione azionata con il ricorso monitorio, la Rubicon SPV s.r.l. deduceva che Plusvalore S.p.A. si era attivata tempestivamente il 22/1/2014, comunicando la decadenza dal beneficio del termine ed intimando
a tutti i coobbligati, compreso il RD, il pagamento di quanto da loro dovuto entro il termine di quindici giorni.
L'opposta contestava l'eccepita usurarietà del contratto, evidenziando che il tasso d'interesse applicato al finanziamento concesso dalla Plusvalore S.p.A. all'Auroli s.r.l. era stato pari all'8,98%, inferiore, quindi, al tasso soglia anti-usura vigente ratione temporis.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, con decreto del
5/4/2023 il fascicolo era assegnato al sottoscritto magistrato, che all'udienza del 17/1/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Si rileva, in via pregiudiziale, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, venendo in rilievo la questione della nullità del contratto a valle di un'intesa illecita ex art. 2 della legge n. 287/1990.
Ed invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per
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