Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 112
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10908 / 2023 del R.G.
T R A
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Tango del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bafile in Roma, via
Conca d'Oro n. 300
ATTRICE
E
AC PA, nella qualità di mandataria di ET PA (già AC NE
PA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sarra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazzale Ostiense n. 2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: surroga ex art. 1916 cc.
Pagina 1
Con atto di citazione regolarmente notificato la Reale Mutua di Assicurazioni evocava in giudizio la TI PA chiedendone la condanna al pagamento nei suoi confronti di € 6.840,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Dichiarava di aver stipulato con la Happy Days Chain Hotel CRPS la polizza
Soggiorno reale n. 2012/2476182 con cui si impegnava ad indennizzare l'assicurata dai danni da incendio, che tra i beni assicurati vi era l'hotel AT ubicato in
Roma a via Vittoria Colonna n. 28, che in data 05.03.2015, stante l'assenza di elettricità nel suddetto albergo, veniva richiesto l'intervento di AC PA (all'epoca distributore e gestore della rete elettrica), che durante l'intervento, verso le ore 15.00, si sprigionava un incendio all'interno del pannello di distribuzione di proprietà AC
e posto sulla pubblica via, vicino all'ingresso dell'hotel, dove i tecnici stavano operando per il ripristino dell'elettricità, che si sprigionava un denso fumo che invadeva i locali dell'albergo costringendo ad evacuare gli ospiti e procurando danni agli ambienti, che intervenivano sia i Vigili Urbani che i Carabinieri che stendevano i relativi rapporti, che l'evento era stato subito denunciato alla Reale Mutua di
Assicurazioni che, previa verifica dell'occorso e dei danni subiti dalla struttura, in data 21.01.2016 provvedeva al pagamento dell'indennizzo di € 6.840,00 (€ 5. 699,80 per i danni diretti subiti dalla struttura alberghiera ed € 1.139,60 a parziale copertura delle spese affrontate dall'hotel per la risistemazione degli ospiti presso altre strutture come previsto dalla clausola facoltativa “danni indiretti” che garantiva all'assicurata un'indennità aggiuntiva forfettariamente stabilita nel 20% del totale indennizzato), che chiedeva invano - in via di rivalsa e di surroga - il rimborso delle somme sborsate all'attuale convenuta, anche tramite proposta di stipula di una convenzione per la negoziazione assistita che veniva rifiutata.
Si costituiva in giudizio AC PA nella qualità di mandataria di TI PA negando ogni responsabilità nell'occorso e chiedendo il rigetto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10908 / 2023 del R.G.
T R A
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Tango del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bafile in Roma, via
Conca d'Oro n. 300
ATTRICE
E
AC PA, nella qualità di mandataria di ET PA (già AC NE
PA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sarra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazzale Ostiense n. 2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: surroga ex art. 1916 cc.
Pagina 1
Con atto di citazione regolarmente notificato la Reale Mutua di Assicurazioni evocava in giudizio la TI PA chiedendone la condanna al pagamento nei suoi confronti di € 6.840,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Dichiarava di aver stipulato con la Happy Days Chain Hotel CRPS la polizza
Soggiorno reale n. 2012/2476182 con cui si impegnava ad indennizzare l'assicurata dai danni da incendio, che tra i beni assicurati vi era l'hotel AT ubicato in
Roma a via Vittoria Colonna n. 28, che in data 05.03.2015, stante l'assenza di elettricità nel suddetto albergo, veniva richiesto l'intervento di AC PA (all'epoca distributore e gestore della rete elettrica), che durante l'intervento, verso le ore 15.00, si sprigionava un incendio all'interno del pannello di distribuzione di proprietà AC
e posto sulla pubblica via, vicino all'ingresso dell'hotel, dove i tecnici stavano operando per il ripristino dell'elettricità, che si sprigionava un denso fumo che invadeva i locali dell'albergo costringendo ad evacuare gli ospiti e procurando danni agli ambienti, che intervenivano sia i Vigili Urbani che i Carabinieri che stendevano i relativi rapporti, che l'evento era stato subito denunciato alla Reale Mutua di
Assicurazioni che, previa verifica dell'occorso e dei danni subiti dalla struttura, in data 21.01.2016 provvedeva al pagamento dell'indennizzo di € 6.840,00 (€ 5. 699,80 per i danni diretti subiti dalla struttura alberghiera ed € 1.139,60 a parziale copertura delle spese affrontate dall'hotel per la risistemazione degli ospiti presso altre strutture come previsto dalla clausola facoltativa “danni indiretti” che garantiva all'assicurata un'indennità aggiuntiva forfettariamente stabilita nel 20% del totale indennizzato), che chiedeva invano - in via di rivalsa e di surroga - il rimborso delle somme sborsate all'attuale convenuta, anche tramite proposta di stipula di una convenzione per la negoziazione assistita che veniva rifiutata.
Si costituiva in giudizio AC PA nella qualità di mandataria di TI PA negando ogni responsabilità nell'occorso e chiedendo il rigetto
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