Trib. Messina, sentenza 11/07/2024, n. 1802

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 11/07/2024, n. 1802
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1802
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Caterina
Mangano in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6439 del Registro Generale Contenzioso 2010
TRA
Comune di Messina, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Candido, presso il cui studio sito in Messina,
Via Ghibellina 77, è elettivamente domiciliato
E Cooperativa Nuove Solidarietà O.N.L.U.S. in L.c.a., con sede in
Messina, S.S. 114, Km 4, cod. fisc./P. IVA 01410420838, in persona del
Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in Messina, via
Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Caffarella, dalla quale è rappresentata e difesa;

avente per oggetto: Altri contratti d'opera.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3 novembre 2010, il Comune di Messina, in persona del sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1098/2010, emesso da questo Tribunale su richiesta della Società Cooperativa Sociale Nuove Solidarietà a r.l. per
l'importo di euro 46.811,40 a titolo di interessi per il ritardato pagamento di fatture, relative al corrispettivo della fornitura del servizio afferente la
1


gestione della casa di riposo Casa Serena, assicurata dalla predetta società negli anni 2003-2007 giusta contratto di appalto.
A fondamento dell'opposizione il Comune di Messina eccepiva la carenza delle condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio emesso in quanto la Società Cooperativa Sociale Nuove Solidarietà a r.l. non aveva prodotto il contratto di appalto in forza del quale avrebbe fornito
i servizi posti a base della pretesa monitoria sicchè era carente la prova della titolarità del credito;
rilevava che il credito non era certo e determinabile in quanto il ricorrente in sede monitoria non aveva spiegato quale fosse la natura giuridica degli interessi pretesi né in che modo essi fossero stati determinati;
deduceva che la prova scritta allegata al fascicolo del monitorio non corrispondeva alla prova scritta indicata in ricorso;
rilevava che non era stato inoltrato alcun sollecito di pagamento;
non erano state allegate le fatture commerciali;
le copie del giornale di contabilità generale e del giornale generale prodotte non erano copie conformi ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e non soddisfacevano il requisito della prova scritta e non erano copie autentiche come richiesto dalla legge;
quanto alla determinazione dell'ammontare degli interessi ingiunti, rilevava che secondo la direttiva europea 2000/35/CE, in assenza di diverso accordo, gli interessi moratori decorrono trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o richiesta di pagamento e che, ai fini del computo del dies a quo andava presa in esame non già la data di emissione o di spedizione della fattura ma quella in cui la fattura viene consegnata al debitore;
contestava l'ammontare delle somme richieste, rilevando
l'erroneità delle indicazioni contenute in diverse fatture;
eccepiva la prescrizione di una parte del credito azionato.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse:
2 1. Ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1098/10 oggi opposto con ogni conseguente statuizione di legge.


2. Nel merito ritenere e dichiarare che le somme pretese dall'opposta non sono dovute dal Comune di Messina e, comunque, annullare e/o revocare

e/o rendere privo di effetti il detto decreto ingiuntivo n. 1098/10 emesso il
13/08/10.


3. In ogni caso ritenere e dichiarare prescritto il diritto a pretendere gli interessi relativi alle fatture, di cui si assume il ritardato pagamento, emesse negli anni dal 2003 fino 2005 non riconoscendo al doc (fattura)

40/09 valenza di messa in mora e conseguente efficacia interruttiva della prescrizione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la società cooperativa opposta contestando gli assunti avversari e rilevando che, sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria, non potesse discutersi di sussistenza del diritto di credito maturato per le prestazioni rese in adempimento degli obblighi contrattuali da parte di essa opposta, avendo questa conseguito il corrispettivo dei servizi resi ed incentrandosi il thema decidendum sulla applicabilità o meno, al caso di specie, del tasso di interesse moratorio disciplinato dal d.l.vo 231/2002, quesito che doveva essere risolto positivamente alla luce della disamina compiuta in sede di costituzione;
rilevava che gli interessi decorrevano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, contrastava tutti gli altri motivi di opposizione e concludeva chiedendo che l'adito
Tribunale volesse:
A) Rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque rigettare con
3 qualsiasi statuizione, le domande proposte da parte opponente, per tutti i motivi spiegati nel corso del giudizio.
B) Conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1098/10 opposto.
C) Dichiarare la provvisoria esecuzione del D.I. n. 1098/10 opposto.
Con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2011, il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.
Con
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