Trib. Rimini, sentenza 22/02/2024, n. 67

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 22/02/2024, n. 67
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 67
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. L A' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 498/2023 promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. F G con domicilio eletto presso il suo studio sito a Modena in Viale Trento Trieste n. 25
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore con sede legale a Poggio Torriana (RN) in Via
Santo Marino n. 93 ;
rappresentata, e difesa dagli avv.ti E P G e
D I entrambi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Rimini in Via Melozzo da Forlì n.8
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Nel merito : accertare e dichiarare che il ricorrente ha maturato a titolo di differenze tabellari, per i titoli di cui in narrativi e/o per quelli diversi ed ulteriori che dovessero emergere in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU contabile, il diritto a percepire l'importo lordo di € 6.734,89, ovvero il diverso importo (maggiore e/o minore) che dovesse emergere in corso di causa e/o che dovesse essere ritenuto di giustizia, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Per l'effetto : dichiarare tenuta e condannare in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze tabellari, per i titoli di cui in narrativa e/o per quelli diversi ed ulteriori che dovessero emergere in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU contabile, l'importo lordo di € 6734,89, ovvero il diverso importo (maggiore e/o minore) che dovesse emergere in corso di causa e/o che dovesse essere ritenuto di giustizia, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge.
Per la parte resistente :
In via principale : Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva .
In subordine : nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle dedotte argomentazioni per parte resistente ed in caso di accoglimento del ricorso, si chiede che le somme eventualmente dovute a titolo di condanna della società
a seguito della espletanda istruttoria vengano Controparte_1 accantonate e/o versate su di un libretto sino alla definitività del giudizio, considerato che il lavoratore, come dichiarato nel ricorso dall'autocertificazione reddituale (doc. controparte n. 16) riporta un reddito inferiore ai limiti di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori come per legge.
MOTIVAZIONE
Il ricorso proposto da che ha prestato attività lavorativa di Parte_2 natura subordinata a tempo indeterminato nel periodo 01\10\2013-31\07\2019 in favore di e nel Parte_3 successivo periodo 01\08\2019-13\05\2022 in favore di
[...] con mansioni di operaio inquadrato inizialmente al quinto livello CP_1 del CCNL Metalmeccanica Artigianato ed a far data dal 01\11\2018 al terzo livello del CCNL Metalmeccanica PMI CONFAPI − teso ad ottenere le differenze retributive per un totale lordo di euro 6.734,89 maturate nel periodo
01\01\2018-13\05\2022 per la errata applicazione delle tabelle salariali rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva applicabile , all'esito della espletata istruttoria è risultato meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
La CTU contabile infatti ha accertato che il ricorrente vanti un credito nei confronti della resistente a titolo di differenze retributive calcolate al lordo delle ritenute previdenziale e delle ritenute fiscali pari alla somma complessiva di euro
440,00 (quattrocentoquaranta/00) costituita dalle seguenti voci : Differenza retributiva per Elemento perequativo anno 2021: euro 90,00 ;
Differenza per
Welfare anno 2018: euro 150,00 ;
Differenza per Welfare anno 2022: euro
200,00.
Si legge a tale riguardo nella relazione scritta tempestivamente depositata in data 21\12\2023 dal perito : “ …La C.T.U. ai fini della individuazione del periodo oggetto dei conteggi fa una chiosa: parte ricorrente ha eseguito i calcoli nel periodo dal 01.01.2018 al 13.05.2022, determinando differenze dovutele per complessivi euro 6.734,89, pertanto la scrivente C.T.U. ha quantificato quanto maturato dal ricorrente nel medesimo periodo: 01.01.2018 – 13.05.2022, in applicazione del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigiani inquadramento al 5° livello, orario di lavoro ore 40 settimanali fino al 31.10.2018 e con decorrenza
01.11.2018 in applicazione del C.C.N.L. Piccola e Media Industria
Metalmeccanica e della Installazione degli Impianti - Confapi, inquadramento al
3° livello, orario di lavoro ore 40 settimanali. La C.T.U. ha elaborato i conteggi sulla base delle seguenti considerazioni: - La retribuzione presa a base di calcolo
è quella stabilita dalle tabelle salariali in vigore per il settore
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