Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2024, n. 2018

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2024, n. 2018
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 2018
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2599 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, promossa
da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Alberto GAMBARETTO
contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Gianluca DE BLASIO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica:
Richiamato integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti
processuali, preso atto che è già intervenuta la sentenza parziale del 19.07.2022 con
cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, così conclude:
- in via istruttoria ammettersi la prova testimoniale sui capitoli indicati con la memoria
ex art. 183 n. 3 c.p.c. e sulla ammissibilità dei quali non è stata assunta nessuna
decisione;

- nel merito, per tutto quanto esposto, dedotto e documentato in corso di causa,
respinta ogni diversa richiesta avanzata dalla SI.ra rigettarsi ogni CP_1
domanda rivolta ad ottenere un assegno divorzile in favore della stessa SI.ra
e revocare in ogni caso la statuizione assunta in sede di separazione CP_1
inerente la contribuzione al mantenimento.
Spese ed onorari di causa rifusi.
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica:
La SI.ra come sopra rappresentata e difesa, sulla scorta delle deduzioni CP_1
difensive sviluppate nei precedenti atti processuali, che si richiamano integralmente,
dando atto della intervenuta la sentenza parziale in data 19.07.2022, con cui è stato
dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, chiede che Codesto Ecc.mo
Tribunale di Vicenza voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
ISTANZE ISTRUTTORIE
Ordine di esibizione
Si chiede che il Giudice voglia ordinare al SI. e alla impresa individuale terza Pt_1
2
“Mr ”, subentrata alla “Vittorio Caneva Rally Controparte_3
School S.n.c. di Vittorio Caneva nella gestione amministrativa della CP_4
“Vittorio Caneva Rally School” di depositare in giudizio:
- dichiarazione dei redditi della persona fisica ;
Parte_1
- dichiarazione IRAP relativa ai redditi prodotti dalla ditta individuale “Mr Sport
Management Di AR MA dal 18.05.2020, data di iscrizione al registro delle
imprese e dalla società “ Parte_2
negli ultimi 5 anni di attività;

[...]
- dichiarazioni IVA degli ultimi cinque anni;

- registro dei beni ammortizzabili;

- registro dei corrispettivi degli ultimi cinque anni;

- documentazione comprovante i costi e le perdite portati in detrazione dai ricavi
(ovvero gli elementi negativi della determinazione del reddito) degli ultimi cinque anni;

- estratti conto relativi agli anni sopra indicati, riferiti ai conti correnti bancari intestati a
, e/o intestati e/o movimentati nell'esercizio dell'impresa “Mr Sport Parte_1
Management Di AR MA e della società “ Parte_2
, previa interrogazione da parte della Polizia Tributaria
[...]
all'anagrafe tributaria per l'individuazione degli stessi.
Ciò in quanto è necessario conoscere il volume d'affari della “Vittorio Caneva Rally
School” e degli utili e dei compensi percepiti dal SI. Pt_1
Si rappresenta inoltre che la “Vittorio Caneva Rally School”, prima scuola di rally in
Italia sia anagraficamente, che per il prestigio di cui gode a livello mondiale, ha
sicuramente un valore economico non indifferente per avviamento e riconoscibilità;
si
chiede pertanto che il Giudice voglia ordinare all'odierno attore e alla impresa
individuale terza “Mr Sport Management Di AR MA di depositare anche
3
l'accordo economico che ha determinato la cessione della scuola dalla snc all'impresa
individuale “Mr Sport Management Di AR MA.
Indagini di Polizia Tributaria
Senza recesso dalla richiesta di ordinare l'esibizione dei predetti documenti, si ritiene
sussistano i presupposti per ordinare indagini di Polizia Tributaria: il
SI. si è apparentemente disfatto della snc con cui amministrava la scuola di Pt_1
rally allo scopo di sottrarsi agli obblighi di mantenimento della coniuge, cedendo la sua
scuola di rally all'impresa individuale gestita dal figlio della sua attuale compagna
TE AR, ma continuando a lavorare nella scuola, che ne porta tuttora il nome
e restando in ogni caso come la figura di riferimento della scuola per gli eventi più
prestigiosi.
Nessuna nota o bibliografia è presente sul sito della scuola o sulle pubblicazioni di
riferimento relativamente all'attuale amministratore della scuola, SI. TE AR.
Le indagini potranno anche accertare il valore economico della scuola di rally, se vi sia
mai stato un accordo per la cessione della stessa, l'eventuale congruità di tale accordo
e gli eventuali proventi incassati dal SI. a seguito della cessione. Pt_1
Si chiede pertanto che il G.I. voglia, disporre a mezzo della Polizia Tributaria,
l'accertamento di quali e quanti conti correnti, rapporti di credito e mezzi di pagamento
il SI. disponga, ancorché formalmente intestati a “Vittorio Caneva Rally Pt_1
School”.
L'accertamento dovrà ricomprendere anche eventuali c/c in Marocco, dove il SI.
è solito trascorrere lunghi periodi di ferie, e in Svizzera, dove è sempre stato Pt_1
solito tenere conti correnti e cassette di sicurezza, in virtù della facoltà di Agenzia delle
Entrate di disporre delle informazioni provenienti da Paesi extra UE per individuare la
presenza di conti esteri non dichiarati da parte di persone fisiche o enti commerciali e
4
società semplici fiscalmente residenti ai sensi degli artt. 2 e 5 DPR 917/86 in
correlazione all'obbligo di detti soggetti di indicare nel quadro RW del modello redditi
il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria.
Accertamenti a mezzo Polizia Tributaria diretti anche ad acquisire:
- accertare l'acquisto di autovetture, mezzi strumentali, o altri beni di consistente
valore;

- accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del SI. Pt_1
- accertare la misura dei redditi dichiarati ai competenti uffici tributari e le imposte
corrisposte;

- accertare la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, anche se intestato
a terzi, individuando ove siano depositati titoli azionari, obbligazionari, e titolo
rappresentativi di valuta, nonché titoli di Stato o buoni postali;

- acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati
dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria – dei rapporti con gli
intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari
risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal SI. sia personalmente, Pt_1
che quale cointestatario, che quale semplice delegato, o legale rappresentante;

- acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari del
SI. nonché delle imprese o società alle quali egli partecipa o ha partecipato, Pt_1
anche solo come socio occulto o amministratore di fatto, o delle quali è stato
amministratore, nel quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio;

- verificare la eventuale titolarità o disponibilità materiale in capo al SI. di Pt_1
carte di pagamento, carte di creduto o di carte di debito eventualmente collegate a
conti correnti bancari, anche eventualmente intestati a soggetti terzi, ovvero a società
5
di cui è stato amministratore;

- acquisire informazioni specifiche in merito alla eventuale titolarità in capo al SI.
di criptovalute, di carte di pagamento, carte di creduto o di carte di debito Pt_1
eventualmente collegate a conti di criptovalute, anche eventualmente intestati a
soggetti terzi, ovvero a società di cui è stato amministratore;

Con espressa facoltà di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155
quinques disp. att. c.p.c. e accedere alle informazioni comunicate da Agenzia delle
Entrate anche con riferimento al Marocco ed alla Svizzera, in virtù dello scambio di
informazioni tra Agenzia Entrate e Paesi extra UE.
In via subordinata, chiede che il G.I. voglia disporre CTU volta a determinare la
consistenza del patrimonio e dei redditi del SI. nei tre anni precedenti Pt_1
l'introduzione del giudizio, autorizzando fin d'ora il nominando consulente ad acquisire
presso pubblici uffici, istituti di credito e privati, banche dati, ivi compresi i conti correnti
personali, le denunce dei redditi, i rogiti di provenienza e di cessione dei fabbricati, le
scritture contabili di eventuali società e imprese dove a vario titolo egli partecipi (in
qualità di socio anche occulto, ovvero con ruoli amministrativi e/o operativi).
Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di
prova:
1) vero che la SI.ra ha sempre convissuto dal 1993 al novembre 2006 CP_1
con il SI. nell'abitazione in Piazza Mazzini n.18 di Asiago;
Pt_1
2) vero che dal 1993 la SI.ra svolgeva mansioni di segretaria e promoter CP_1
presso l'attività del SI. senza un regolare contratto;
Pt_1
3) vero che l'attività della SI.ra consisteva nel rispondere al telefono, dare CP_1
informazioni sui corsi, organizzare la sistemazione alberghiera ai clienti, preparare e
distribuire le fotocopie delle brochure per i clienti per i corsi della “Vittorio Caneva Rally
6
School”;

4) vero che l'attività lavorativa di segretaria e promoter è stata svolta dalla SI.ra
ininterrottamente fino al mese di novembre 2006, data del trasferimento CP_1
in Argentina;

5) vero che dall'anno 2000 al 2006 la SI.ra svolgeva la sua attività di CP_1
segretaria e promoter mediante la “B&V Communications”, di cui percepiva gli utili;

6) vero che la SI.ra dal 1993 e fino al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi