Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2123

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2123
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2123
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


N. 9267/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.08.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: cinese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sarah Calzolari e Caterina Caldarola presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sarah Calzolari e Caterina Caldarola presso le quali ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Reggio Emilia (RE) il 27-04-2017
(anno 2017 atto n. 61 reg. parte I serie /)
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□ separati consensualmente con sentenza n. 219/2024 pubbl. il 09.01.2024 e passata in giudicato il
09.01.2024
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (8 anni) cittadina cinese Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata a.r.;

2- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso;
la figlia Pt_3 avrà collocazione preferenziale con il padre con esercizio da parte di ciascun genitore della responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, salvo quanto dai genitori pattuito nelle presenti condizioni di separazione;

3- La madre IG.ra , vista la distanza di residenza
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