Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 2225

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 2225
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 2225
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. 2308/2024

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GAMMAROTA ROBERTO, come da procura in Parte_1
atti e da

RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv.

CONVENUTO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.24 la ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Giudice del Lavoro per i seguenti motivi.
Esponeva di essere dipendente del con rapporto di lavoro a tem-po indeterminato con CP_1 qualifica di collaboratore scolastico nell'aera professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area A, immesso in ruolo a far data dal 1.9.08.
Successivamente alla conferma in ruolo, presentava domanda per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo , prestati dal 26.11.99,per la c.d. “ricostruzione di carriera”;
quindi agiva al fine di ottenere la condanna del al riconoscimento dello stesso trattamento economico e giuridico previsto per il personale a tempo CP_2 indeterminato del comparto scuola e per l'effetto dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con il pieno riconoscimento del servizio prestato in costanza di rapporto a tempo determinato, previa disapplicazione di quanto statuito dal decreto di Ricostruzione carriera prot. N. 220 del 5.10.2010 emesso dall'istituto scolastico scuola Primaria i° c.d. Bovio di Ruvo di Puglia in ragione del quale la anzianità di servizio preruolo della assistente amministrativa equivalente nel totale a giorni 2973 ovvero anni 8 mesi
3 e giorni 3 veniva illegittimamente decurtata e rideterminata in anni 6 mesi 8 e giorni 12 con evidente nocumento della progressione di carriera giuridica ed economica dell'istante.
Cont
IL non si costituiva in giudizio.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria, ad eccezione di una ctu contabile.
******
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. E' incontroversa la ricostruzione dei fatti e la successione dei contratti a tempo determinato della ricorrente, così come indicati in ricorso e non specificatamente contestati dal resistente. CP_2
Appare – alla luce dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fondati sul principio sancito dall'art. 526, comma 1°, del D.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, a cui il personale non docente è equiparato) – che vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato all'odierna parte ricorrente rispetto a quello riservato al personale ATA assunto a tempo indeterminato, avendo la predetta parte conservato per tutto il periodo in cui è stata assunta a tempo determinato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
Tanto si rinviene da una serie di riferimenti normativi e giurisprudenziali. L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 così prevede: “

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
” Il successivo art. 570 così prevede: “

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili

a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.

2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo
”. Ebbene, tali norme appaiono contrastanti con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Infatti, già la Corte di giustizia 13.9.2007, C-307/05, : chiamata a Persona_1 pronunciarsi sulla questione “in sostanza, se la nozione di 'condizioni di impiego' di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
veniva inoltre ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello
Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi