Trib. Livorno, sentenza 19/06/2024, n. 500

TRIB Livorno
Sentenza
19 giugno 2024
0
0
05:06:40
TRIB Livorno
Sentenza
19 giugno 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 19/06/2024, n. 500
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 500
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 46/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46/2024 tra
PE AN
RICORRENTE
e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2024, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto per la ricorrente l'avv. Leuzzi Stefano per il resistente il dott. Guercio Antonio i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Leuzzi contesta l'eccezione di prescrizione in quanto infondata in quanto secondo Cass 29961/2023 richiama sia elementi costitutivi la stipula del contratto sia la data di accesso alla piattaforma informatica e l'amministrazione nulla allega sul decorso di tale ultimo termine. Richiama Cass. 18479/2018 sull'onere di allegazione quanto all'eccezione di prescrizione;
ribadisce che per l'a.s. 2021/2023 e 2022/2023 non è stata attribuita la carta docente. Il dott. Guercio si riporta alla memoria e insiste nell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato, ex art 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2024 promossa da:
PE AN (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. LEUZZI
STEFANO e dell'avv. CALDERONE IRMA
Parte ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO (C.F. 80185250588) con il patrocinio ex art 417 bis cpc delle dott. MAIORANO GESSICA e MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO
ANTONIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.RA AL ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “….previa disapplicazione dell'art. 1 comma 121 l. 20/2015 e del D.P.C.M. del 28.10.2016 e
s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 e s.m.i. nella parte in cui esclude i precari dai beneficiari della c.d. carta docente per i motivi in ricorso esposti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della
Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e come indicati in atti. Per l'effetto, condannare il Ministero convenuto, all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, e come da contratti versati in atti, in favore della ricorrente. in via alternativa Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il Ministero convenuto in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 2.500,00 o della diversa minor somma che dovesse ritenersi di giustizia, a titolo di risarcimento danni per non aver il Ministero convenuto posto la ricorrente nella possibilità di chiedere la fruizione del bonus entro i termini di decadenza previsti per ogni anno scolastico. Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi ai procuratori antistatari>>.

1.1 La ricorrente ha allegato e documentato (cfr. doc. 1-2-3-4-5 ric.) di aver lavorato in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato presso istituto Buontalenti di Livorno dal 03.10.2018 al 30.06.2019 e dal
1
26.09.2019 al 30.06.2020, presso istituto Niccolini -Palli di Livorno dal 22.09.2020 al 30.06.2021, presso istituto
Vespucci di Livorno dal 08.09.2021 al 31.08.2022, presso istituto Da Vinci di Firenze dal 01.09.2022 al
31.08.2023.

1.2 Tanto premesso, la ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.

1.3 Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica che - eccepita la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2018/2019 e contestata la fondatezza della domanda relativamente all'a.s. 2022/2023 alla luce dell'art. 15 del D.L. 69/2023 – ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

2. La causa, istruita per documenti, è stata discussa e decisa all'udienza odierna, in cui parte ricorrente ha dato atto di aver depositato ricevuta di consegna della diffida effettuata a mezzo pec del 7.7.2023 di cui al doc.7 del ricorso.

2.1 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione in quanto parte ricorrente ha allegato ricevuta della diffida di pagamento (cfr. doc. da ultimo versato in atti) ricevuta dal Ministero
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi