Trib. Firenze, sentenza 25/06/2024, n. 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 25/06/2024, n. 2021
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 2021
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 10171/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10171/2019 tra le parti:
PGM S.R.zL. (P.IVA 04759280656), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
MARIO CALIENDO (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in San Marcellino (CE), Corso Europa n. 337
ATTRICE
e
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (C.F./P.IVA 00793290487), in persona dell'Ing. Michela Martini (C.F. [...]), in qualità di Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente del Comune di San Casciano in Val di Pesa, vista la deliberazione della Giunta n. 80 del 8/06/2020, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO
EDOARDO TOFFOLON (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Firenze, Via dei Tavolini n. 8
CONVENUTO
OGGETTO: appalto pubblico.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE CONTENUTE NELL'ATTO DI CITAZIONE:In via preliminare, accertare e dichiarare che la ditta Condannare il Comune di San Casciano al pagamento dei lavori già contabilizzati nei diversi SAL e stato di consistenza per l'importo di €
20.000,00. Accertare l'inadempimento del Comune di San Casciano e per l'effetto annullare la determina di risoluzione contrattuale e condannare essa convenuta a risarcire tutti i danni patiti
1 dalla attrice nella misura quantificata nel presente atto, comunque, da ricomprendersi entro i limiti di € 25.000,00. In ogni caso, accertare e dichiarare che il Comune ha escusso illecitamente l'intero importo garantito, senza considerare lo svincolo del primo SAL e senza che sia neanche stato richiamato un presunto danno subito per effetto della risoluzione contrattuale, e per l'effetto condannare la P.A. al pagamento di tutti i danni patiti dall'impresa. Accertare e dichiarare la illegittimità dell'applicazione della penale e per l'effetto disapplicarla. In ogni caso, dichiarare la illegittimità dell'escussione della polizza definitiva e per l'effetto volerla disapplicare. Condannare esso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e 12,5%
L.P.”.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO PRECISATE NELLE NOTE SCRITTE DEL
28/02/2024: affinché l'Ecc.mo Tribunale di Firenze Voglia, contrariis reiectis: - Rigettare tutte le domande formulate dalla “P.G.M” s.r.l. nei confronti del Comune di San Casciano in Val di Pesa, in quanto infondate, erronee e comunque prive di supporto probatorio, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta, PGM S.R.L. ha convenuto in giudizio il
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, formulando, nei confronti di quest'ultimo e di
FINANZIARIA RO SPA, alla quale la citazione non è stata tuttavia notificata, le domande sopra testualmente riportate e non modificate nel corso del giudizio, e deducendo, a loro sostegno:
- di essere risultata aggiudicataria all'esito della procedura di gara indetta dal Comune convenuto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su alcuni tratti di strada, e di avere quindi sottoscritto il relativo contratto di appalto, eseguendo regolarmente nel prosieguo le opere dallo stesso previste;

- che, nel mese di maggio 2019, il Comune convenuto aveva avviato il procedimento di risoluzione contrattuale e richiesto l'escussione della polizza fideiussoria sottoscritta a suo favore, addebitandole ritardi nell'esecuzione dei lavori;

- l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, emesso in assenza dei presupposti previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, non potendole essere imputato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, in quanto causato da oggettive condizioni di non eseguibilità delle opere addebitabili invece alla negligenza del Comune, e non integrando, in ogni caso, lo stesso un inadempimento grave dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali;

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- che, in ragione del carattere non essenziale del termine di esecuzione dei lavori, un “leggero” ritardo rispetto al cronoprogramma non sarebbe comunque stato sufficiente a giustificare la risoluzione contrattuale;

- che le lavorazioni previste erano state pressochè ultimate e che, quindi, il mancato completamento delle sole opere minimali rimanenti non poteva costituire grave inadempimento valevole a legittimare la decisione di risolvere il contratto;

- che il Comune convenuto aveva illegittimamente richiesto, in violazione degli artt. 108 comma 8 e
103 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'escussione della polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia dell'esecuzione delle opere oggetto di appalto, non avendo il medesimo provveduto ad effettuare una liquidazione finale dei lavori indicando e dimostrando i danni subiti o le maggiori spese sostenute per il loro completamento;

- l'illegittima applicazione della penale contrattuale, non essendole imputabile il ritardo nel completamento delle opere;

- la scorretta applicazione cumulativa di entrambi gli istituti dell'escussione della polizza e dell'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;

- che il comportamento tenuto dal Comune convenuto le aveva causato notevoli pregiudizi sia di ordine patrimoniale derivanti all'applicazione della penale in aggiunta alla richiesta di escussione della polizza fideiussoria, sia sotto il profilo relativo alla perdita di chance, al danno curriculare, e al danno all'immagine, da quantificarsi sulla base degli ultimi cinque bilanci e degli utili ivi dichiarati, derivanti dalla perdita dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016, a seguito della segnalazione all'ANAC;

- l'esistenza di un credito nei confronti del Comune convenuto pari a € 20.000,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto in relazione ai lavori eseguiti.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/06/2020, il
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate e prive di supporto probatorio.
Segnatamente, il COMUNE convenuto ha allegato ed eccepito:
- di aver stipulato, a seguito di gara pubblica e di aggiudicazione definitiva, il contratto pubblico del
12 Giugno 2018, tramite cui era stata affidata alla società attrice l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria su alcuni tratti di strade del Comune di San Casciano in Val di Pesa”,
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e determinato quale corrispettivo per il completamento dei lavori la somma pari a € 164.718,31
(inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 3.777,64, Iva esclusa);

- che l'art. 5 del contratto indicava i documenti da considerarsi parte integrante del contratto, ivi inclusi i due allegati A e B, contenenti, rispettivamente, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco dei prezzi;

- di aver corrisposto alla società attrice, con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 200 del
17 settembre 2018, l'anticipazione del 20% sull'importo previsto dal contratto, pari a complessivi €
40.191,26 (Iva 22% inclusa), e con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 223 del 3 ottobre 2018 l'acconto relativo al primo S.A.L. dei lavori pari ad € 116.218,75 (Iva 22% inclusa);

- che la società attrice non aveva provveduto a completare le opere commissionate entro il termine di centododici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- di aver provveduto a disporre, con Deliberazione n. 67 del 1 aprile 2019, la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in ragione del grave ritardo maturato dalla società attrice, pari a centoventuno giorni dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori fissata, da ultimo, al giorno 30 novembre 2018;

- che la società attrice, pur regolarmente convocata, non aveva presenziato alla verifica in contraddittorio dei lavori eseguiti fino alla data di risoluzione del contratto;

- di aver provveduto, pertanto, in data 2 maggio 2019, alla presenza di due testimoni, alla presa in consegna ed alla redazione del Conto Finale mediante il Responsabile del Procedimento;

- che, in tale contesto, il R.U.P. e il Direttore dei Lavori avevano eseguito, alla presenza dei testimoni intervenuti, tutte le indagini tecniche volte alla verifica ed alla quantificazione dei lavori eseguiti;

- di aver invitato, con Nota del R.U.P. Prot. n. 10104 del 27/05/2019, la società attrice a prendere cognizione del Conto Finale depositato presso gli uffici comunali e a sottoscriverlo nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, con l'avvertimento che la mancata firma entro il termine stabilito avrebbe comportato la definitiva accettazione dello stesso;

- che, alla scadenza del predetto termine, era risultato accettato, dalla società attrice, il Conto Finale, dal quale risultava un credito complessivo della Stazione Appaltante pari a 21.654,91 euro, di cui
4.248,43 euro (a cui va aggiunto l'importo IVA già liquidato pari a 934,65 euro) a titolo di acconti
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versati in eccedenza e per le detrazioni operate per l'errata esecuzione di alcune lavorazioni, ed
16.471,83 euro a titolo di penali comminate per il ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori;

- la mancata deduzione, da parte della società attrice, di una valida causa di inimputabilità del ritardo accumulato, non avendo la medesima allegato specificamente quali fossero le condizioni che avevano reso ineseguibili le opere determinate dalla negligenza del Comune convenuto;

- di aver dovuto affidare il completamento dei lavori ad un'altra impresa (“Bindi”), onde ovviare a situazioni di pericolosità venutesi a creare sulle carreggiate stradali interessate dai lavori;

- di aver richiesto, al fine di soddisfare il
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