Trib. Nola, sentenza 05/02/2024, n. 250
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa V O, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa V O, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/02/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4490/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti A Parte_1
G, G P, F V ed elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA), via Garibaldi n. 27;
C O N T R O
c.f. e P.Iva: ), in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante p.t. A, con sede legale in Casalnuovo di CP_1
Napoli, viale dei Platani n. 2;
contumace
E
, in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_2 bis;
terzo chiamato
CONCLUSIONI: A) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, di natura full time, dal 05/03/2018 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia) all'11/03/2020 (ovvero sino a quella diversa data ritenuta di giustizia);
B) dichiarare il diritto del ricorrente, in forza delle mansioni svolte, all'inquadramento nel “Livello quinto” del “C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” dell'08/02/2018 e ss. mm.ii., ovvero in via del tutto subordinata nel livello sesto super, ovvero nel livello sesto, ovvero nel livello settimo;
C) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo pari ad € 33.888,50, di cui €
29.836,19 per differenze retributive, di cui € 2.927,15 a titolo di T.F.R. e di cui € 1.125,16 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 e del
“C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” dell'08/02/2018 e ss. mm.ii., come da conteggi allegati al presente ricorso per formarne parte integrante (da pagina 15 a pagina 33);
D) dichiarare altresì la convenuta tenuta a regolarizzare la posizione assistenziale e previdenziale del ricorrente;
E) dichiarare altresì la convenuta tenuta alla eliminazione della situazione antigiuridica provocata dalla denunciata omissione contributiva;
F) per tutte le causali di cui in narrativa, ove ritenutane
l'opportunità, disporre la chiamata in causa dell' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la
[...] propria sede legale e/o dell' Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso
[...] la propria sede legale;
G) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
: ritenuti fondati i fatti di causa, condanni il datore di lavoro a versare all' nei CP_2 CP_2 limiti della prescrizione: - i contributi omessi;
- le relative sanzioni civili, con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.07.2020, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta presso il ” - in Casalnuovo Org_1 di Napoli, viale dei Platani n. 2 – senza un regolare contratto di lavoro dal 05.03.2018 all'11.03.2020, allorquando era stato licenziato oralmente e senza preavviso dal sig. CP_1
, socio accomandatario della società;
[...]
- di essere stato addetto al banco alla preparazione del caffè e delle ulteriori bevande, drink, o aperitivo, oltre che al servizio in sala, riconducibili al V livello CCNL Pubblici Esercizi - Turismo;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica, su due turni a settimane alterne, dalle ore 06:00 alle ore 15:00 oppure dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
- che all'interno di ogni turno – oltre al sig. non sempre presente – vi lavoravano tre CP_1 dipendenti, tra cui la sig.ra responsabile del bar sempre presente per l'intero orario CP_5 lavorativo (06:00 – 21:00) ed addetta alla cassa, e altri due al banco, di cui uno addetto al caffè (il ricorrente o il figlio ed uno al servizio al banco (tra i vari succedutisi nel tempo, CP_6 la sig.ra o la sig.ra );
Parte_2 Persona_1
- di essere stato assoggettato al potere direttivo ed organizzativo del socio accomandatario sig.
o, in assenza, della sig.ra che ne faceva le veci, i quali ne avevano determinato CP_1 CP_5 gli orari di lavoro, oltre ad avere esercitato il potere di controllo e di verifica sulla prestazione resa, ed ai quali aveva dovuto chiedere l'autorizzazione per eventuali permessi o giustificare le proprie eventuali assenze;
- di aver percepito una retribuzione settimanale – corrisposta in contanti per il tramite della sig.ra – di € 300,00, fino al 30.11.2019, non avendo più percepito alcun importo a titolo CP_5 di retribuzione dal 01.12.2019 e fino alla chiusura del rapporto;
- che non gli erano mai state corrisposte mensilità aggiuntive, né, alla cessazione del rapporto, il
TFR, le altre competenze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso di recesso;
- di aver fruito di ferie solo durante la settimana centrale di ciascun mese di agosto, quando il bar restava chiuso, percependo comunque una retribuzione pari ad € 300,00.
Premessa la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, sosteneva il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate in costanza ed alla cessazione del predetto rapporto, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del CCNL Pubblici Esercizi - Turismo quantificate in € 33.888,50, di cui € 2.927,15 a titolo di TFR ed € 1.125,16 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso – pari a venti giorni (livello V con anzianità inferiore ai 5 anni) ai sensi dell'art. 32 CCNL cit. - ovvero “di quei diversi importi e/o per i diversi titoli che risulteranno di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle domande come illustrate dalle suesposte conclusioni.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per la società convenuta che è stato, pertanto, dichiarato contumace.
Per effetto dell'integrazione del contraddittorio, si costituiva l' evidenziando come dovuta CP_2 la contribuzione non versata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Espletata l'istruttoria orale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, all'udienza del 01.02.2024 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c..
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno alle dipendenze della società convenuta per il periodo dal 05.03.2018 all'11.03.2020, e per il conseguimento delle differenze economiche sulla retribuzione ordinaria e differita, diretta e indiretta.
Così definito il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218
c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore