Trib. Salerno, sentenza 11/01/2024, n. 27
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Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 10 gennaio 2024 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8094/2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
e , rappr. e dif. dall'avv. E P , giusta Parte_1 Parte_2
procura in calce al ricorso , e con lo stesso elettivamente domiciliate in Roma alla Piazza Adriana
n. 20
Ricorrenti
E
in persona del suo Presidente ,legale rapp.te pro Controparte_1
tempore , elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in uno al suo procuratore , avv. G T , che lo CP_2
rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per notar di Roma del Per_1
23.12.2011 rep. n. 77778
Resistente
Avente ad oggetto: recupero indebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori costituiti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti .
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16 aprile 2019 le ricorrenti in epigrafe esponevano di essere transitate , attraverso una procedura di mobilità intercompartimentale , nei ruoli dell' , CP_2
percependo fino al mese di febbraio 2009 una somma a titolo di assegno di garanzia ;che detto assegno aveva lo scopo di consentire alle dipendenti transitate all di percepire un trattamento
CP_2 economico non inferiore a quello goduto presso l'ente di provenienza ;che tuttavia l
CP_2 riteneva che tale assegno non spettasse e che le somme pagate dall' dovevano ritenersi CP_1 indebite ;che in data 11.10.2007 i vertici dell' stipulavano con le organizzazioni sindacali un
CP_2 accordo sindacale con il quale l , in previsione della stipula del nuovo CCNL ( avente ad
CP_2
oggetto anche la disciplina della mobilità inter-enti ) ritenuta la necessità di svolgere un approfondimento circa le componenti retributive dell'assegno ad personam , si impegnava , ad istanza del lavoratore interessato , a sospendere la procedura di riassorbimento degli effetti economici dl nuovo CCNL 2006/2009 ;che , avvalendosi della facoltà prevista dall'accordo collettivo , le ricorrenti avevano presentato istanza di sospensione della procedura di riassorbimento dell'assegno personale in godimento;che con la retribuzione del mese di novembre 2007 l' CP_2
aveva versato in un'unica soluzione tutta la somma trattenuta con la retribuzione di ottobre 2007 quale riassorbimento percepito per il periodo gennaio 2006- settembre 2007 ed aveva corrisposto
l'assegno di garanzia relativo alle mensilità di ottobre e novembre 2007 ;che a decorrere dal mese di dicembre 2007 l aveva sempre erogato l'assegno di garanzia , indicato nel prospetto paga CP_2
con il codice OP56 assegno di garanzia sospeso ;che la sospensione del riassorbimento avrebbe dovuto avere la durata di un anno dalla stipula del verbale ( 11.10.2007 ) e che se entro tale termine non fosse intervenuto un accordo risolutivo ex artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione ed a riattivare la procedura di riassorbimento;che , decorso l'anno dalla stipula dell'accordo sindacale , non era intervenuta , da parte della contrattazione collettiva nazionale , nessuna nuova regolamentazione dell'assegno personale e l' aveva continuato ad erogare CP_2
l'emolumento sino al mese di febbraio 2009 ;che l' , con nota del 18 febbraio 2019 , CP_2
comunicava alle ricorrente il recupero , con decorrenza dal mese di marzo 2019 , degli “ importi a debito dell'assegno di garanzia , di cui , in accoglimento della sua istanza .. nel periodo da gennaio
2006 a febbraio 2009 , è stata sospesa la procedura di riassorbimento degli effetti economici del
CCNL 2006/2009 , biennio economico 2006/2007 , indicando contestualmente la sussistenza di un debito di € 2.784,00 per la signora e di € 1.056,00 per la signora . Pt_2 Parte_1
Le ricorrenti eccepivano la illegittimità della pretesa vantata dall' attesa la intervenuta CP_2 prescrizione del credito e rassegnavano le seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare
l'estinzione del credito vantato dall' nei confronti di ciascuna ricorrente per l'intervenuta CP_2
prescrizione del diritto alla ripetizione degli emolumenti erogati alle ricorrenti medesime a titolo di cd. “assegno di garanz. sospeso” nel periodo antecedente al febbraio 2009 e, per l'effetto, ordinare all' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme CP_2
trattenute a tale titolo e già recuperate alla ricorrente pari ad euro 1.056,00 detratta la Parte_1
mensilità di febbraio 2009 pari ad euro 36,86 e dunque euro 1.019,14 e alla ricorrente Pt_2
pari ad euro 2.784,00 detratta la mensilità di febbraio 2009 pari ad euro 106,78 e dunque euro
2.677,22 con gli interessi legali fino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come successivamente modificato ed integrato e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l' ribadendo la legittimità del proprio CP_2
operato e concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 10 gennaio 2024 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale
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Il ricorso è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei limiti che si diranno
Occorre innanzitutto premettere che la questione circa la ripetibilità dell'assegno di garanzia è stata già esaminata dalla Suprema Corte (per tutte: Cass. sez. lav. ordinanza n. 19039 del 2017 e giurisprudenza ivi citata;Cass. n. 10210/2020 ) la quale ha ritenuto legittimo il riassorbimento negli aumenti retributivi successivi del trattamento di miglior favore già goduto dai docenti presso
l'amministrazione di provenienza ed attribuito, all'atto del trasferimento all' , a titolo di CP_2
"assegno garanzia stipendio". Si è rilevato che nelle procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato - in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile (o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto) - si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il
divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito. Si è in particolare osservato che l'argomentazione secondo cui la struttura stipendiale prevista tanto dal contratto della scuola che da quello dell' prevede che nel trattamento retributivo fondamentale sia inserita la CP_2
retribuzione individuale di anzianità non vale affatto ad escludere il riassorbimento della parte di stipendio denominata RIA nei successivi aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva del comparto dell'ente di destinazione. La conservazione dell'anzianità di servizio, infatti, non significa niente di più che riconoscimento della continuità giuridica del rapporto e dell'anzianità fin dall'assunzione presso l'amministrazione di provenienza mentre la continuità giuridica del rapporto implica il mantenimento dell'anzianità ma con il rilievo che essa assume nella nuova organizzazione.
Neppure si ravvisa alcun contrasto tra il sistema della riassorbilità dell'"assegno ad personam" nei successivi incrementi retributivi ed i principi affermati dalla CGUE nella sentenza 6 settembre 2011
Causa C108/10, non venendo in questione alcun peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione dei docenti in epoca immediatamente precedente al trasferimento all' . CP_2
E dunque, che le ricorrenti fossero tenute alla restituzione dell'assegno di garanzia illegittimamente percepito non può essere posto in dubbio ed infatti le stesse contestano il diritto dell di CP_2
ripetere quanto illegittimamente erogato unicamente perché tale diritto si sarebbe estinto per prescrizione .
Per risolvere la questione , occorre innanzitutto ricordare che le ricorrenti divenivano dipendenti dell' a seguito di mobilità volontaria inter-enti ex art. 33 del d.lg. n. 29/1993 , come sostituito CP_2 prima dall'art. 18 del d.lgs.80/1998 e poi dall'art.33 del d.lgs.n. 165/2001) e, all'atto del passaggio , le stesse venivano inquadrate nella qualifica funzionale corrispondente al profilo di appartenenza presso l'Ente di provenienza
L'Istituto, nel definire l'inquadramento giuridico ed economico degli interessati, teneva conto dell'anzianità di servizio maturata presso la P.A. di provenienza, nonché del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, trattamento che, essendo più favorevole, veniva inizialmente mantenuto attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam (cod. voce 056) riassorbibile a seguito dei successivi miglioramenti contrattuali.
Detti miglioramenti , tuttavia , venivano riconosciuti retroattivamente soltanto con la retribuzione del mese di ottobre 2007 . Con tale mensilità , infatti , l'Amministrazione erogava in favore di tutto il personale i conguagli retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale del CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007 e relativi al periodo gennaio 2006 - ottobre 2007.
Ma poiché le ricorrenti avevano continuato a percepire l'assegno ad personam ( voce 0056) nella medesima misura per il periodo da gennaio 2006 a settembre 2007 , l' effettuava , con la CP_2 stessa mensilità di ottobre 2007 , il riassorbimento dell'assegno nella misura pari agli incrementi contrattuali riconosciuti .
Tale operato veniva tuttavia contestato dalle organizzazione sindacali , sicché , in data 11 ottobre
2007 l' siglava con le OO.SS. un verbale di intesa con il quale si stabiliva che per un anno CP_2
dalla data di sottoscrizione del verbale sarebbe stata sospesa la procedura di riassorbimento degli effetti economici del CCNL 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 - sull'assegno personale in godimento. E proprio in virtù del citato accordo sindacale le ricorrenti facevano pervenire al
Direttore Generale dell , in data 18.10.2007 , istanza di sospensione della procedura di CP_2 riassorbimento dell'assegno personale .
L' , pertanto , in esecuzione dell'accordo sindacale e dando seguito alla istanza avanzata dalle CP_2 lavoratrici , nel mese di novembre 2007 restituiva alle lavoratrici , con la voce “ assegno di garanzia sospeso “ gli importi trattenuti con la mensilità di ottobre 2007 e , successivamente , continuava ad erogare l'assegno di garanzia fino al febbraio 2009 e sempre con la dicitura “ sospeso” , alludendo evidentemente all'accordo sindacale che prevedeva la sospensione dell'assorbimento.
Senonché , contrariamente a quanto asserito dall' , nessun ulteriore accordo sindacale CP_2 prorogava la sospensione dell'assorbimento oltre l'anno sopra citato e fino alla formalizzazione , in sede di contrattazione nazionale , di una diversa regolamentazione della mobilità inter- enti .
Dalla documentazione prodotta , infatti , emerge l'esistenza di un unico accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali , quello del 11 ottobre 2007 , nel quale si legge :” Ad istanza del lavoratore interessato , l'Amministrazione sospende la procedura di riassorbimento degli effetti economici del nuovo CCNL 2006-2009 , biennio economico 2006-2007 sull'assegno personale in godimento , fermo restando il riassorbimento già in atto dei precedenti rinnovi contrattuali . La sospensione del riassorbimento ha durata di un anno dal presente verbale e , se entro il predetto termine non sarà intervenuto accordo risolutivo di cui in premessa ex artt. 38 e 39 CCNL 2006-2009 ,
l'Amministrazione provvederà all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione e a riattivare le procedure di riassorbimento…” .
E' evidente , pertanto , che a partire dal mese di novembre 2008 , vale a dire trascorso l'anno dalla sottoscrizione del verbale , e in assenza di documentati accordi di proroga , l avrebbe potuto CP_2 procedere all'immediato recupero delle somme non riassorbite e riattivare le procedure di riassorbimento .
Come precisato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, “il pactum de non petendo” non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 c.c., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso (Cass.,
n.8606/06;Cass.,n.10887/95).
Tale conclusione discende anche dall'applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni, in particolare dell'art.1184 c.c., che prevede che: “Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore”.
Con riferimento ai rapporti tra art.1184 c.c. e decorrenza del termine di prescrizione ex art.2935 c.c. la suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “Nel caso in cui il termine di adempimento dell'obbligazione sia stabilito, per esplicita volontà delle parti o per presunzione legale ex art. 1184 c.c., a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta” (Cass.,n.1947/18).
In applicazione di tali principi si può, quindi, affermare che per tutto il periodo di vigenza dell'accordo sindacale non vi è stata decorrenza del termine di prescrizione. Scaduto tuttavia il periodo di sospensione concordato nell'accordo sindacale , il termine prescrizionale ha ricominciato il suo corso .
Come è noto, per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 3584/2012;Cass. n.
10828/2015;Cass. n. 22078/2018;Cass. n.21026/2014;Cass. Ord. sez. lav. n.14193 del 24.5.2021 ) la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che impediscano
l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo;è stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 21495 del
07/11/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto (Cass. nn. 340/1967;1482/1971;4191/1975).
E nel caso di specie, poiché manca la sottoscrizione dell'accordo di proroga che avrebbe imposto all' di procrastinare il recupero delle somme illegittimamente erogate al periodo successivo al CP_2 febbraio 2009 , dobbiamo concludere che non esisteva alcun impedimento giuridico acchè l' CP_1
esercitasse il proprio diritto già a decorrere dal mese di novembre 2008 ,vale a dire alla scadenza dell'anno di sospensione previsto nell'accordo sindacale dell'11 Ottobre 2007 .
E la circostanza che l' abbia continuato ad erogare alle lavoratrici l'assegno di garanzia senza CP_2
la riduzione dovuta agli aumenti contrattuali anche successivamente al mese di ottobre 2008 non comporta alcuno spostamento in avanti della data di decorrenza della prescrizione
Non si può affermare , infatti , che le parti abbiano raggiunto un accordo di proroga della sospensione attraverso comportamenti concludenti . L'unico dato presentato dall a supporto CP_2 della ipotetica conclusione di tale accordo è infatti rappresentato dal fatto che l stesso ha CP_2 continuato ad erogare l'assegno fino a febbraio 2009 . Tuttavia tale circostanza evidenzia unicamente un comportamento datoriale di maggior favore per il lavoratore , ma non indica affatto che fosse stato raggiunto un accordo tra le parti per prorogare la sospensione dell'assorbimento .
Nella specie , pertanto , poichè con il verbale di accordo sindacale del 11.10.2007 era stata concordata la sospensione della procedura di riassorbimento degli effetti economici del CCNL per la sola durata di un anno , alla scadenza del suddetto termine è cominciato a decorrere il termine di prescrizione che è interamente decorso per quasi l'intero credito vantato dall : CP_2
Abbiamo sopra anticipato , infatti , che l' ha erroneamente continuato ad erogare l'assegno di CP_2 garanzia fino al febbraio 2009 e poiché l ha richiesto la restituzione delle somme CP_2
indebitamente erogate soltanto in data 18 febbraio 2019 , esso può recuperare le somme CP_1
erogate a titolo di “ assegno di garanzia sospeso “ soltanto con riferimento alle mensilità che rientrano nel decennio precedente tale data , vale a dire quelle erogate per le mensilità di gennaio e febbraio 2009 .
In definitiva , va dichiarato estinto il diritto dell' a recuperare l'assegno di garanzia CP_2 indebitamente corrisposto sino al dicembre 2008 , con condanna dell'istituto alla restituzione degli importi già trattenuti , oltre accessori di legge .
Le spese del giudizio , in considerazione dell'esito complessivo della causa e della indubbia controvertibilità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .
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