Trib. Vasto, sentenza 20/11/2024, n. 380
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Testo completo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa A R C Presidente
- dott. F P G Relatore
- dott.ssa E C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 726/2019 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. DI PENTA LUIGI, presso il cui studio, con sede in Vasto,
alla Via Giulio Cesare n. 24, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. DI RISIO FILIPPO, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via
Martiri della Libertà n. 26, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/2023 le parti private hanno precisato le
conclusioni, chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione sulla
base delle condizioni di seguito trascritte.
Per la ricorrente:
“A) pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con ogni consequenziale disposizione di legge;
CP_1
B) rigettare qualsivoglia richiesta di addebito in capo alla ricorrente circa
le cause della crisi coniugale, così come ex adverso sostenuto nell'avversa
memoria difensiva;
C) assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
D) disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con
collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale,
con il seguente programma: due giorni infrasettimanali possibilmente
consecutivi (martedì/mercoledì̀̀ oppure mercoledì/giovedì) il padre potrà
vedere e tenere con sé i minori compatibilmente con gli impegni scolastici
di questi ultimi, con possibilità di pernotto e, a fine settimana alterni, dal
sabato all'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica;
i figli
trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni presso
ciascun genitore, con riserva per i coniugi l'eventuale specificazione e
eventuale ampliamento del programma;
E) ordinare il versamento da parte del di un assegno di CP_1
mantenimento esclusivamente per i figli di complessivi € 500,00 (250,00
per ciascun figlio) rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno 7 di
2 ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie così come elencate nel
protocollo d'intesa – Tribunale di Vasto del 7/11/2019. Gli assegni familiari
dovranno essere percepiti mensilmente dal genitore collocatario e dunque
dalla conformemente al Protocollo sopra richiamato;
Parte_1
F) ordinare l'equa suddivisione degli importi portati dai buoni fruttiferi
cointestati ad entrambi i coniugi, ma sottoscritti dagli stessi durante il
matrimonio, nell'interesse dei figli minori, pari a complessivi € 14.950,00,
attualmente in possesso esclusivo del nonché la ripartizione al 50% CP_1
del saldo portato dal c/c cointestato al momento del deposito del ricorso
per separazione pari ad € 27.000,00;
G) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Per il resistente:
“1) in via riconvenzionale, dichiarare la separazione personale dei coniugi
e , con addebito alla moglie, per le CP_1 Parte_1
motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta, contenente
domanda riconvenzionale nella fase di merito, e comunque perché,
nonostante le reiterate richieste avanzate dal marito a decorrere dall'inizio
dell'anno 2017, la stessa si è rifiutata di mettere a disposizione della sua
famiglia il reddito da lei prodotto con l'attività professionale di architetto,
violando in tal modo l'art. 143, 3 comma, c.c., che dispone: “entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia” e violando anche l'art. 193, 2 comma, c.c. che
sancisce: “..oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della
famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di
3 lavoro”;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...]
Vasto il 27.10.2008, e nata a Vasto il [...], ad [...]_2
i genitori, con collocamento paritario degli stessi;
3) a seguito del collocamento paritario dei minori, disporre che nessuno
dei due genitori avrà l'obbligo di versare somme di denaro in favore
dell'altro coniuge per il mantenimento dei figli;
4) nel caso in cui il Tribunale non dovesse disporre il collocamento
paritario dei minori ad entrambi i genitori, voglia il Tribunale di Vasto
revocare l'assegno di mantenimento dei figli posto a carico del Sig.
[...]
nella misura di € 500,00 mensili e quantificare un nuovo assegno CP_1
di mantenimento in favore dei due figli nati durante il matrimonio, in
considerazione anche della nascita del piccolo avvenuta in Persona_3
data 13.12.2023 dalla relazione del Sig. con la Sig.ra CP_1 [...]
;
CP_2
5) ogni genitore trascorrerà con i figli la metà del periodo festivo di
Pasqua e Natale con alternanza di tali festività tra i due genitori, e 15
giorni consecutivi durante le vacanze estive;
6) i genitori dovranno contribuire al pagamento del 50% delle spese
straordinarie relative ai minori e ) necessarie e utili per la Per_1 Per_2
salute, l'educazione, la formazione e l'istruzione, ivi comprese a titolo
esemplificativo le spese mediche e terapeutiche (odontoiatriche oculistiche
ortopediche e specialistiche in genere), nonché quelle relative ai farmaci
non rientranti nel SSN, le rette per le attività ludico-ricreative ed
extrascolastiche in relazione alla propensione personale dei minori, le spese
4 per i compleanni, la prima comunione, la cresima, le gite scolastiche, per
l'acquisto di testi e materiale scolastico in genere, quelle universitarie,
previa documentazione delle stesse, come specificate nelle linee guida
approvate dal Consiglio Nazionale Forense;
7) voglia il Tribunale accertare il reddito effettivamente percepito dalla
Sig.ra negli ultimi cinque anni, sulla base di tutti i Parte_1
progetti e/o elaborati tecnici da questa eseguiti e delle parcelle da lei
percepite nel corso degli ultimi cinque anni (2015-2019), unitamente
all'elenco dei clienti ed agli onorari concordati con gli stessi per il
pagamento di ogni progetto, relativo ai lavori eseguiti negli anni 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019, come da documentazione prodotta in atti;
8) rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente in merito alla equa
suddivisione dei buoni fruttiferi postali cointestati pari ad € 14.950,00 e di
quella depositata sul c/c cointestato presso la , Controparte_3
filiale di San Salvo, risultante a saldo al momento della separazione, poiché
tale richiesta può essere avanzata solo nel procedimento di divorzio;
a
conferma della fondatezza dell'eccezione avanzata dal convenuto, vi è la
circostanza che la Sig.ra , successivamente alla Parte_1
richiesta di separazione, ha proposto autonomo giudizio dinanzi al
Tribunale di Vasto, rubricato con il n. 416/2021 RG, avente ad oggetto la
medesima richiesta formulata nella presente causa;
9) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In data 22/12/2023, il P.M. ha concluso non opponendosi
all'accoglimento della domanda di separazione “alle condizioni di cui
all'ordinanza del 29.10.2019 (ad eccezione dei provvedimenti relativi
5 all'assegnazione della casa familiare, già revocati)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente precisato che, nel caso di specie, sussistono i
presupposti per la pronuncia della separazione personale, richiesta da
entrambe le parti.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una
completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle
insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive
autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della
convivenza, il permanere della separazione quanto meno dal
17/10/2019 (data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale) fino ad oggi, la conduzione di vite autonome e lo stesso
contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue sostanzialmente
concordi sin dall'inizio sulla domanda principale di separazione),
rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione,
sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di
sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto, dell'impossibilità di
ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] CP_1
2. La domanda di addebito della separazione proposta dal resistente è,
ad avviso di questo Collegio, infondata.
6
Va, all'uopo, premesso in via generale che, ai fini della pronunzia di
addebito a carico di un coniuge, è necessario che il predetto abbia violato
i doveri coniugali previsti dall'art. 143, secondo comma, c.c., a tenore del
quale “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione”. È stato, a tal proposito, precisato da costante e
condivisibile giurisprudenza che la pronunzia di addebito non può essere
fondata sulla mera inosservanza dei doveri coniugali, occorrendo
piuttosto accertare l'esistenza di un nesso causale tra le condotte illecite
contestate e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cass., 28.9.2001, n. 12130;
Cass., 11.12.1998, n. 12489;
Cass., 28.10.1998,
n. 10742;
Cass., 14.8.1997, n. 7630). Il giudice dovrà, quindi, verificare se
la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o
prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa ragione
che abbia reso
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