Trib. Alessandria, sentenza 08/11/2024, n. 346

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 08/11/2024, n. 346
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 346
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

RGL n. 180/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dr.ssa Silvia Fioraso, ha pronunciato all'udienza del 07/11/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 180/2021 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti CARREA ROBERTA e BECCE MASSIMO Parte_1
PARTE RICORRENTE

contro

:
assistita dall'avv. DONATI ENRICO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 16.3.2021, ha dedotto di essere stato assunto Parte_1 alle dipendenze della successivamente divenuta Controparte_2
in data 15.7.2020 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_1 avente scadenza il 14.10.2020, successivamente prorogata al 14.11.2020, data di cessazione del rapporto, con qualifica di operaio magazziniere ed inquadramento nel 5° livello CCNL
Metalmeccanica Artigianato, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, specificamente dalle ore
8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì;
di aver in realtà sempre lavorato mezz'ora in più, fino alle 18:30, nei giorni infrasettimanali, oltre che il sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00, ad eccezione di alcune giornate meglio specificate in ricorso;
di non aver mai ricevuto il pagamento del lavoro straordinario. Sulla base di tali premesse, egli ha chiesto la
1


RGL n. 180/2021
condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.361,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo o in subordine della somma meglio ritenuta. si è costituita in giudizio in data 30.9.2021, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso in ragione del fatto che la parte ricorrente si sarebbe costituita in giudizio depositando copia della procura alle liti rilasciata in formato analogico, successivamente scansionata e digitalizzata, senza al contempo attestare la conformità dell'atto all'originale;
nel merito ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto il rigetto delle domande.
Il Giudice in origine assegnatario del procedimento ha concesso termine alla parte ricorrente per regolarizzare la costituzione e la parte ha quindi depositato nel fascicolo telematico in data
18.11.2021 attestazione di conformità della procura a suo tempo rilasciata e nuovamente depositata in copia digitalizzata.
L'istanza della parte resistente di revoca dell'ordinanza di rimessione in termini della parte ricorrente è stata respinta dal Giudice che è subentrato al precedente, il quale ha provveduto ad ammettere l'istruttoria, il cui espletamento è stato delegato al GOP.
A conclusione dell'attività istruttoria il GOP ha restituito il fascicolo al Giudice titolare del procedimento che ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 7.11.2024 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa dinanzi alla scrivente medio tempore divenuta assegnataria del procedimento.
Considerato che:
− appare alla scrivente fondata l'eccezione sollevata dalla parte resistente e comunque rilevabile d'ufficio;

− la normativa ratione temporis applicabile è la seguente:
l'art. 16 decies D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n.
221), introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, prevede che “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale
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