Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 146

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 146
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 146
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

RG. 9572/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, nella causa civile iscritta al ruolo
generali affari civili contenziosi RG n. 9572/2020,
da
AS LE (C.F. [...]), in qualità di amministratrice di sostegno della madre
ES MA (C.F. [...]), (subentrata al precedente amministratore di sostegno
ES RI, deceduto in corso di causa) come da provvedimento del Tribunale di Brescia in data
13.12.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Zambelli del Foro di Brescia, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, via F. Ferramola n. 7,
ATTRICE
contro
ASSIMOCO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO
COOPERATIVO S.P.A. (P.IVA 03250760588), in persona del Responsabile Servizio Sinistri,
Ferdinando Scoa, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Arbosti del Foro di Brescia, ed elettivamente
domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, piazza della IT n. 8,
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti. pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Brescia,
in via principale e di merito: preso atto dell'esistenza della polizza infortuni n. 120/25/05002840
stipulata in favore di ES MA, condannare CO SPA, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, a pagare al sig. ES RI quale amministratore di sostegno di
ES MA la somma di € 51.645,00= per inabilità permanente ed € 15.078,00= per indennità di
degenza, per un totale di € 66.723,00=.
Con vittoria di spese ed onorari di lite della presente causa, oltre le competenze legali per attività di
mediazione.
Con ogni più ampia riserva, ivi compresa la CTU circa le lesioni patite da ES MA, pur non
ritenendo la stessa necessaria, essendo del tutto pacifica la quantificazione delle lesioni sia per quanto
riguarda la invalidità permanente che la durata della malattia, come ben risulta dalle tre perizie
medico legali che si producono.”
Per il convenuto: “Piaccia al Giudice adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa
in via principale: per i motivi di cui in atti, rigettarsi la domanda azionata dal sig. ES RI e
dalla sig.ra AS LE, in qualità di A.d.S. di ES MA, nei confronti di CO S.p.a.,
in persona del proprio legale rappresentante p.t., con riferimento al sinistro stradale avvenuto in
Brescia il 23.03.2018, in quanto infondata in fatto oltre che in diritto, ovvero nulle;

in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, anche parziale, la domanda
azionata dal sig. ES RI e dalla sig.ra AS LE, in qualità di A.d.S. di ES
MA, nei confronti di CO S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante p.t., con
riferimento al sinistro stradale avvenuto in Brescia il 23.03.2018, contenersi la condanna
limitatamente a quanto provato in corso di causa, ove residuassero SPzi di indennizzo del predetto
illecito, al netto di quanto già percepito in regime di RCA, anche da INAIL e NP, della quota di
responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c. in ordine alle preesistenze, ed in solo nesso causale
pagina 2 di 22 con l'incidente. Fermi i criteri di calcolo del punto base come emergenti dalla polizza di cui si è
chiesto adempimento.
Spese di lite rifuse ex art. 91 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, RI ES, in qualità di Amministratore di sostegno
della figlia MA ES, chiedeva al Tribunale di Brescia di condannare la società di assicurazione
CO s.p.a. al pagamento dell'indennità, pari ad € 66.723,00, di cui € 51.645,00 a titolo di inabilità
permanente ed € 15.078,00 a titolo di indennità di degenza, in forza del contratto di assicurazione in
essere fra le parti.
A tal fine deduceva che:
- in data 27.05.1998 RI ES aveva stipulato, in favore della figlia MA ES, con
la società di assicurazioni CO SP la polizza infortuni n. 120/25/05002840, la quale
prevedeva un massimale di £ 1.000.000,00 (pari ad € 51.645,69) in caso di morte o invalidità
permanente e un'indennità di degenza giornaliera di £ 80.000,00 (pari ad € 41,31);

- in data 23.03.2018 MA ES, quale passeggera della motocicletta condotta dal
proprietario Giorgio Bragaglio, veniva coinvolta in un sinistro stradale causato da ON
MO che, alla guida della autovettura FIAT 500, targata FM616FX e di proprietà di
ET MI, uscendo dall'incrocio senza rispettare il segnale di STOP, investiva la
predetta motocicletta;

- in conseguenza del sinistro MA ES subiva gravissime lesioni che le comportavano,
l'ancora oggi persistente, stato vegetativo per tetraparesi SPstica;

- tutte le visite periziali alle quali MA ES veniva sottoposta da parte dei medici (il dott.
Salvatore Maiorano, medico legale fiduciario di IT Spa, il dott. Locandro, medico
fiduciario della parte lesa, nonché il dott. Marchiori, incaricato da NE Spa) rilevavano
un'invalidità permanente, quantificata nella misura del 100%;
pagina 3 di 22
- a seguito del sinistro RI ES azionava la predetta polizza, ancora in essere, chiedendo
ad CO il pagamento dei suddetti massimali, considerando, quanto all'indennità per
degenza, il termine temporale massimo risarcibile di giorni 365;

- a fronte del diniego della società di assicurazione CO, veniva avviata da RI ES
la procedura di mediazione diretta che si concludeva con esito negativo;

- RI ES si vedeva quindi costretto ad agire giudizialmente, in nome e per conto di
MA ES, onde vedere condannata la società di assicurazione CO alla
liquidazione delle somme spettanti.
Tutto ciò premesso, l'attore rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente la società di assicurazioni CO SP, la quale eccepiva, in via preliminare,
il difetto di legittimazione attiva in capo a RI ES, dal momento che l'instaurazione del
giudizio esulava dai poteri ordinari propri della carica di Amministratore di sostegno e difettava
dell'autorizzazione del Giudice Tutelare di cui all'art. 374 c.c., e, nel merito, contestava tutto quanto
dedotto in fatto e in diritto dall'attore.
A tale ultimo fine deduceva che:
- la polizza infortuni nominativa stipulata da RI ES in favore di MA ES
prevedeva, tra le condizioni generali di assicurazione, all'art. 1, l'obbligo del contraente di
fornire indicazioni sulle circostanze in grado di influire sulla valutazione del rischio, all'art. 2,
l'obbligo di comunicare alla compagnia l'esistenza di altre assicurazioni in corso per lo stesso
rischio, all'art. 23, il cumulo tra indennizzi in misura differenziale solo in caso di morte e,
all'art. 18, l'indennizzabilità delle sole conseguenze dirette ed esclusivamente riconducibili
all'infortunio e non anche le preesistenze;

- l'inosservanza da parte del contraente RI ES e della beneficiaria MA ES dei
predetti artt. 1 e 2, nonché l'operatività delle condizioni generali di assicurazione di cui agli artt.
pagina 4 di 22
18 e 23 giustificavano il rifiuto di CO, già manifestato in fase stragiudiziale e ribadito in
sede di mediazione, ad indennizzare il sinistro occorso a MA ES;

- l'odierno attore aveva indebitamente omesso di informare la compagnia di assicurazione
CO SP in merito alle pregresse patologie di cui soffriva l'assicurata e dalle quali era
derivata la necessità per la stessa di assumere farmaci salva-vita e farmaci per la cura
dell'alcolismo, informazioni che, ove conosciute dalla convenuta CO, avrebbero portato
alla cessazione del rapporto assicurativo e non già al suo rinnovo;

- l'odierno attore aveva altresì taciuto l'identità della compagnia assicurativa che aveva già
provveduto ad indennizzare MA ES per l'infortunio occorso, nonché l'ammontare di
tale indennizzo;

- incontestata la circostanza che in data 23.03.2018 MA ES era stata coinvolta in un
incidente stradale e che da questo erano derivate importanti conseguenze per la sua salute, non
era possibile quantificare i danni subiti, in quanto la stessa non era stata sottoposta a visita
medica da parte del medico di fiducia della convenuta;

- nemmeno le quantificazioni dei danni risultanti dai documenti prodotti dall'attore erano idonee
a dimostrare l'entità del danno, dal momento che non venivano effettuate in linea con i criteri
ANIA-INAIL della polizza oggetto di causa né davano atto di quali fossero le conseguenze
immediate e dirette del sinistro e quali, al contrario, fossero conseguenze derivanti dalla
pregressa condizione di salute della danneggiata.
Tutto ciò premesso in fatto, la convenuta deduceva, in diritto, la piena legittimità del suo manifestato
rifiuto ad indennizzare l'assicurata in quanto, da un lato, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito
la non cumulabilità dell'indennizzo derivante dalla polizza privata infortuni con il risarcimento ottenuto
per il tramite della polizza RCA e, dall'altro, l'aver omesso di fornire informazioni in grado di
influenzare la valutazione del rischio assicurativo aveva determinato, ai sensi degli artt. 1892-ss c.c. e
pagina 5 di 22
dell'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione, la perdita da parte dell'assicurata del diritto
all'indennità.
Tutto ciò premesso, il convenuto rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Con ordinanza del 2.12.2021 il Giudice, in accoglimento dell'istanza ex art. 213 c.p.c. formulata da
parte convenuta, ordinava all'NP di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari in relazione
alle rendite erogate, in conseguenza del sinistro del 23.3.2018, in favore di MA ES.
A seguito del decesso di RI ES, intervenuto in data 20.10.2022, si costituiva per la
prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c. AS LE, figlia di MA ES, nominata dal
Giudice Tutelare di Brescia, in data 13.12.2022, quale nuovo Amministratore di sostegno.
Riassegnata la causa a diverso giudice in conseguenza del decreto n. 24/2024, che aveva disposto il
tramutamento a diversa Sezione civile del primo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, il
giudice con ordinanza del
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