Trib. Foggia, sentenza 27/09/2024, n. 2569
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 27.09.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4690/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gammarota RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del tempore, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati Controparte_3
e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione di carriera – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, parte ricorrente – premesso di essere docente con qualifica di insegnante di Scuola Primaria (classe di concorso 00EE) con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2015, attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico Papa Giovanni XXIII di Margherita di Savoia (BAT);
di aver prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio d'insegnamento alle
Cont dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dall'a.s. 1996/1997 sino all'a.s.
2014/2015;
che, con decreto di ricostruzione di carriera n. 225 emesso dall'
[...]
in data 23.2.2018, la sua anzianità di servizio Controparte_5
pre-ruolo, equivalente a giorni 3000 ovvero anni 8 e mesi 4, è stata illegittimamente decurtata e rideterminata in anni 7 e mesi 4 con evidente nocumento nella progressione di carriera – ha adito
l'intestato Tribunale, per sentire “1. In applicazione del principi statuiti dall'Ordinamento
Comunitario (Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE, richiamata dalla Sentenza n. 307 del 13 Settembre 2007) così come enucleati da Cass. Sez. Lavoro n. 31149/2019 del 28.11.2019 esplicati altresì da Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro n. 1609/2022 del 11.10.2022 (Presidente
pagina 1 di 9 Cons. dott. Pietro MATROLILLI- Rel. Cons. dott.ssa ), in ordine al Persona_1
riconoscimento di tutti i servizi di lavoro svolti dalla docente istante ivi compresi i servizi avente durata inferiore ai 180 gg. annui e, in conseguente disapplicazione della normativa nazionale in materia accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento integrale Parte_1
del servizio di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del CP_6
con qualifica di docente dal 28.1.1997 al 31.8.2015 per complessivi anni 8 e mesi 4 con ogni più ampia conseguenza di legge e per lo effetto, 2. disapplicare/annullare il Decreto Di Ricostruzione Di
Carriera N. 225 emesso dall Controparte_5
(BAT) in data 23.2.2018 poiché emesso in palese violazione della SUPERIORE Direttiva Comunitaria
1999/70/CE clausola 4 principio di non discriminazione nella misura in cui, applicando il meccanismo previsto dal combinato disposto degli art. 485 e 489 d. lgs 297/94, non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dalla ricorrente durante il periodo di pre- ruolo;
3. condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e previdenziali dei servizi prestati dal ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore della ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito, tempestivamente, il resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare CP_1 il calcolo del servizio effettuato dalla ricorrente per l'errata inclusione dell'anno 2013 nel totale del servizio richiesto e per aver effettuato la conversione dei giorni di servizio prestati in anni mesi e giorni utilizzando il divisore 360;
accogliere la domanda e riconoscere in anni 7 mesi 5 e giorni 19 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa Amministrazione con esclusione dell'anno 2013 in quanto non utile all'inserimento nelle fasce stipendiali;
dichiarare prescritte le pretese maturate oltre
i cinque anni dal primo atto interruttivo;
accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
affidare alla
[...]
, organo MEF competente alla liquidazione degli emolumenti al Controparte_7
personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso.
In subordine, qualora accolta la richiesta della ricorrente:
pagina 2 di 9 1) accertare e dichiarare che il servizio effettivo prestato dalla ricorrente è pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 17 con applicazione del divisore 365 anziché 360, comprensivo di quello prestato nell'anno
2013;
2) dichiarare in ogni caso non utile ai soli fini della progressione economica della carriera e relativo inquadramento economico il servizio svolto nell'anno solare 2013 - pari a mesi 9 e giorni 3 - ai sensi del DPR 122/2013, al pari di quanto avviene per il personale con contratto a tempo indeterminato;
3) compensare le spese di giudizio”.
Con le note dell'8.1.2024 e del 23.9.2024, parte ricorrente ha così dedotto: “stante l'irrisorietà delle differenze del periodo pre-ruolo calcolato nel proprio libello introduttivo (id est anni 8 e mesi 4) rispetto a quanto emergente dai conteggi formulati dal resistente (anni 8 mesi 2 e giorni 17 CP_1
cfr. pag. 6 capoverso sub A. e pag. 11 comparazione delle due valutazioni comparsa che non CP_6
inficia in alcun modo né la bontà del ragionamento né il calcolo delle differenze retributive maturate, per mero spirito di economia processuale, aderisce ai conteggi formulati dal convenuto. CP_1
Parimenti l'avv. Gammarota non si oppone all'avversa eccezione di prescrizione delle differenze retributive maturate antecedenti il quinquennio dalla notifica della domanda giudiziale (4.12.2023)”.
Acquisite note di trattazione dalle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione resistente, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n.
297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi CCNL).
L'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 prevede infatti che: "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 27.09.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4690/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gammarota RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del tempore, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati Controparte_3
e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione di carriera – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2023, parte ricorrente – premesso di essere docente con qualifica di insegnante di Scuola Primaria (classe di concorso 00EE) con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2015, attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico Papa Giovanni XXIII di Margherita di Savoia (BAT);
di aver prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio d'insegnamento alle
Cont dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dall'a.s. 1996/1997 sino all'a.s.
2014/2015;
che, con decreto di ricostruzione di carriera n. 225 emesso dall'
[...]
in data 23.2.2018, la sua anzianità di servizio Controparte_5
pre-ruolo, equivalente a giorni 3000 ovvero anni 8 e mesi 4, è stata illegittimamente decurtata e rideterminata in anni 7 e mesi 4 con evidente nocumento nella progressione di carriera – ha adito
l'intestato Tribunale, per sentire “1. In applicazione del principi statuiti dall'Ordinamento
Comunitario (Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE, richiamata dalla Sentenza n. 307 del 13 Settembre 2007) così come enucleati da Cass. Sez. Lavoro n. 31149/2019 del 28.11.2019 esplicati altresì da Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro n. 1609/2022 del 11.10.2022 (Presidente
pagina 1 di 9 Cons. dott. Pietro MATROLILLI- Rel. Cons. dott.ssa ), in ordine al Persona_1
riconoscimento di tutti i servizi di lavoro svolti dalla docente istante ivi compresi i servizi avente durata inferiore ai 180 gg. annui e, in conseguente disapplicazione della normativa nazionale in materia accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento integrale Parte_1
del servizio di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del CP_6
con qualifica di docente dal 28.1.1997 al 31.8.2015 per complessivi anni 8 e mesi 4 con ogni più ampia conseguenza di legge e per lo effetto, 2. disapplicare/annullare il Decreto Di Ricostruzione Di
Carriera N. 225 emesso dall Controparte_5
(BAT) in data 23.2.2018 poiché emesso in palese violazione della SUPERIORE Direttiva Comunitaria
1999/70/CE clausola 4 principio di non discriminazione nella misura in cui, applicando il meccanismo previsto dal combinato disposto degli art. 485 e 489 d. lgs 297/94, non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dalla ricorrente durante il periodo di pre- ruolo;
3. condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e previdenziali dei servizi prestati dal ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore della ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito, tempestivamente, il resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare CP_1 il calcolo del servizio effettuato dalla ricorrente per l'errata inclusione dell'anno 2013 nel totale del servizio richiesto e per aver effettuato la conversione dei giorni di servizio prestati in anni mesi e giorni utilizzando il divisore 360;
accogliere la domanda e riconoscere in anni 7 mesi 5 e giorni 19 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa Amministrazione con esclusione dell'anno 2013 in quanto non utile all'inserimento nelle fasce stipendiali;
dichiarare prescritte le pretese maturate oltre
i cinque anni dal primo atto interruttivo;
accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
affidare alla
[...]
, organo MEF competente alla liquidazione degli emolumenti al Controparte_7
personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso.
In subordine, qualora accolta la richiesta della ricorrente:
pagina 2 di 9 1) accertare e dichiarare che il servizio effettivo prestato dalla ricorrente è pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 17 con applicazione del divisore 365 anziché 360, comprensivo di quello prestato nell'anno
2013;
2) dichiarare in ogni caso non utile ai soli fini della progressione economica della carriera e relativo inquadramento economico il servizio svolto nell'anno solare 2013 - pari a mesi 9 e giorni 3 - ai sensi del DPR 122/2013, al pari di quanto avviene per il personale con contratto a tempo indeterminato;
3) compensare le spese di giudizio”.
Con le note dell'8.1.2024 e del 23.9.2024, parte ricorrente ha così dedotto: “stante l'irrisorietà delle differenze del periodo pre-ruolo calcolato nel proprio libello introduttivo (id est anni 8 e mesi 4) rispetto a quanto emergente dai conteggi formulati dal resistente (anni 8 mesi 2 e giorni 17 CP_1
cfr. pag. 6 capoverso sub A. e pag. 11 comparazione delle due valutazioni comparsa che non CP_6
inficia in alcun modo né la bontà del ragionamento né il calcolo delle differenze retributive maturate, per mero spirito di economia processuale, aderisce ai conteggi formulati dal convenuto. CP_1
Parimenti l'avv. Gammarota non si oppone all'avversa eccezione di prescrizione delle differenze retributive maturate antecedenti il quinquennio dalla notifica della domanda giudiziale (4.12.2023)”.
Acquisite note di trattazione dalle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione resistente, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n.
297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi CCNL).
L'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 prevede infatti che: "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e
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