Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2024, n. 203
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Testo completo
N. R.G. 4481/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del
deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4481/2018 R.G.
Promossa da
LI TT, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale
in calce al ricorso, dagli avvocati Gabriele Sponzilli e Patrizia Canu, ed elettivamente domiciliato
in Cagliari presso lo studio della seconda
Ricorrente
Contro
l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – RN G. TZ, con sede in
Cagliari nel Piazzale A. Ricchi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per delega allegata alla comparsa di costituzione del 9.11.2022,
dall'avvocato Stefania Sanna, legale interno dell'Ente, ed elettivamente domiciliato in Cagliari
presso la SSD Affari Legali dell'Ente
Convenuta
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15 novembre 2018 il dottor TT
LI ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir condannare
l'Azienda Ospedaliera G. TZ di Cagliari, ora Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
Specializzazione - RN G. TZ, al pagamento della somma complessiva di euro 58.598,00,
di cui euro 39.807,96 a titolo di indennità di esclusività ed euro 10.790,04 a titolo di indennità di
posizione, come da conteggi allegati.
A fondamento del ricorso ha esposto di essersi laureato in medicina e chirurgia presso
l'Università degli Studi di Milano e di essersi quindi specializzato in neurochirurgia ad Hannover
(Germania), ove aveva prestato servizio presso il reparto di neurochirurgia del locale ospedale
pubblico dal 13.6.1995 al 31.12.2006.
Ha quindi allegato di essere stato assunto a tempo pieno e indeterminato dall'azienda
ospedaliera convenuta, con decorrenza dal 15.1.2007, in seguito all'approvazione della
graduatoria di un pubblico concorso.
Ha altresì allegato di aver ottenuto l'equipollenza del servizio professionale svolto in
Germania a quello svolto in Italia con decreto del D.G. del Ministero della Salute del 31.5.2010.
Ha quindi richiamato le disposizioni dei contratti collettivi della dirigenza medica che
prevedono che l'anzianità di servizio valida ai fini del riconoscimento delle indennità da lui
richieste debba essere maturata, senza soluzione di continuità, presso le aziende ed enti del
comparto (artt. 5 e 12 comma 3 del CCNL 8.6.2000, e art. 24 comma 12 del CCNL 3.11.2005).
Nel caso di specie, per effetto del citato decreto del 31.5.2010, l'anzianità di servizio svolta
all'estero era stata riconosciuta in 5 anni decorrenti dall'11.12.2001 al 31.12.2006.
Il ricorrente ha quindi affermato di avere diritto a vedersi considerato, ai fini del computo
dell'anzianità ai fini delle indennità in questione, non soltanto il periodo svolto presso l'azienda
ospedaliera convenuta, ma anche quello svolto presso l'ospedale tedesco.
pagina 2 di 9
Di conseguenza, sommando i due periodi, egli vantava un'anzianità di servizio ricompresa
nella fascia da 5 a 15 anni.
A sostegno di tale affermazione ha osservato come le citate disposizioni normative della
contrattazione collettiva di settore si ponessero in diretto contrasto con la disciplina normativa
comunitaria, ed in particolare con il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e con i regolamenti
comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori nei territori dei vari Stati membri.
In particolare, ha fatto riferimento all'art. 7 del Regolamento CEE n. 1612/1968 ed all'art. 7
del regolamento UE n. 422/2011.
Il quarto comma quattro del citato regolamento 1612/1968, riprodotto nel successivo
regolamento n. 492/2001, dispone che tutte le clausole di contratti collettivi individuali o di altre
regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego e la retribuzione sono
nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei
confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.
Parte ricorrente ha quindi rilevato come nei confronti dello Stato italiano era stata avviata la
procedura di infrazione n. 4888/2002 al fine di fare eliminare la discriminazione dei medici che,
provenienti da altri Stato membri, fossero interessati a lavorare in Italia ma venissero danneggiati
dai limiti posti dalle disposizioni della contrattazione collettiva.
Lo Stato italiano aveva in un primo momento emesso il decreto-legge n. 59/2008, il cui
articolo 5, nel testo originario, disponeva che “Le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del
deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4481/2018 R.G.
Promossa da
LI TT, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale
in calce al ricorso, dagli avvocati Gabriele Sponzilli e Patrizia Canu, ed elettivamente domiciliato
in Cagliari presso lo studio della seconda
Ricorrente
Contro
l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – RN G. TZ, con sede in
Cagliari nel Piazzale A. Ricchi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per delega allegata alla comparsa di costituzione del 9.11.2022,
dall'avvocato Stefania Sanna, legale interno dell'Ente, ed elettivamente domiciliato in Cagliari
presso la SSD Affari Legali dell'Ente
Convenuta
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15 novembre 2018 il dottor TT
LI ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir condannare
l'Azienda Ospedaliera G. TZ di Cagliari, ora Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
Specializzazione - RN G. TZ, al pagamento della somma complessiva di euro 58.598,00,
di cui euro 39.807,96 a titolo di indennità di esclusività ed euro 10.790,04 a titolo di indennità di
posizione, come da conteggi allegati.
A fondamento del ricorso ha esposto di essersi laureato in medicina e chirurgia presso
l'Università degli Studi di Milano e di essersi quindi specializzato in neurochirurgia ad Hannover
(Germania), ove aveva prestato servizio presso il reparto di neurochirurgia del locale ospedale
pubblico dal 13.6.1995 al 31.12.2006.
Ha quindi allegato di essere stato assunto a tempo pieno e indeterminato dall'azienda
ospedaliera convenuta, con decorrenza dal 15.1.2007, in seguito all'approvazione della
graduatoria di un pubblico concorso.
Ha altresì allegato di aver ottenuto l'equipollenza del servizio professionale svolto in
Germania a quello svolto in Italia con decreto del D.G. del Ministero della Salute del 31.5.2010.
Ha quindi richiamato le disposizioni dei contratti collettivi della dirigenza medica che
prevedono che l'anzianità di servizio valida ai fini del riconoscimento delle indennità da lui
richieste debba essere maturata, senza soluzione di continuità, presso le aziende ed enti del
comparto (artt. 5 e 12 comma 3 del CCNL 8.6.2000, e art. 24 comma 12 del CCNL 3.11.2005).
Nel caso di specie, per effetto del citato decreto del 31.5.2010, l'anzianità di servizio svolta
all'estero era stata riconosciuta in 5 anni decorrenti dall'11.12.2001 al 31.12.2006.
Il ricorrente ha quindi affermato di avere diritto a vedersi considerato, ai fini del computo
dell'anzianità ai fini delle indennità in questione, non soltanto il periodo svolto presso l'azienda
ospedaliera convenuta, ma anche quello svolto presso l'ospedale tedesco.
pagina 2 di 9
Di conseguenza, sommando i due periodi, egli vantava un'anzianità di servizio ricompresa
nella fascia da 5 a 15 anni.
A sostegno di tale affermazione ha osservato come le citate disposizioni normative della
contrattazione collettiva di settore si ponessero in diretto contrasto con la disciplina normativa
comunitaria, ed in particolare con il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e con i regolamenti
comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori nei territori dei vari Stati membri.
In particolare, ha fatto riferimento all'art. 7 del Regolamento CEE n. 1612/1968 ed all'art. 7
del regolamento UE n. 422/2011.
Il quarto comma quattro del citato regolamento 1612/1968, riprodotto nel successivo
regolamento n. 492/2001, dispone che tutte le clausole di contratti collettivi individuali o di altre
regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego e la retribuzione sono
nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei
confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.
Parte ricorrente ha quindi rilevato come nei confronti dello Stato italiano era stata avviata la
procedura di infrazione n. 4888/2002 al fine di fare eliminare la discriminazione dei medici che,
provenienti da altri Stato membri, fossero interessati a lavorare in Italia ma venissero danneggiati
dai limiti posti dalle disposizioni della contrattazione collettiva.
Lo Stato italiano aveva in un primo momento emesso il decreto-legge n. 59/2008, il cui
articolo 5, nel testo originario, disponeva che “Le
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