Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 376

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 376
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 376
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


RGAC 54220 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54220 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 19 dicembre 2024 sulle
conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
NT GI (cf [...]), elettivamente domiciliata in Terni, via XX
settembre n. 15 presso lo studio dell'avv. Francesco Cipriani del Foro di Terni che lo
rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
depositato telematicamente.
ATTORE
E
ON LI IT (cf 05277720586) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Adda n. 55 presso lo
studio dell'avv. Gianluca D'Aloja che la rappresenta e difende giusta procura generale alle
liti per atto di Roberta Mori, notaio in Roma, rep. 12251 racc. 3539 allegata alla comparsa
di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
A.S.D. Motoclub A. GI (cf 01228250435) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Adda n. 55 presso lo studio dell'avv.
Gianluca D'Aloja che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti allegata alla
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata
trattenuta in decisione alla udienza del 19 dicembre 2024 dopo il deposito delle memorie di
cui all'articolo 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la ON
LI IT ed la ASD Motoclub A. GI al fine di veder accertare la
responsabilità degli stessi per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 31
ottobre 2021 nel corso di una gara alla quale partecipava nel circuito del Motoclub
convenuto e determinato dal l'urto da parte di un motociclo che lo seguiva e che era
atterrato sopra di lui.
Nell'incidente aveva subito lesioni ed aveva ottenuto un indennizzo di euro 3.175,38 dalla
Assicurazione UnipolSai Assicurazioni s.p.a. che garantiva la ON LI.
Ritenendo che la somma non fosse satisfattiva del danno subito, ha introdotto il presente
giudizio nei confronti dei convenuti per ottenere il restante risarcimento ritenuto dovuto
ritenendo sussistere la responsabilità dei convenuti per la insidia e per la omessa custodia
del circuito e per la oggettiva pericolosità della gara e dello svolgimento della gara.,
essendo stati ammessi alla medesima gare concorrenti di età diverse e motoveicoli di
cilindrata diversa
RGAC 54220 ANNO 2023 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si sono costituite la ON LI IT e la ASD Motoclub A. GI
evidenziando come la ricostruzione dei fatti operata dall'attore fosse lacunosa
considerando che il motociclista che lo avrebbe investito era di età inferiore a quella
dell'attore e che entrambi gareggiavano all'interno della stessa categoria (MX2) e nella
medesima classe (Challange) con motocicli della stessa marca (KTM).
Inoltre, le norme regolamentari di gara prevedevano l'accorpamento della stessa gara delle
classi Challange MX1 e MX2 e non era infrequente la previsione della partecipazione alla
stessa gara anche di motocicli con motorizzazioni diverse.
Nel merito ha dedotto che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva dell'attore in
quanto lo stesso invece di operare un salto per superare un dislivello rimase con le ruote a
contatto con la terra mentre i motocicli che lo seguivano, avendo effettuato il salto se lo
trovarono di fronte al momento dell'atterraggio, non essendosi spostato l'attore dal centro
della pista.
Ha dedotto che l'incidente era stato causato dalla condotta colposa dell'attore che
determinava una interruzione del nesso di
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