Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18577
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72542 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
OMA (RM), 05/09/1981), con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti RIZZELLI ALFEO, RIZZELLI ANDREA, CAMPILONGO
ARCANGELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/09/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. IANNILLI NOEMI giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in data 20/07/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione nascevano i figli (Roma, 9/12/2009) e (Roma, Per_1 Pt_1
13/8/2015), esponeva che con decreto del 22/10/2018 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione
dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in
forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i
genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di
corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 450,00
onere di ambo le parti di provvedere in eguale misura al pagamento delle
spese extra afferenti i figli;
che da allora non era ripresa la convivenza né si
era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano
i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'assegno
di mantenimento ad euro 600,00 mensili complessivi per i figli e previsione
dell'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, avendo il CP_1
3
ripetutamente ostacolato una reale condivisione della responsabilità
genitoriale, strumentalizzato i figli e financo minacciato l'istante di fronte ai
medesimi, oltre a non aver corrisposto regolarmente le spese extra.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72542 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
OMA (RM), 05/09/1981), con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti RIZZELLI ALFEO, RIZZELLI ANDREA, CAMPILONGO
ARCANGELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/09/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. IANNILLI NOEMI giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in data 20/07/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione nascevano i figli (Roma, 9/12/2009) e (Roma, Per_1 Pt_1
13/8/2015), esponeva che con decreto del 22/10/2018 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione
dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in
forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i
genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di
corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 450,00
onere di ambo le parti di provvedere in eguale misura al pagamento delle
spese extra afferenti i figli;
che da allora non era ripresa la convivenza né si
era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano
i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'assegno
di mantenimento ad euro 600,00 mensili complessivi per i figli e previsione
dell'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, avendo il CP_1
3
ripetutamente ostacolato una reale condivisione della responsabilità
genitoriale, strumentalizzato i figli e financo minacciato l'istante di fronte ai
medesimi, oltre a non aver corrisposto regolarmente le spese extra.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi