Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. R.G. 15153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Fulvia De Luca Presidente Relatore dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] codice fiscale C.F._1 con l'avv. GATTO SILVIA come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato a POZZUOLI il 03/03/1981 codice fiscale C.F._2 con l'avv. PATERA FEDERICA come da procura in atti;
resistente
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazione in data 19/1/24
oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
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di parte ricorrente
precisate come da foglio depositato in via telematica in data 30/9/24
di parte resistente precisate come da foglio depositato in via telematica in data 29/9/24
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.04.2023 ha chiesto al Tribunale adito la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio nato il [...] dalla relazione Per_1
con riconosciuto da entrambi, con richiesta di ordine di protezione contro gli abusi Controparte_1
familiari ex artt. 473 -bis 69 e 473-bis 70 c.p.c. e/o istanza di emissione di provvedimenti urgenti e indifferibili ex art. 473 -bis. e 15 c.p.c..
Aperto il sub procedimento con riferimento alla domanda ex art. 473 bis. 69 e ss c.p.c. in data
18.04.2023, il Giudice delegato ha emesso inaudita altera parte l'ordine di protezione richiesto.
In data 2.05.2023 si è costituito nel sub procedimento il resistente.
Sentite le parti personalmente all'udienza del 18/5/23, il Giudice, preso atto della rinuncia agli atti, ha dichiarato l'estinzione del procedimento limitatamente all'ordine di allontanamento e al divieto di avvicinamento nei confronti del minore rinviando per il resto, su istanza delle parti, Persona_2 all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18/7/23 già calendarizzata.
In detta udienza, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e la tempestiva costituzione del convenuto, ha sentito le parti separatamente.
La parte ricorrente ha dichiarato: “mi riporto e confermo integralmente quanto riferito all'udienza del
09.05.2023, nell'ambito del sub-procedimento cautelare instaurato con ricorso ex artt. 473 bis.69 e ss
c.p.c.. Attualmente l'ordine di allontanamento è stato rispettato, ma il resistente mi ostacola in tutto ciò che faccio. Sabato il bambino dopo essere stato con il padre era arrabbiato con me, perché il padre aveva fatto una litigata con l'agente immobiliare che mi aveva fatto vedere la casa. L'agenzia ha confermato che il resistente ha telefonato e ha messo in dubbio la mia possibilità di acquistare la casa.
Ogni volta che sono sola mi impaurisce. il 17 giugno 2023 quando sono andata ad un concerto a San
Siro, avevo la macchina dinanzi all'ospedale San Carlo ed è comparso uno status whatsapp messo dal resistente alle ore 20 con una foto dello stadio e alle 23.30 una frase sullo stato con scritto” com'è pericoloso parcheggiare dinanzi all'ospedale San Carlo. Posso dire che lo stato del resistente non era visibile a mia figlia e ai miei genitori;
penso che il resistente abbia reso visibile lo stato solo a me.
Mercoledì scorso sono andata a vedere una casa da acquistare, ho portato mio figlio che era molto pagina 2 di 16
contento;
lui lo ha raccontato al padre. Il resistente la sera stessa ha pubblicato uno status whatsapp, con le stesse modalità, in cui scriveva che ogni azione fatta avrà la reazione che merita, promettendo che ciò sarebbe avvenuto. Due sabati fa sono andata con i bambini da una amica a mangiare la pizza;
il padre ha chiamato il bambino e gli ha detto che sapeva dove fossi;
il bambino ha chiesto come faceva a saperlo. Io e la mia amica e i suoi tre figli abbiamo assistito alla telefonata Controparte_2
di con il padre. L'assegno unico per maggio e giugno me lo ha girato;
è pari a 309,50 euro. Per_1
prende una pensione di invalidità di circa 300 euro che viene accantonata su un libretto per Per_1
nostra scelta. Ho chiesto al resistente di pagare il 50% delle spese per il centro estivo ma non le ha versate. Sto vivendo dai miei genitori con i miei figli.”
La parte resistente ha dichiarato: “Confermo quanto riferito all'udienza del 9.05.2023, nell'ambito del sub-procedimento cautelare instaurato con ricorso ex artt. 473 bis.69 e ss c.p.c. Il 17 giugno ero andato al concerto di con un'amica;
ho pubblicato la frase sulla pericolosità del CP_3
parcheggio, perché ho trovato pericoloso parcheggiare lì ma non era riferita alla ricorrente;
io ho parcheggiato 50 metri più avanti dell'ospedale, sullo spartitraffico del parcheggio San Carlo. Ho messo lo status perché c'erano delle persone che non mi hanno rassicurato. Non potevo sapere che la ricorrente era lì. Anche lo status sulle promesse da mantenere non era riferito alla ricorrente. A me non interessa che lei lo veda. Il mio status è visibile a tutta la rubrica, ad eccezione della figlia della ricorrente che ho eliminato dalla rubrica;
lo stesso vale per altre persone. Ho bloccato la ricorrente sui social, ma non l'ho cancellata dalla rubrica perché è la madre di mio figlio. E' vero che ho telefonato all'agente immobiliare ma solo perché stavo aspettando le chiavi della casa familiare che abbiamo in locazione;
non ho detto nulla sulla capacità reddituale della ricorrente e non mi sono interessato all'acquisto che intende fare la ricorrente. La ricorrente fa illazioni non vere, attaccandosi
a qualsiasi cosa per venirmi contro. Pago 250 euro alla mia ex moglie per entrambi i miei figli;
pago
300 euro del mutuo tramite mio padre, l'altro 50% lo paga la mia ex moglie, e verso circa 125 euro in contanti per i miei figli, preciso non è un importo fisso ma dipende dalle esigenze.”
Astenendosi dal tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis.42, ult. co. c.p.c., il Giudice delegato ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella conferma dell'ordine di protezione emesso nei confronti del resistente e nell'affido esclusivo alla madre del figlio minore, chiedendo che la frequentazione paterna venisse regolamentata con modalità che tutelino la libertà morale e fisica della ricorrente, con la presenza dei nonni paterni e materni per il passaggio del bambino da un genitore all'altro, come attualmente in essere, con i tempi dettagliati in atti. Ha chiesto la quantificazione in Euro 300,00 al
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mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegno unico interamente a favore della madre.
Si è, poi, riportata alle istanze istruttorie avanzate, opponendosi alle richieste avversarie.
Il difensore di parte resistente si è rimesso sulla domanda di conferma del provvedimento emesso ex artt 473 bis.69 e ss c.p.c.;
ha insistito nell'affido condiviso del minore, con regolamentazione della frequentazione come da comparsa di costituzione e risposta.
Ha chiesto che il contributo economico al mantenimento del figlio minore venga adeguato alle determinazioni sul collocamento del minore e fissato in Euro 100,00 al mese.
Si è, poi, riportato alle istanze istruttorie avanzate nella comparsa di costituzione.
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza in data 20 luglio 2023 ha così provveduto:
“Richiamato preliminarmente il decreto reso inaudita altera parte, in data 18 aprile 2023 con cui ha così provveduto:
“Premesso che:
- La ricorrente con ricorso urgente, lamentando condotte aggressive del resistente, Parte_1
ha richiesto pronunciarsi, anche inaudita altera parte, un ordine di protezione, chiedendo che venisse ordinato al resistente di immediatamente cessare le condotte pregiudizievoli poste in essere nei propri confronti e del figlio minore nato il [...], con divieto di avvicinamento ai luoghi da loro Per_1
abitualmente frequentati, quali luogo di lavoro della ricorrente e la scuola del figlio minore, oltre che di (figlia della ricorrente avuta da una precedente relazione ma convivente con il nucleo Per_3
familiare);
- Richiamato il provvedimento in data 14 aprile 2023 con cui è stata fissata udienza al 3 maggio 2023 ore 11.00 ex art. 473 bis 71c. 2 c.p.c.;
- Vista l'istanza urgente depositata in data 17 aprile 2023 in cui parte ricorrente ha reiterato la richiesta di provvedimento inaudita altera parte allegando di aver subito in data 14 aprile 2023 un'aggressione da parte del resistente che, in occasione dell'incontro fissato per riaccompagnare le lanciava con violenza sulla mano destra un mazzo di chiavi Per_1
ferendola, provocando, altresì, il pianto del bambino che assisteva alla scena;
- Rilevato che la ricorrente ha immediatamente sporto la denuncia, integrando le precedenti denunce querele già agli atti del giudizio, e si è recata, su suggerimento dei Carabinieri di Buccinasco intervenuti sul luogo del fatto, in PS come da Verbale di Dimissione del 14/4/21 che reca una prognosi di giorni sette per trauma alla mano destra;
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- Evidenziato che l'ennesimo fatto denunciato dalla ricorrente è prova di una preoccupante escalation di aggressività posta in essere dal resistente nei confronti della ricorrente anche in presenza del figlio minore, con comportamenti ravvicinati nel tempo, indice della incapacità del resistente di controllare la rabbia;
- Osservato che:
-Il provvedimento ex artt. 473 bis 69 e ss c.p.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiedendo affatto che le