Trib. Salerno, sentenza 21/11/2024, n. 5547
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Testo completo
Segue verbale d'udienza del 21/11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5611/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di costituzione del diritto di servitù, vertente
TRA
“E-Distribuzione S.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Bruno Salimbene, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Vittorio Emanuele n. 127;
ATTRICE
E
NO ID, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. NI
Mainelli e dall'avv. Antonio Salerno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via Dalbono n.15.
CONVENUTA
E
NO OL,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale d'udienza, da ritenersi pertanto integralmente recepite e trascritte in tale sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.6.2022, la società “E-Distribuzione S.p.A.”, già denominata
“ENEL Distribuzione S.p.A.”, conveniva in giudizio ID LF dinanzi al Tribunale di Salerno.
Ed invero, la società attrice esponeva che con atto di citazione del 10.7.2006 LL NA, dante causa dell'odierna convenuta, aveva introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno rappresentando che la “Enel Distribuzione s.p.a.” aveva illegittimamente installato, nell'anno 1996, un elettrodotto aereo, sorretto da sostegni, sul fondo agricolo di sua proprietà sito nel Comune di
Contursi Scalo e identificato in catasto terreni al foglio 13, p.lle 26 e 156.
La sig.ra NA deduceva che detta servitù non era legittimata da alcun atto amministrativo e che successivamente alla sua imposizione non era stata pagata alcuna indennità, sicché, instava per la condanna dell'odierna attrice alla rimozione degli impianti e al ristoro dei danni patiti.
Costituitasi in giudizio la “Enel Distribuzioni s.p.a.”, svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di
CTU, con sentenza n. 445/2017 del 26.1.2017, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea
e condannava la convenuta alla rimozione dell'elettrodotto installato sul fondo della NA, pronuncia che veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 15323/2021.
L'odierna attrice evidenziava che, nelle more, era entrata in vigore la Legge della Regione Campania
n. 50/2017 recante “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale” che aveva previsto, all'art. 17, la facoltà per l'esercente di richiedere all'amministrazione competente, entro due anni dalla data in vigore della stessa legge, l'autorizzazione per gli elettrodotti facenti parti della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della sua entrata in vigore e per i quali non sia stata già rilasciata
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
il II comma del medesimo articolo prevedeva che
l'amministrazione regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, prenda atto dell'elenco degli impianti e provveda alla sua pubblicazione sul Bollettino Regionale, pubblicazione ritenuta equivalente all'autorizzazione rilasciata.
Sulla base di tale normativa, la “E-Distribuzione s.p.a.” trasmetteva alla Regione Campania istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria anche per il tratto di linea elettrica che insisteva sul fondo di LL NA, istanza che veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 20 dell'8.4.2019.
Sicché, l'odierna attrice deduceva che sulla base alla previsione del richiamato secondo comma dell'art. 17 della L. 50/2017, tale pubblicazione avesse tenuto luogo dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico insistente sul fondo della NA, traducendosi anche in una dichiarazione definitiva di pubblica utilità dell'opera.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse costituita con sentenza, ai sensi degli art. 1032,
1056 c.c. e 119 TU 1775/33, in proprio favore, una servitù coattiva di elettrodotto avente ad oggetto gli impianti nella loro consistenza in atto a carico del fondo della convenuta ID LF, sito in
Contursi, località Scalo, identificato in catasto al foglio 13, p.lle 26 e 156, con determinazione delle
eventuali indennità per l'asservimento del fondo, se dovute, secondo i criteri di legge, con vittoria di spese e competenze di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2022 si costituiva in giudizio ID LF eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda in ragione del difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sussistendo, nel caso di specie, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, oltre che per elusione di un precedente giudicato e del principio del ne bis in idem.
In particolare, evidenziava che il Tribunale di Salerno, con la richiamata sentenza n. 445/2017, oltre ad accogliere la domanda principale di LL NA, aveva rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna attrice di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto e che tale capo della sentenza non era stato oggetto di specifica impugnazione in sede di formulazione dell'atto di appello, con conseguente formazione del