Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 513
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 4432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili / scioglimento di matrimonio ( fase separazione) promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
NEGROPONTE 39/2 16154 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LO CIGNO GIOVANNI (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti
e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
NEGROPONTE 39/2 16154 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ADDABBO ELEONORA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._4
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la
pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MOLARE il 10/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1.dichiarata la separazione personale tra i coniugi, gli stessi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.le parti riconoscono la loro rispettiva indipendenza economica e, per l'effetto, escludono qualsivoglia erogazione a titolo di contributo al mantenimento;
3.a regolamentazione e transazione di tutti i loro rapporti patrimoniali, nonché a scioglimento della comunione sui beni infra meglio descritti, i signori convengono quanto segue, previa dichiarazione che il presente accordo è elemento funzionale ed essenziale per la risoluzione della controversia connessa alla crisi coniugale (con richiesta di applicazione in loro favore dei benefici di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, alla circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. V 30 maggio 2005 n. 11458, nonché alla circolare n. 2E del 21.2.2014 Agenzia delle Entrate);
4. QUANTO ALL'IMMOBILE COSTITUENTE CASA CONIUGALE e relative pertinenze sito in Genova VIA
NEGROPONTE 39 INT. 2 (contraddistinto dai seguenti dati catastali Foglio 51 Part. 2387 sub. 49 e sub.50 rispetto ai quali si rinvia alla sede del rogito notarile per una più completa e precisa identificazione) le Parti precisano e convengono quanto segue.
4.1. Il cespite è attualmente in comproprietà tra i coniugi, più precisamente la GN PT
è piena e definitiva proprietaria della quota indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) ed il SI
[...]
è pieno e definitivo proprietario della quota indivisa pari ad 1/2 (un mezzo). Parte_1
4.2. Sull'immobile grava il mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi n. 8772051 e U5480 il cui debito capitale residuo risulta essere attualmente di euro 88.730,20 e la cui rata mensile è di euro 399,94;
l'immobile, per scelta condivisa tra i coniugi, è stato occupato in via esclusiva dal SI Parte_1
dal mese di novembre