Trib. Nola, sentenza 10/02/2025, n. 428
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 2211/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di OL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4.2.25, alle nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
OL , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di OL , Sezione I Civile, in composizione mono-cratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la discussione ora- le è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
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nella causa iscritta al n. 2211/2022 r.g.a.c.
TRA
DE UC EN (c.f.: [...]), elettivamente domicilia-
ta presso lo studio dell'Avv. COPPOLA CORRADO (c.f.:
[...]) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE
E
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (c.f.: 03206730875), elettiva-
mente domiciliata in VIA GIACOMO LEOPARDI 63 CATANIA presso lo stu-
dio dell'Avv. CAMILLERI VITTORIO (c.f.: [...]) dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte opponente con il proprio atto introduttivo chiedeva accertarsi la na-
tura usuraria degli interessi applicati dalla opposta e chiedeva, pertanto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva parte opposta contestando l'assunto attoreo e chiedendo con-
fermarsi il suddetto decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, di tal che deve confer-
marsi l'opposto decreto ingiuntivo.
In via preliminare va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ri-
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corso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge se-
condo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la do-
manda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanen-
do così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione,
il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In
sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controver-
sia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione spiegata nei confronti di SERVIZIO ELETTRI-
CO NAZIONALE S.P.A. è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di se-
guito specificate.
L'opponente essenzialmente eccepiva la erroneità dell'accertamento ope-
rato dai tecnici che avevano constatato la manomissione del contatore (in quanto la verifica tecnica non sarebbe stata condotta nel rispetto della normativa vigente
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portando così alla erronea conclusione circa la sussistenza della sottimisurazione sostenendosi, invece, che la riscontrata presenza del magnete non avrebbe altera-
to i prelievi) e la