Trib. Rimini, sentenza 03/06/2024, n. 108
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Composto dai magistrati:
dott. F M Presidente
dott. M S Giudice rel.
dott. E D C Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 1192 / 2022 V.G. promosso da:
, nata a San Cesario di Lecce il 13/04/1937 e residente a Rimini, Piazza G. Parte_1
Dossi 11/L, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. F G – ricorrente, C.F._1
contro
, nata a Cagliari il 23.01.1963 C.F. e residente in CP_1 C.F._2
Carbonia (SU), via Slovenia n. 26 rappresentata e difesa dall'Avv. E G– resistente;
rappresentato e difeso dall'Avv. F R B e dall'Avv. R V – Pt_2
resistente,
, nata a Solarussa (OR) il 25/11/1958 (cod. fisc. Controparte_2
, rappresentata dagli Avv.ti P C e R S – resistente, C.F._3
Conclusioni delle parti: come da note di partecipazione all'udienza scritta del 30/11/2023.
***
La ricorrente ha adito questo Tribunale per l'accertamento del suo diritto di coniuge Parte_1 divorziato titolare di assegno ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito , CP_3
nato a Lecce l'11/5/1941, che prima della morte aveva contratto nuove nozze con la resistente
e divorziato anche da quest'ultima;
in particolare, chiedeva che la ripartizione Controparte_2
– in caso di spettanza di una quota anche alla parimenti titolare di assegno - venisse CP_2
effettuata tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni.
L' si è costituito chiedendo che in caso di accertata sussistenza in capo alla ricorrente del diritto Pt_2
ad una quota della pensione di reversibilità, questa fosse ripartita con decorrenza dal momento della pronuncia, ovvero, in subordine, che alla - nel frattempo unica beneficiaria della pensione CP_2
avendo già presentato la relativa domanda – fosse ordinata la restituzione dell'eccedenza eventualmente attribuita. Segnalava che alla data del decesso il risultava coniugato con CP_3 [...]
CP_1
In prima udienza la difesa di parte ricorrente allegava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di terza moglie del e di rinnovare la notifica nei confronti della CP_1 CP_3
risultata irreperibile. Il Giudice relatore fissava nuova prima udienza ed assegnava termine CP_2
per il rinnovo della notifica nei confronti di e per il rinnovo del contraddittorio Controparte_2 nei confronti di Assegnava altresì un termine all' per l'integrazione delle proprie CP_1 Pt_2 difese relativamente alla posizione di di cui l'ente tuttavia non si avvaleva. CP_1
Si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale CP_1
di Rimini in favore di quella del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia;
richiamando un orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Genova - 5 maggio 2010 n. 41) argomentava che dovrebbe aversi riguardo al criterio del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., prevalente, nella fattispecie, sul foro previsto dall'art. 12 quater legge 898/1970: quest'ultimo presupporrebbe l'esistenza di un'obbligazione di pagamento già liquida, certa ed esigibile, mentre, viceversa, non sussisterebbe un'obbligazione fornita di dette caratteristiche fino alla pronuncia della sentenza ex art 9 co. 3 l. div., che la determina con efficacia costitutiva.
Aggiungeva che la P era ben a conoscenza del vincolo matrimoniale contratto tra il e la CP_3
, avendo prodotto sin dall'atto introduttivo un certificato di stato di famiglia (doc. 7) attestante CP_1 la circostanza. Rilevava inoltre l'omessa produzione dell'atto notorio di cui all'art. 9 co. 5 l. div.
Chiedeva che il Tribunale nell'individuazione delle rispettive quote tenesse conto (1) della sua