Trib. Imperia, sentenza 07/01/2025, n. 11
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1429/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. MAINI C.F._1
ALESSANDRA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. CAGNACCI C.F._2
CINZIA del Foro di Imperia.
.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Riva Ligure in data 02/07/2016;
• hanno avuto due figli: e , entrambi minorenni;
Persona_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative
e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Parte_2
contratto a Riva Ligure il 02/07/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2016, parte II, serie A, atto n. 5), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. i coniugi si autorizzano a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, e a stabilire la propria residenza ove ciascuno meglio creda, eventualmente anche all'estero, per cui esprimono fino d'ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto o di documento equipollente;
2. i figli minori e , in considerazione del fatto che il padre Persona_1 Per_2 ha reperito nuova sistemazione abitativa all'estero ovvero in Francia, saranno dotati – se necessario - a cura e spese del Sig. di nuovo documento valido per l'espatrio Parte_1
(passaporto), per il rilascio del quale i genitori prestano assenso;
2
3. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, mantenendo la propria collocazione e
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