Trib. Salerno, sentenza 06/03/2024, n. 1229
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Testo completo
R.G. 4277 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara SERRETIELLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4277/2019 promossa da:
GG NO , C.F. [...], con il patrocinio dell'Avv. Edgardo
Diomede D'AMBROSIO BORSELLI (C.F. [...]), elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessio RAHAL, con studio in Salerno, in Via Fabrizio Pinto n. 64;
attrice - opponente
contro
UL S.p.A., (C.F. e P.IVA: 01461980524), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania
LANNICELLI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata presso lo Studio Iannicelli
Associati in Salerno alla Via G. Vicinanza 11;
e
DI TT AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Michele MASTRORILLO ([...]), elettivamente domiciliati in Indirizzo
Telematico,
convenuti - opposti
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 18.10.2017 ed il successivo pignoramento immobiliare, notificato il
18.12.2017 e trascritto in data 05.02.2018, NC Monte Paschi di IE instaurava la procedura esecutiva immobiliare rubricata all'R.G.E. 14/2018 in danno di UG NO. La procedura proseguiva con la celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (cui faceva seguito l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla vendita in data 19.06.2018), con lo svolgimento delle operazioni di vendita forzata e con l'aggiudicazione del compendio subastato del 01.10.2018 disposta in favore di Di MA NO.
In data 21.11.2018, in esito al reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. dalla debitrice esecutata avverso
l'ordinanza del G.E che aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura, il Collegio del
Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 4138/2018, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva per tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte della creditrice procedente.
Avverso la suddetta sentenza, la società UL s.p.a. instaurava il giudizio di gravame dinanzi alla
Corte d'Appello di Salerno, iscritto all'RG. 1403/2018. Nelle more del giudizio d'appello innanzi descritto, il G.E. provvedeva all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del 03.12.2018 e del
04.12.2018 e all'emissione del decreto di trasferimento 07.12.2018 in favore dell'aggiudicatario Di
MA NO.
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato il 21.12.2018, UG NO instaurava la fase sommaria del giudizio di opposizione sia avverso i provvedimenti di liquidazione anzidetti sia avverso il decreto di trasferimento 4228/18-2737/18, richiedendone la revoca per il motivo che questi venivano illegittimamente assunti dal G.E in data successiva all'adozione della sentenza n. 4138/2018 che dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva. Con ordinanza del 18.03.2019, il G.E. concludeva la fase sommaria, rigettando l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, disponendo, inoltre, il rigetto delle istanze proposte dall'aggiudicatario, statuendo sulle spese.
Avverso l'ordinanza resa in esito alla fase sommaria veniva proposto reclamo dall'esecutata, di poi rigettato dal Collegio con successiva ordinanza del 30.05.2019.
Nelle more del prefato gravame, veniva notificato atto di citazione del 18.04.2019, con il quale la debitrice procedeva ad instaurare la presente fase di merito, ivi convenendo la società UL s.p.a. (in qualità di mandataria della NC Monte dei Paschi di IE) e Di MA NO (in qualità di aggiudicatario dell'immobile subastato).
Con l'atto introduttivo, l'attrice, nel ricostruire gli eventi antecedenti l'opposizione, richiamava le doglianze già proposte con il ricorso del 21.12.2018 e contestava le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione. In particolare, ribadiva di aver
sollevato l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva tempestivamente, segnatamente, all'udienza ex art. 569 c.p.c.;
affermava l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, il quale, per effetto della spiegata opposizione, non aveva assunto definitività;
richiedeva la revoca dei provvedimenti opposti, poiché assunti successivamente al verificarsi della causa di estinzione. In particolare, a sostegno delle sue doglianze, l'attrice asseriva che l'estinzione della procedura esecutiva, operando di diritto (ex artt. 630 e 632 c.p.c.), implicasse un'efficacia ex tunc, producendo gli effetti estintivi dal momento in cui il fatto estintivo si realizza.
In conseguenza logica di tale argomentazione, l'opponente rappresentava che l'effetto proprio della dichiarazione di estinzione dovrebbe individuarsi nell'inefficacia retroattiva di ogni atto esecutivo realizzato, a far data dal concreto verificarsi della causa di estinzione, a prescindere dal passaggio in giudicato o dalla non impugnabilità del provvedimento che la dispone. Su tali basi, argomentava che, nel caso di specie, non risultavano applicabili gli artt. 632, co. II, c.p.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., poiché il fatto estintivo (omesso/tardivo deposito della nota di trascrizione), ancorché accertato dopo
l'aggiudica, si era concretizzato prima dell'udienza di autorizzazione della vendita. Nello stesso atto introduttivo veniva, inoltre, precisato che in ragione delle tempistiche necessarie a conseguire la dichiarazione di estinzione, ne era risultata, medio tempore, pregiudicata la possibilità della debitrice di richiedere la conversione. Nel contempo, l'opponente impugnava i provvedimenti di liquidazione del compenso del custode e del professionista delegato, resi il 03.12.2018 e il 04.12.2018, anche per violazione degli artt. 632, co. III, e 310, ultimo comma, c.p.c., ritenendo che le spese della procedura esecutiva estinta dovessero rimanere a carico della creditrice procedente che le aveva anticipate;
mentre, attingere al conto corrente nel quale confluiva il ricavato della vendita avrebbe significato porre le spese di procedura a carico della debitrice esecutata (in caso di salvezza dell'aggiudica) o dell'aggiudicataria (in caso di restituzione). Infine, opponeva la liquidazione delle spese statuita con
l'ordinanza di chiusura della fase sommaria, nella parte in cui il G.E., pur avendo disposto il rigetto delle istanze dell'aggiudicatario, aveva comunque liquidato in suo favore le spese dovute per
l'espletamento della fase sommaria, ponendole a carico della debitrice opponente. Infine, concludeva affinché l'intestato Tribunale: a) revocasse il decreto di trasferimento reso nella procedura esecutiva
R.G.E. 14/2018 in data 07.12.2018 e disponesse la cancellazione delle trascrizioni del suddetto e del pignoramento;
b) revocasse i provvedimenti del 03.12.2018 e del 04.12.2018 di liquidazione delle spese, ponendo le stesse a carico esclusivo del creditore;
c) in subordine al rigetto delle domande proposte, cancellasse o riducesse la condanna alle spese nei confronti del creditore, ed eliminasse o riducesse gli importi liquidati in favore dell'aggiudicatario intervenuto volontariamente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario nella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara SERRETIELLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4277/2019 promossa da:
GG NO , C.F. [...], con il patrocinio dell'Avv. Edgardo
Diomede D'AMBROSIO BORSELLI (C.F. [...]), elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessio RAHAL, con studio in Salerno, in Via Fabrizio Pinto n. 64;
attrice - opponente
contro
UL S.p.A., (C.F. e P.IVA: 01461980524), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania
LANNICELLI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata presso lo Studio Iannicelli
Associati in Salerno alla Via G. Vicinanza 11;
e
DI TT AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Michele MASTRORILLO ([...]), elettivamente domiciliati in Indirizzo
Telematico,
convenuti - opposti
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 18.10.2017 ed il successivo pignoramento immobiliare, notificato il
18.12.2017 e trascritto in data 05.02.2018, NC Monte Paschi di IE instaurava la procedura esecutiva immobiliare rubricata all'R.G.E. 14/2018 in danno di UG NO. La procedura proseguiva con la celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (cui faceva seguito l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla vendita in data 19.06.2018), con lo svolgimento delle operazioni di vendita forzata e con l'aggiudicazione del compendio subastato del 01.10.2018 disposta in favore di Di MA NO.
In data 21.11.2018, in esito al reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. dalla debitrice esecutata avverso
l'ordinanza del G.E che aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura, il Collegio del
Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 4138/2018, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva per tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte della creditrice procedente.
Avverso la suddetta sentenza, la società UL s.p.a. instaurava il giudizio di gravame dinanzi alla
Corte d'Appello di Salerno, iscritto all'RG. 1403/2018. Nelle more del giudizio d'appello innanzi descritto, il G.E. provvedeva all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del 03.12.2018 e del
04.12.2018 e all'emissione del decreto di trasferimento 07.12.2018 in favore dell'aggiudicatario Di
MA NO.
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato il 21.12.2018, UG NO instaurava la fase sommaria del giudizio di opposizione sia avverso i provvedimenti di liquidazione anzidetti sia avverso il decreto di trasferimento 4228/18-2737/18, richiedendone la revoca per il motivo che questi venivano illegittimamente assunti dal G.E in data successiva all'adozione della sentenza n. 4138/2018 che dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva. Con ordinanza del 18.03.2019, il G.E. concludeva la fase sommaria, rigettando l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, disponendo, inoltre, il rigetto delle istanze proposte dall'aggiudicatario, statuendo sulle spese.
Avverso l'ordinanza resa in esito alla fase sommaria veniva proposto reclamo dall'esecutata, di poi rigettato dal Collegio con successiva ordinanza del 30.05.2019.
Nelle more del prefato gravame, veniva notificato atto di citazione del 18.04.2019, con il quale la debitrice procedeva ad instaurare la presente fase di merito, ivi convenendo la società UL s.p.a. (in qualità di mandataria della NC Monte dei Paschi di IE) e Di MA NO (in qualità di aggiudicatario dell'immobile subastato).
Con l'atto introduttivo, l'attrice, nel ricostruire gli eventi antecedenti l'opposizione, richiamava le doglianze già proposte con il ricorso del 21.12.2018 e contestava le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione. In particolare, ribadiva di aver
sollevato l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva tempestivamente, segnatamente, all'udienza ex art. 569 c.p.c.;
affermava l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, il quale, per effetto della spiegata opposizione, non aveva assunto definitività;
richiedeva la revoca dei provvedimenti opposti, poiché assunti successivamente al verificarsi della causa di estinzione. In particolare, a sostegno delle sue doglianze, l'attrice asseriva che l'estinzione della procedura esecutiva, operando di diritto (ex artt. 630 e 632 c.p.c.), implicasse un'efficacia ex tunc, producendo gli effetti estintivi dal momento in cui il fatto estintivo si realizza.
In conseguenza logica di tale argomentazione, l'opponente rappresentava che l'effetto proprio della dichiarazione di estinzione dovrebbe individuarsi nell'inefficacia retroattiva di ogni atto esecutivo realizzato, a far data dal concreto verificarsi della causa di estinzione, a prescindere dal passaggio in giudicato o dalla non impugnabilità del provvedimento che la dispone. Su tali basi, argomentava che, nel caso di specie, non risultavano applicabili gli artt. 632, co. II, c.p.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., poiché il fatto estintivo (omesso/tardivo deposito della nota di trascrizione), ancorché accertato dopo
l'aggiudica, si era concretizzato prima dell'udienza di autorizzazione della vendita. Nello stesso atto introduttivo veniva, inoltre, precisato che in ragione delle tempistiche necessarie a conseguire la dichiarazione di estinzione, ne era risultata, medio tempore, pregiudicata la possibilità della debitrice di richiedere la conversione. Nel contempo, l'opponente impugnava i provvedimenti di liquidazione del compenso del custode e del professionista delegato, resi il 03.12.2018 e il 04.12.2018, anche per violazione degli artt. 632, co. III, e 310, ultimo comma, c.p.c., ritenendo che le spese della procedura esecutiva estinta dovessero rimanere a carico della creditrice procedente che le aveva anticipate;
mentre, attingere al conto corrente nel quale confluiva il ricavato della vendita avrebbe significato porre le spese di procedura a carico della debitrice esecutata (in caso di salvezza dell'aggiudica) o dell'aggiudicataria (in caso di restituzione). Infine, opponeva la liquidazione delle spese statuita con
l'ordinanza di chiusura della fase sommaria, nella parte in cui il G.E., pur avendo disposto il rigetto delle istanze dell'aggiudicatario, aveva comunque liquidato in suo favore le spese dovute per
l'espletamento della fase sommaria, ponendole a carico della debitrice opponente. Infine, concludeva affinché l'intestato Tribunale: a) revocasse il decreto di trasferimento reso nella procedura esecutiva
R.G.E. 14/2018 in data 07.12.2018 e disponesse la cancellazione delle trascrizioni del suddetto e del pignoramento;
b) revocasse i provvedimenti del 03.12.2018 e del 04.12.2018 di liquidazione delle spese, ponendo le stesse a carico esclusivo del creditore;
c) in subordine al rigetto delle domande proposte, cancellasse o riducesse la condanna alle spese nei confronti del creditore, ed eliminasse o riducesse gli importi liquidati in favore dell'aggiudicatario intervenuto volontariamente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario nella
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