Trib. Bari, sentenza 01/12/2024, n. 4879
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Testo completo
N. 1684/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1684/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 28.12.2023 da
nato in [...] il [...] (alias nato in [...] il Parte_1 Persona_1
02/02.1998) (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta C.F._1
procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia Pt_2 in data 05.10.2023, notificatogli in data 11.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del
1
D. Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 11.02.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
19.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 18.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3- ES , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata la domanda amministrativa, come si evince dal provvedimento impugnato, presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma
2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”).
Il precedente statuto regolatore della protezione umanitaria risulta essere sostanzialmente riconfermato, nei suoi aspetti più significativi, dall'art. 1, co. I, lett. A) del d.l. 130/2020, il quale ha riscritto l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo l'inciso «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con il successivo articolo 1, comma 1, lettera e) è stata, invece, approvata una modifica alla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
2 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, in tal modo, conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Cost. attraverso una regolamentazione di dettaglio rispettoso sia dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sia degli articoli 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha, inoltre, valorizzato i risultati raggiunti dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Ed è, inoltre, in sostanziale linea di continuità con l'assetto così ripristinato, è stato ampliato
l'ambito oggettivo di applicazione del principio di non refoulement.
L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), infatti, ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio
- di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o
3
punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma
“di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del
d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1
TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1684/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 28.12.2023 da
nato in [...] il [...] (alias nato in [...] il Parte_1 Persona_1
02/02.1998) (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta C.F._1
procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia Pt_2 in data 05.10.2023, notificatogli in data 11.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del
1
D. Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 11.02.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
19.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 18.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3- ES , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo manifestamente infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata la domanda amministrativa, come si evince dal provvedimento impugnato, presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma
2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”).
Il precedente statuto regolatore della protezione umanitaria risulta essere sostanzialmente riconfermato, nei suoi aspetti più significativi, dall'art. 1, co. I, lett. A) del d.l. 130/2020, il quale ha riscritto l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo l'inciso «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con il successivo articolo 1, comma 1, lettera e) è stata, invece, approvata una modifica alla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
2 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, in tal modo, conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Cost. attraverso una regolamentazione di dettaglio rispettoso sia dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sia degli articoli 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha, inoltre, valorizzato i risultati raggiunti dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Ed è, inoltre, in sostanziale linea di continuità con l'assetto così ripristinato, è stato ampliato
l'ambito oggettivo di applicazione del principio di non refoulement.
L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), infatti, ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio
- di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o
3
punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma
“di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del
d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1
TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di
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