Trib. Taranto, sentenza 04/12/2024, n. 2919
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in
composizione collegiale, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4662 del
R.G. 2021, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Caterina Palumbo, dal quale è rappresentato e difeso per
procura in atti. ATTORE
E
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Graziana Quaranta, dal quale è rappresentata e difesa per
procura in atti. CONVENUTA
NONCHE'
1
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale, INTERVENUTO
All'udienza del 05.07.24 le parti precisavano le
conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2021, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Taranto
[...] in data 10.06.2002 con che dalla loro Controparte_1 unione erano nati in data 15.06.2006 e 09.10.2011 i figli
e e che con sentenza n. 1058/2020 del Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto era stata pronunziata la loro separazione giudiziale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Il ricorrente chiedeva altresì la revoca dell'assegno previsto per il mantenimento della moglie e la riduzione di quello previsto per i figli.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, chiedendo la conferma dell'assegno previsto in suo favore e l'aumento di quello previsto per i figli.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 1421/2022 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del
05.07.24 le parti precisavano le conclusioni.
2
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, occorre occuparsi in primo luogo della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della moglie formulata dal . Parte_1
E' opportuno a tal proposito in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L 1°.12.1970 n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
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