Trib. Ivrea, sentenza 13/02/2024, n. 102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 13/02/2024, n. 102
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 102
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.2.2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
nella causa civile iscritta al n. 805/2023 R.G.L. promossa da
RI NE, cod. fisc. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Perisco, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, cod. fisc. 80089530010, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Tecla Riverso e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente RI NE
Accertato e dichiarato l'abusivo ricorso ai contratti a termine stipulati tra le parti in violazione di norme imperative,
Dichiarare tenuto e condannare il Ministero convenuto al risarcimento del danno conseguente, nella misura di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, (quantificando allo scopo la retribuzione di riferimento nella misura di [€
2.156,55, come indicato nelle note scritte depositate il 9.1.2024]), o in quella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità via via maturata nel corso dei successivi contratti a termine e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive, della somma di € 3.374,60 lordi, così come risultanti dai
Pagina | 1 conteggi in ricorso, o della diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta di cui all'art. 1, commi 121 ss. , L 107/2015 per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 e, per l'effetto
Dichiarare tenuto e condannare il Ministero convenuto all'accredito e comunque al pagamento della somma di € 4.000,00, oltre accessori, quale contributo alla formazione di parte ricorrente o eventualmente a titolo di risarcimento del danno
[domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie rinunciata, come da note scritte depositate il 9.1.2024]
Con il favore delle spese e distrazione delle stesse a favore del procuratore che dichiara di averle anticipate per parte resistente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO respingere il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto.
Vinte le spese da liquidarsi secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con riduzione del 20% degli onorari di avvocato così come previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I. Con ricorso depositato in data 23/06/2023 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine alle dipendenze del Ministero convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.:
A.S. 91/92 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99;

A.S. 92/93 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99;

A.S. 93/94 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99;

A.S. 94/95 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99;

A.S. 95/96 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99;

A.S. 11/12 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99 ;

A.S. 12/13 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99 ;

A.S. 13/14 più contratti ex art. 4, comma 3, L 124/99 ;

A.S. 14/15 più contratti ex art. 4, commi 3 e 2, L 124/99;

A.S. 15/16 più contratti ex art. 4, commi 3 e 2, L 124/99;

A.S. 16/17 più contratti ex art. 4, commi 3 e 2, L 124/99;

A.S. 17/18 un contratto dal 22/9 al 31/8 ex art. 4, comma 1, L 124/99, presso
l'I.C. Settimo Torinese, su cattedra Italiano, storia, geografia A022;

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A.S. 18/19 un contratto dal 14/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99, presso
l'I.C. Settimo Torinese, su cattedra Italiano, storia, geografia A022;

A.S. 19/20 un contratto dal 11/9 al 31/8 ex art. 4, comma 1, L 124/99, presso
l'I.C. Settimo Torinese, su cattedra Italiano, storia, geografia A022;

A.S. 20/21 un contratto dal 23/9 al 31/8 ex art. 4, comma 1, L 124/99, presso
l'I.C. Settimo Torinese, su cattedra Italiano, storia, geografia A022;

A.S. 21/22 un contratto dal 3/9 al 31/8 ex art. 4, comma 1, L 124/99, presso l'I.C.
Settimo Torinese, su cattedra Italiano, storia, geografia A022;

A.S. 22/23 un contratto dal 1/9 al 31/8 ex art. 4, comma 1, L 124/99, presso l'I.C.
Settimo Torinese, su cattedra Italiano, storia, geografia A022.
II. Sulla carta docente.
II.1. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del Ministero convenuto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
II.2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente ex art.
2948 n. 4) c.c.
con riferimento al riconoscimento del beneficio della Carta docente relativamente agli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
*
II.3. L'art. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
Pagina | 3 comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima […]
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016).
L'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che:
«1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
[…]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio».
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che:
«1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
Pagina | 4 i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle
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