Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 106

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 106
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 106
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29520 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
( ) nata Roma (RM) il 27.03.2000, CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guercio, giusta procura speciale in atti;
ricorrente E Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: art. 1 della legge n. 164 del 1982, CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 18.12.2024 e come da ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 473 bis e s.s. c.p.c. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982,
di stato civile libero e senza figli, premesso che sin dall'infanzia aveva CP_1 manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso femminile, esponeva che aveva intrapreso una terapia ormonale adeguata volta alla modificazione dei caratteri sessuali secondari e si era sottoposto a numerose visite mediche e psicologiche. Pertanto, chiedeva l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico e la rettificazione degli atti dello stato civile per quel che concerne il sesso e il nome non essendo più pregiudiziale l'effettuazione dell'intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali primari e avvertendo forti disagi, collegati al possesso di documenti declinati al femminile.
Tutto ciò premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.12.2024 il Giudice Delegato, esaminati gli atti e le conclusioni rassegnate da parte ricorrente riservava la causa al
Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda attorea. Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo e, segnatamente, dalla relazione psicosessuale, a firma della Dott.ssa e con il Dott. Responsabile del CP_2 Per_1 Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP), presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, emerge che parte ricorrente, che non presenta elementi psicopatologici né condizioni di intersessualità che potrebbero inficiare la diagnosi di Disforia di Genere, è affetta da “Disforia di Genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V, e si è sottoposta a terapia ormonale virilizzante presso
l'ambulatorio di endocrinologia del acquisendo l'aspetto Controparte_3 esteriore di un uomo grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante. È noto che la Corte Costituzionale ha chiarito con la sentenza 221/2015 che le disposizioni in esame costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale
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