Trib. Busto arsizio, sentenza 05/12/2024, n. 872

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 05/12/2024, n. 872
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 872
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Manuela Palvarini Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 5616/2024 promossa con ricorso del 19/11/2024 da
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. LAMBERTINI DEBORA FRANCESCA e Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LAMBERTINI DEBORA FRANCESCA;
Parte_2
Con ricorso congiunto del 19/11/2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano la regolamentazione del rapporto genitori-figli alle seguenti condizioni:
“1- i due figli minori e analogamente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., hanno Per_1 Per_2
il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;

2- sempre analogamente a quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., i due figli minori e Per_1 Per_2
si intendono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;

3- continuerà a vivere con i due figli nella casa familiare, ubicata a Casorate Parte_2
Sempione (VA) – Via Solferino n. 24 e di proprietà esclusiva della predetta. , Parte_1
il quale si è già trasferito a vivere altrove, entro il 31/12/2024, completerà l'asporto dei propri beni;

4- il padre, fatte salve le diverse ed anche più ampie facoltà di incontro che i genitori volessero di volta in volta concordemente attuare, potrà vedere e tenere con sé i figli e a Per_1 Per_2
weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina allorché accompagnerà i minori a scuola,
1
nonché in uno/due giorni infrasettimanali. Ed ancora il padre potrà trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive durante le ferie estive (in periodo da concordarsi con la madre entro il 31/05 di ogni anno), una settimana durante le festività natalizie (dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal
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