Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 17
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1381 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili, riunito al procedimento iscritto al n.
2368 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili, vertenti
TRA
HIPERCOM SR (c.f. 02321750818), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via dei Cedri n. 31/33 con l'avv. Antonella Cangemi (pec domiciliazione: antonella.cangemi@avvocatitrapani.legalmail.i)
ATTRICE
CONTRO
CONDOMINIO NY (c.f. 93017430815), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via Cedri n. 35 con l'avv. Enrico M. Sinatra (pec domiciliazione: avv. enrico.sinatra@avvocatitrapani.legalmail.it)
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 25.02.2022, l'assemblea del Condominio HA
(avente sede in Trapani, alla via dei Cedri n.35), riunita in seconda
convocazione, in ordine al primo punto dell'ordine del giorno
relativo a “regolamentazione da parte del condominio nei confronti di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Hypercom”, ha deliberato di “revocare l'autorizzazione dell'antenna
installata precedentemente concessa e la rimozione della stessa entro trenta
giorni…[e] revoca[re] anche l'ingresso al cortile parco auto”.
Dopo l'esperimento della mediazione, tale deliberato è stato
tempestivamente impugnato dalla S.r.l. Hipercom - società operante
nel ramo delle telecomunicazioni, iscritta al Registro degli operatori
di comunicazione - con atto di citazione notificato in data 07.07.2022
(il relativo procedimento ha assunto il n. R.G. 1381/2022 di questo
Tribunale).
Con tale impugnativa l'attrice espone:
(i) di essere proprietaria di un appartamento - posto al piano terra
della palazzina di sette elevazioni sita a Trapani, in via dei Cedri n.
35 - facente parte del condominio “HA”;
(ii) di esercitare, all'interno di tale condominio il proprio esclusivo
“diritto di antenna” funzionale allo svolgimento della propria attività
imprenditoriale, giusta autorizzazione concessa sin dal 2007
dall'assemblea condominiale;
(iii) di aver recentemente (nel 2020) sostituito l'antenna assentita,
con un traliccio ancorato sul lastrico del vano ascensore (rialzato
rispetto al lastrico solare);
(iv) di non aver partecipato all'assemblea condominiale tenutasi in
data 25.02.2022.
Ciò premesso l'impugnante chiede dichiararsi l'annullabilità
della delibera assembleare impugnata invocando vizi formali
inficianti i) la convocazione assembleare (i cui punti all'ordine del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
giorno risultano vaghi rispetto la deliberazione concretamente
adottata) ed ii) il quorum deliberativo (non specificato).
La Hipercom denuncia, altresì, la nullità della delibera
medesima, per illiceità dell'oggetto, in quanto incidente sul diritto
costituzionalmente garantito ex art. 21 Cost. del condomino
all'antenna (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di revocarle
all'autorizzazione all'antenna) e sul diritto oggetto di acquisto con
l'atto di compravendita dell'unità immobiliare all'utilizzo del
parcheggio comune (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di
vietarle l'accesso al cortile condominiale).
Si è tempestivamente costituito il condominio convenuto,
chiedendo il rigetto dell'impugnativa evidenziando:
(i) che l'antenna assentita alla Hipercom S.r.l. dall'assemblea dei
condomini nel lontano 2007, per caratteristiche, dimensioni e
destinazione era di portata ben più contenuta rispetto all'imponente
impianto da ultimo installato dalla attrice, peraltro, in assenza delle
necessarie autorizzazioni urbanistiche/edilizie;
(ii) che, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'impianto in questione
compromette agli altri condomini l'utilizzo del lastrico solare del
vano ascensore;
(iii) che detto nuovo impianto non è una semplice antenna destinata
alla ricezione radiotelevisiva, o all'accesso al flusso informatico,
bensì è un ripetitore funzionale alla fornitura imprenditoriale di
servizi telematici.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(iv) che, come si evince dai titoli di acquisto dell'unità immobiliare
di piano terra, la Hipercom SR vanta unicamente un diritto di
passaggio pedonale sul cortile adibito a parcheggio del condominio,
di cui non è comproprietaria;
(iv) che gli eventuali vizi formali della delibera assembleare
denunciati dall'attrice sono stati sanati da una successiva delibera,
adottata il 04.08.2022, avente il medesimo contenuto di quella
impugnata, da intendersi quindi ratificata.
Sulla scorta di tali ragioni la convenuta ha chiesto altresì, in via
riconvenzionale, condannarsi l'attrice alla rimozione dell'antenna-
traliccio insistente sul vano ascensore e a non accedere con auto e a
non parcheggiare nel cortile condominiale, anche fissando, ex
art.614 bis c.p.c., una somma di denaro che la parte dovrà versare
per ogni successiva violazione.
Nelle more del procedimento, in data 04.08.2022, l'assemblea
del Condominio HA, riunita in seconda convocazione, ha
deliberato, nuovamente, di “revocare/negare alla Hypercom s.r.l.
l'autorizzazione all'installazione dell'antenna/ripetitore, contestualmente
ratifica[ndo] la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”,
nonché di “negare alla Hypercom s.r.l. l'autorizzazione all'accesso con
auto ed al parcheggio nel cortile parco auto, contestualmente ratifica[ndo]
la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”.
Dopo l'esperimento della mediazione, anche tale deliberato è
stato tempestivamente impugnato dalla S.r.l. Hipercom, con atto di
citazione notificato al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1381 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili, riunito al procedimento iscritto al n.
2368 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili, vertenti
TRA
HIPERCOM SR (c.f. 02321750818), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via dei Cedri n. 31/33 con l'avv. Antonella Cangemi (pec domiciliazione: antonella.cangemi@avvocatitrapani.legalmail.i)
ATTRICE
CONTRO
CONDOMINIO NY (c.f. 93017430815), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Trapani nella via Cedri n. 35 con l'avv. Enrico M. Sinatra (pec domiciliazione: avv. enrico.sinatra@avvocatitrapani.legalmail.it)
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 25.02.2022, l'assemblea del Condominio HA
(avente sede in Trapani, alla via dei Cedri n.35), riunita in seconda
convocazione, in ordine al primo punto dell'ordine del giorno
relativo a “regolamentazione da parte del condominio nei confronti di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Hypercom”, ha deliberato di “revocare l'autorizzazione dell'antenna
installata precedentemente concessa e la rimozione della stessa entro trenta
giorni…[e] revoca[re] anche l'ingresso al cortile parco auto”.
Dopo l'esperimento della mediazione, tale deliberato è stato
tempestivamente impugnato dalla S.r.l. Hipercom - società operante
nel ramo delle telecomunicazioni, iscritta al Registro degli operatori
di comunicazione - con atto di citazione notificato in data 07.07.2022
(il relativo procedimento ha assunto il n. R.G. 1381/2022 di questo
Tribunale).
Con tale impugnativa l'attrice espone:
(i) di essere proprietaria di un appartamento - posto al piano terra
della palazzina di sette elevazioni sita a Trapani, in via dei Cedri n.
35 - facente parte del condominio “HA”;
(ii) di esercitare, all'interno di tale condominio il proprio esclusivo
“diritto di antenna” funzionale allo svolgimento della propria attività
imprenditoriale, giusta autorizzazione concessa sin dal 2007
dall'assemblea condominiale;
(iii) di aver recentemente (nel 2020) sostituito l'antenna assentita,
con un traliccio ancorato sul lastrico del vano ascensore (rialzato
rispetto al lastrico solare);
(iv) di non aver partecipato all'assemblea condominiale tenutasi in
data 25.02.2022.
Ciò premesso l'impugnante chiede dichiararsi l'annullabilità
della delibera assembleare impugnata invocando vizi formali
inficianti i) la convocazione assembleare (i cui punti all'ordine del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
giorno risultano vaghi rispetto la deliberazione concretamente
adottata) ed ii) il quorum deliberativo (non specificato).
La Hipercom denuncia, altresì, la nullità della delibera
medesima, per illiceità dell'oggetto, in quanto incidente sul diritto
costituzionalmente garantito ex art. 21 Cost. del condomino
all'antenna (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di revocarle
all'autorizzazione all'antenna) e sul diritto oggetto di acquisto con
l'atto di compravendita dell'unità immobiliare all'utilizzo del
parcheggio comune (nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di
vietarle l'accesso al cortile condominiale).
Si è tempestivamente costituito il condominio convenuto,
chiedendo il rigetto dell'impugnativa evidenziando:
(i) che l'antenna assentita alla Hipercom S.r.l. dall'assemblea dei
condomini nel lontano 2007, per caratteristiche, dimensioni e
destinazione era di portata ben più contenuta rispetto all'imponente
impianto da ultimo installato dalla attrice, peraltro, in assenza delle
necessarie autorizzazioni urbanistiche/edilizie;
(ii) che, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'impianto in questione
compromette agli altri condomini l'utilizzo del lastrico solare del
vano ascensore;
(iii) che detto nuovo impianto non è una semplice antenna destinata
alla ricezione radiotelevisiva, o all'accesso al flusso informatico,
bensì è un ripetitore funzionale alla fornitura imprenditoriale di
servizi telematici.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(iv) che, come si evince dai titoli di acquisto dell'unità immobiliare
di piano terra, la Hipercom SR vanta unicamente un diritto di
passaggio pedonale sul cortile adibito a parcheggio del condominio,
di cui non è comproprietaria;
(iv) che gli eventuali vizi formali della delibera assembleare
denunciati dall'attrice sono stati sanati da una successiva delibera,
adottata il 04.08.2022, avente il medesimo contenuto di quella
impugnata, da intendersi quindi ratificata.
Sulla scorta di tali ragioni la convenuta ha chiesto altresì, in via
riconvenzionale, condannarsi l'attrice alla rimozione dell'antenna-
traliccio insistente sul vano ascensore e a non accedere con auto e a
non parcheggiare nel cortile condominiale, anche fissando, ex
art.614 bis c.p.c., una somma di denaro che la parte dovrà versare
per ogni successiva violazione.
Nelle more del procedimento, in data 04.08.2022, l'assemblea
del Condominio HA, riunita in seconda convocazione, ha
deliberato, nuovamente, di “revocare/negare alla Hypercom s.r.l.
l'autorizzazione all'installazione dell'antenna/ripetitore, contestualmente
ratifica[ndo] la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”,
nonché di “negare alla Hypercom s.r.l. l'autorizzazione all'accesso con
auto ed al parcheggio nel cortile parco auto, contestualmente ratifica[ndo]
la precedente delibera di pari oggetto votata il 25.02.2022”.
Dopo l'esperimento della mediazione, anche tale deliberato è
stato tempestivamente impugnato dalla S.r.l. Hipercom, con atto di
citazione notificato al
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