Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/07/2024, n. 697
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1286/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
20.3.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Marcellinara (CZ), Parte_1 C.F._1 via San Francesco di Paola n.5, presso lo studio dell'avv. Noemi Balsamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via C. Colombo n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vittorio Marino, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in Cancelleria data 22.9.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con in Conflenti (CZ) il Controparte_1
16.8.2005;
che, dall'unione coniugale era nata una figlia, (31.8.2011);
che la Persona_1 convivenza era divenuta intollerabile a causa della dissoluzione di ogni condivisione materiale e spirituale;
di essere disoccupato tanto da ricevere la relativa indennità pari a circa euro 600,00 al mese;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Lamezia Terme disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione cosi giudicare:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale già di proprietà del sig. allo stesso;
- porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 150,00 da Parte_1 Pt_1 corrispondere alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Controparte_1 minore e la somma di euro 150,00 per il canone di locazione di un immobile che la sig.ra CP_1 provvederà a reperire;
- il mobilio della casa coniugale potrà essere ripartito tra i coniugi in base alle rispettive necessità e previo accordo tra gli stessi;
- regolarizzare le visite con la minore in virtù degli impegni scolastici e ludici della stessa;
- le spese straordinarie dovranno essere ripartite al
50%”.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda avversaria di Controparte_1 separazione e contestando la ricostruzione fattuale di controparte;
deduceva, in particolare, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento e vessatorio del marito e di essere occupata lavorativamente svolgendo l'attività di insegnante. Chiedeva, pertanto, di “1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con diritto di visita del padre in ambiente protetto secondo le Persona_2 modalità reputate più opportune dall'Ill.mo Tribunale Adito;
3) in forza dell'affidamento esclusivo della minore in favore della sig.ra assegnare la casa coniugale alla medesima, Controparte_1 sita in Miglierina, via Martiri della Libertà n. 56;
4) disporre a carico del sig. a titolo Parte_1 di addebito per la separazione la somma di euro 300,00 in favore della sig.ra 5) Controparte_1 disporre a carico del sig. a titolo di mantenimento in favore della minore Parte_1 [...] la somma di euro 500,00, oltre al riconoscimento del 50% per le spese straordinarie;
Persona_2
6) disporre la restituzione del veicolo KIA, targato EJ595SM, alla sig.ra al fine di Controparte_1 provvedere al meglio alle esigenze e necessità della minore ;
il tutto con il Persona_2 successo delle spese di processo.
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 4.4.2022, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: ”1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero;
2. affida congiuntamente la figlia minore, a nome ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
3. dispone che il padre possa fare visita alla figlia minore, per i prossimi tre mesi – e con riserva di rivisitazione a cura del Giudice Istruttore – due pomeriggi a settimana da concordare tra le parti e per la durata di tre ore, presso il domicilio della madre ed alla presenza di costei;
4. pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della figlia minore la somma complessiva pari ad euro 400,00, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre il cinque del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici Istat di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie, nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti”.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Avverso l'ordinanza presidenziale la promuoveva reclamo alla Corte di Appello di CP_1
Catanzaro per la riforma parziale in punto di assegnazione della casa coniugale. Contro le statuizioni presidenziali proponeva reclamo incidentale anche il finalizzato a ottenere la Pt_1 modifica del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto in euro 400,00 mensili il mantenimento da corrispondere per la figlia minore Persona_1
La Corte d'Appello di Catanzaro, con successivo decreto emesso in data 27.5.2022, accoglieva sia l'impugnazione principale sia quella incidentale delle parti e, a parziale riforma del provvedimento reclamato, così decideva: “- assegna la casa coniugale a - riduce a 200,00 euro Controparte_1 mensili il contributo posto a carico di a titolo di mantenimento della figlia minore di Parte_1 nome salva la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese sostenute Persona_1 nell'interesse della figlia medesima;
- conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata”.
Nella fase contenziosa, con le loro memorie integrative, le parti ribadivano le richieste già precedentemente formulate.
All'udienza del 22.6.2022 il Giudice Istruttore riservava la decisione al Collegio in relazione alla sola pronuncia di stato, resa in data 23.6.2022, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 16.1.2023.
Con provvedimento del 15.4.2023 il Tribunale respingeva l'istanza incidentale del ricorrente di modifica parziale dei provvedimenti presidenziali relativamente all'assegnazione della casa coniugale rimettendo alla decisione del merito ogni statuizione circa le spese processuali del sub- procedimento.
La causa era istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali riguardanti i coniugi e pendenti dinanzi al Tribunale Penale di
Catanzaro.
Con ordinanza del 20.12.2023 il Tribunale respingeva tutte le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava all'udienza del 20.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un breve differimento dovuto al legittimo impedimento del Giudice Istruttore, all'udienza del
20.3.2024, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo
Tribunale con sentenza non definitiva n. 626/2022 depositata in data 10.8.2022.
2.1. La presente pronuncia concerne, quindi, il regime di affidamento della figlia minore delle parti, la disciplina delle visite genitore non affidatario/non collocatario-figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minore da porre a carico del genitore onerato e la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
2.2. In ordine alla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla , deve, in CP_1 primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due essenziali presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che
a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Ciò posto, va respinta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, in quanto, dalla documentazione in atti, non è stato provato in modo inequivocabile il compimento di condotte violente ed aggressive da parte del ei riguardi della moglie. Pt_1
Sul punto giova rammentare che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità
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