Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/07/2024, n. 697

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/07/2024, n. 697
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 697
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE

composto dai Magistrati: dott. G G Presidente dott.ssa T V G Giudice dott. S R Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1286/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
20.3.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Marcellinara (CZ), Parte_1 C.F._1 via San Francesco di Paola n.5, presso lo studio dell'avv. N B, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via C. Colombo n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. G V M, giusta procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in Cancelleria data 22.9.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con in Conflenti (CZ) il Controparte_1
16.8.2005;
che, dall'unione coniugale era nata una figlia, (31.8.2011);
che la Persona_1 convivenza era divenuta intollerabile a causa della dissoluzione di ogni condivisione materiale e spirituale;
di essere disoccupato tanto da ricevere la relativa indennità pari a circa euro 600,00 al mese;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Lamezia Terme disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione cosi giudicare:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale già di proprietà del sig. allo stesso;
- porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 150,00 da Parte_1 Pt_1 corrispondere alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Controparte_1 minore e la somma di euro 150,00 per il canone di locazione di un immobile che la sig.ra CP_1 provvederà a reperire;
- il mobilio della casa coniugale potrà essere ripartito tra i coniugi in base alle rispettive necessità e previo accordo tra gli stessi;
- regolarizzare le visite con la minore in virtù degli impegni scolastici e ludici della stessa;
- le spese straordinarie dovranno essere ripartite al
50%”.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda avversaria di Controparte_1 separazione e contestando la ricostruzione fattuale di controparte;
deduceva, in particolare, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento e vessatorio del marito e di essere occupata lavorativamente svolgendo l'attività di insegnante. Chiedeva, pertanto, di “1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con diritto di visita del padre in ambiente protetto secondo le Persona_2 modalità reputate più opportune dall'Ill.mo Tribunale Adito;
3) in forza dell'affidamento esclusivo della minore in favore della sig.ra assegnare la casa coniugale alla medesima, Controparte_1 sita in Miglierina, via Martiri della Libertà n. 56;
4) disporre a carico del sig. a titolo Parte_1 di addebito per la separazione la somma di euro 300,00 in favore della sig.ra 5) Controparte_1 disporre a carico del sig. a titolo di mantenimento in favore della minore Parte_1 [...] la somma di euro 500,00, oltre al riconoscimento del 50% per le spese straordinarie;
Persona_2
6) disporre la restituzione del veicolo KIA, targato EJ595SM, alla sig.ra al fine di Controparte_1 provvedere al meglio alle esigenze e necessità della minore ;
il tutto con il Persona_2 successo delle spese di processo.
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 4.4.2022, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: ”1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero;

2. affida congiuntamente la figlia minore, a nome ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;

3. dispone che il padre possa fare visita alla figlia minore, per i prossimi tre mesi – e con riserva di rivisitazione a cura del Giudice Istruttore – due pomeriggi a settimana da concordare tra le parti e per la durata di tre ore, presso il domicilio della madre ed alla presenza di costei;

4. pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della figlia minore la somma complessiva pari ad euro 400,00, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre il cinque del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici Istat di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie, nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti”.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Avverso l'ordinanza presidenziale la promuoveva reclamo alla Corte di Appello di CP_1
Catanzaro per la riforma parziale in punto di assegnazione della casa coniugale. Contro le statuizioni presidenziali proponeva reclamo incidentale anche il finalizzato a ottenere la Pt_1 modifica del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto in euro 400,00 mensili il mantenimento da corrispondere per la figlia minore Persona_1
La Corte d'Appello di Catanzaro, con successivo decreto emesso in data 27.5.2022, accoglieva sia l'impugnazione principale sia quella incidentale delle parti e, a parziale riforma del provvedimento reclamato, così decideva: “- assegna la casa coniugale a - riduce a 200,00 euro Controparte_1 mensili il contributo posto a carico di a titolo di mantenimento della figlia minore di Parte_1 nome salva la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese sostenute Persona_1 nell'interesse della figlia medesima;
- conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata”.
Nella fase contenziosa, con le loro memorie integrative, le parti ribadivano le richieste già precedentemente formulate.
All'udienza del 22.6.2022 il Giudice Istruttore riservava la decisione al Collegio in relazione alla sola pronuncia di stato, resa in data 23.6.2022, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 16.1.2023.
Con provvedimento del 15.4.2023 il Tribunale respingeva l'istanza incidentale del ricorrente di modifica parziale dei provvedimenti presidenziali relativamente all'assegnazione della casa coniugale rimettendo alla decisione del merito ogni statuizione circa le spese processuali del sub- procedimento.
La causa era istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali riguardanti i coniugi e pendenti dinanzi al Tribunale Penale di
Catanzaro.
Con ordinanza del 20.12.2023 il Tribunale respingeva tutte le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava all'udienza del 20.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un breve differimento dovuto al legittimo impedimento del Giudice Istruttore, all'udienza del
20.3.2024, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo
Tribunale con sentenza non definitiva n. 626/2022 depositata in data 10.8.2022.
2.1. La presente pronuncia concerne, quindi, il regime di affidamento della figlia minore delle parti, la disciplina delle visite genitore non affidatario/non collocatario-figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minore da porre a carico del genitore onerato e la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
2.2. In ordine alla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla , deve, in CP_1 primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due essenziali presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che
a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Ciò posto, va respinta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, in quanto, dalla documentazione in atti, non è stato provato in modo inequivocabile il compimento di condotte violente ed aggressive da parte del ei riguardi della moglie. Pt_1
Sul punto giova rammentare che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in
ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 7 aprile 2005, n. 7321). Un simile comportamento, infatti, costituisce affermazione della supremazia di una persona sull'altra e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sè idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011).
D'altra parte, va rilevato che per giurisprudenza consolidata della corte della nomofilachia l'addebito può essere pronunciato anche se risulta provato un solo episodio violenza, "trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" (vedi ex multis Cass. n. 817/ 2011).
Difatti “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
Pertanto “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (v. già cit. Cass. n.7388/2017).
Peraltro “in tema di separazione, se risulta provato che i comportamenti violenti del marito abbiano costretto la moglie ad abbondonare il tetto coniugale, l'allontanamento della donna non può esser valutato ai fini dell'addebito della separazione. L'allontanamento dalla casa familiare senza il consenso dell'altro coniuge è causa di addebito poiché porta all'impossibilità di coabitazione, ma tale violazione non sussiste qualora risulti giustificato da giusta causa, quali le violenze fisiche, che costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Tribunale Frosinone, 08/07/2020, n.475;

v. anche Cassazione civile sez. VI, 11/09/2017, n. 21086).
Fatte le superiori premesse teoriche, tornando al caso di specie, va rilevato che le deduzioni della ricorrente in ordine al comportamento violento e minatorio del marito non hanno ricevuto sufficiente avallo probatorio nella istruttoria svolta in corso di causa;
difatti, con decreto ex art. 408 c.p.c., il
GIP/GUP presso il Tribunale Penale di Catanzaro ha archiviato il procedimento penale a carico del
(n. 75/2022 Ruolo GIP e n. 2738/2021 R.G.N.R.) per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. Pt_1
(maltrattamenti in famiglia e lesioni personali). Inoltre non è stata fornita idonea dimostrazione di
singoli episodi o fatti di violenza o minaccia subiti dalla rilevanti ai fini dell'addebito della CP_1 separazione al marito (in particolare di quello asseritamente verificatosi in data 9.6.2021) dal momento che le dichiarazioni rese dagli stretti congiunti della resistente alle autorità di pubblica sicurezza che li hanno ascoltati costituiscono ricostruzioni “de relato” degli accaduti e non di persone che hanno assistito personalmente agli eventi.
Infine, deve sottolinearsi che non sono stati prodotti agli atti di causa certificazioni mediche o di accesso al Pronto Soccorso dimostrativi di eventuali lesioni personali sopportati dalla resistente essendo rimasta sguarnita di prova, anche sotto tale punto di vista, la richiesta di addebito della resistente.
Consegue a tutto quanto appena illustrato il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
2.3. Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore si osserva Persona_1 quanto segue.
Come noto, l'affidamento condiviso comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
La Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che l'affidamento «condiviso» (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore. ……Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
In pratica, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale di tipo di affidamento;
tale pregiudizio, tra l'altro, non deve essere soltanto ipotetico o eventuale, ma certo o quasi certo. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Nella specie, rimaste indimostrate all'esito del presente giudizio le condotte violente del a Pt_1 carico della moglie, non sono emerse situazioni pregiudizievoli per la minore tale da ostacolare
l'affido ad entrambi i genitori, in conformità peraltro a quanto già statuito in sede presidenziale, non essendo sopraggiunte ed intervenute, nel frattempo, circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle determinazioni presidenziali.
Ad ogni modo manterrà la sua collocazione prevalente presso la madre avendo la Persona_1 stessa convissuto insieme alla resistente sin dal momento della interruzione della convivenza tra i genitori e ciò anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai
compiti e alle esigenze di cura della minorenne.
Con riferimento al regime degli incontri padre-figlia minore, è opportuno regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario in maniera puntuale e dettagliata, dovendosi rilevare, comunque, che la incontestata e pacifica attuale discontinuità della relazione padre-figlia minore suggerisce al
Collegio una determinazione del regime degli incontri volta ad assicurare una ripresa graduale del rapporto genitoriale senza inutili forzature che potrebbero risultare controproducenti per lo sviluppo della minore.
Conseguentemente, il padre potrà vedere la figlia minore, per un periodo di otto mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, tre volte a settimana: il lunedì dalle ore 17,00 alle ore
19,00;
il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ed alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Gli incontri dovranno tenersi alla presenza della madre Controparte_1
(o di persona di sua fiducia) presso l'abitazione di quest'ultima o in altro luogo scelto di comune accordo tra le parti, in considerazione del tempo durante il quale la minore non ha avuto rapporti continuativi con il padre.
Al termine del suindicato periodo di otto mesi, gli incontri tra il padre e potranno Persona_1 avvenire in modalità libera secondo il seguente calendario di visite: il padre potrà incontrare e tenere presso di sé la minore per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo tra le parti il mercoledì e il venerdì) dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, nonché a settimane alterne nella giornata del sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
durante le festività natalizie dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali dal giovedì al lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni;
per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi di luglio o ad agosto, periodo da concordare comunque tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno.
Ad ogni modo i suindicati tempi e modi di frequentazione “in modalità libera” padre-figlia minore potranno sempre essere modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali, di studio e ricreative di Persona_1
E' fatto obbligo comunque alla resistente di favorire lo sviluppo dei rapporti tra la minorenne e il padre facilitando la ripresa della frequentazione e il frequente contatto telefonico e visivo a mezzo delle moderne tecnologie di comunicazione e di collegamento anche da remoto.
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire alla figlia minore, durante la sua crescita, una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
Il Collegio dispone, altresì, che i genitori si scambino un recapito telefonico nonché un indirizzo mail al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia minore.
2.4. Per quanto concerne più propriamente la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali connessi alla separazione, relativamente alla casa coniugale ne va ribadita
l'assegnazione a favore della secondo il criterio preferenziale di cui all'art. 337-sexies c.p.c., CP_1 per come deciso dalla Corte di Appello di Catanzaro in sede di reclamo.
Difatti, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
la formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (v. ex multis Cass. civ., sez. I, sentenza del 13.01.2012, n. 387).
In applicazione dei suesposti principi, dunque, la casa coniugale deve essere assegnata in via esclusiva alla resistente in ragione della convivenza con la madre della figlia minore Persona_1
Al fine di prevenire, sul punto specifico, qualsiasi futura problematica e conflittualità tra le parti, il
Collegio precisa che le spese della manutenzione ordinaria e delle utenze domestiche della casa coniugale saranno a totale carico della parte che ne ha il godimento, cioè della : la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che le spese di manutenzione ordinaria e legate all'utilizzo sono a carico dell'utilizzatore (cioè del coniuge “assegnatario” dell'abitazione familiare), mentre tutte le altre sono a carico del proprietario (vedi in tal senso Cass. n. 18476/2005).
In ragione di quanto appena detto, vanno respinte le richieste del di assegnazione a sé della Pt_1 casa coniugale.
Infatti le deduzioni di parte ricorrente concernenti il trasferimento della con la figlia minore CP_1 in altra residenza o fuori Regione non sono state dimostrate dall'interessato dal momento che il non ha offerto alcuna prova del distacco delle utenze dell'abitazione, né ha indicato il luogo Pt_1 di trasferimento della resistente che risultava ancora residente, alla data del 28.11.2022, con la minore presso l'abitazione familiare (vedi certificato residenza allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte resistente)
Il ricorrente, dunque, non ha dimostrato adeguatamente che la casa coniugale non costituisce più
l'immobile adibito a stabile abitazione della coniuge e della figlia minore, sicchè la richiesta di revoca dell'assegnazione alla moglie non può essere accolta sulla base delle risultanze istruttorie del presente giudizio.
Oltretutto è bene ricordare che secondo la Suprema Corte “il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori” (vedi
Cass. ordinanza n. 11783/2017).
Nel caso di specie, tuttavia, non soltanto continua ad essere evidente l'esistenza di una certa conflittualità tra le parti che non sembra essere minimamente cessata o diminuita nonostante il tempo trascorso dalla interruzione della convivenza, ma anche la pendenza di un altro procedimento penale dinanzi al Tribunale Penale di Catanzaro per le presunte condotte violente del ricorrente sulla
rendono assolutamente inopportuna una assegnazione parziale della casa coniugale al CP_1 marito, anche nel caso in cui essa fosse materialmente possibile.
2.5. Quanto agli oneri di mantenimento della prole, in adempimento dei doveri di cui all'art. 148 c.c., il genitore non affidatario (cioè il ricorrente) dovrà contribuire assieme alla resistente al mantenimento della minore in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro.
Al riguardo occorre rilevare che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo)
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' inoltre essenziale considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò posto, considerato che la figlia minore convive con la madre che è anche Persona_1 assegnataria della casa coniugale, non essendo state documentate dalle parti delle sostanziali modifiche delle loro condizioni reddituali e patrimoniali complessive rispetto al momento delle statuizioni presidenziali per come modificate dalla Corte di Appello di Catanzaro in sede di
reclamo, va ribadito il contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia minorenne, confermandolo nel quantum di euro 200,00 al mese da versare alla resistente quale genitrice affidataria della minore, con decorrenza dal mese di maggio del 2022 (data di adozione del provvedimento della corte territoriale catanzarese che ha accolto parzialmente il gravame del avverso le statuizioni presidenziali relativamente alle determinazioni sul mantenimento Pt_1 della figlia) e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT. Giova ricordare, inoltre, che nell'ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice della crisi familiare è solito prevedere anche l'onere di contribuire pro quota agli esborsi per le spese straordinarie relative alla prole.
Per tale ragione, le spese straordinarie per la figlia minore devono essere poste a Persona_1 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, non essendo stato dimostrato nessun interesse concreto della prole minorenne ad una diversa ripartizione percentuale delle medesime tra
i genitori, sempre che siano preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia
e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche mediante i moderni strumenti di contatto diretto tra persone, cioè comunicazioni via chat, messaggistica, via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2.7. Nessuna richiesta di mantenimento è stata avanzata dai coniugi: ciascuna delle parti di conseguenza provvederà al proprio mantenimento.
2.8. Quanto alle ulteriori domande proposte dalle parti diverse rispetto a quelle finora delibate (ci si riferisce, in particolare, a quella della resistente di restituzione di una automobile), queste devono essere dichiarate inammissibili per difetto di connessione con la domanda di separazione.
Si osserva, difatti, che le norme di cui agli artt. 155 e segg. c.c. (ora art. 336 bis e ss. c.c.) sono da interpretarsi in modo rigido, sì da precludere qualsiasi domanda che non sia in esse specificamente prevista, poiché in materia di separazione tra i coniugi acquistano preponderante rilievo gli interessi
e i diritti eminentemente personali delle parti, per cui la eventuale introduzione nel giudizio di separazione di domande diverse da quelle espressamente previste dalle disposizioni citate non è ammissibile, poiché finirebbe con lo snaturare il giudizio di separazione stesso.
In altri termini, nel giudizio di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Trib. Varese, sez. I civ., 4 aprile 2012;
v. anche Trib .Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767 ).
2.9.Infine, allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra le parti o anche comportamenti ostruzionistici oppure oppositivi, stante anche la ormai avvenuta entrata in vigore della Riforma
“Cartabia” e, in particolare, dell'art. 473-bis.39 c.p.c., il Tribunale avverte le parti che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio ai minori od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà anche d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo
614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende;
d) condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
3. Per quanto concerne, infine, il governo delle spese di lite, le stesse, considerate la natura della controversia, l'esito complessivo del giudizio e la volontà di non esasperare ulteriormente la conflittualità esistente tra le parti, possono essere integralmente compensate anche con riferimento al procedimento di reclamo in Corte di Appello n. 288/2022 R.G. (v. Cass., sezione I, sentenza 30 aprile 2020, n. 8432: “Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte
d'Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio”) e al sub-procedimento n.
1286-1/2021 R.G. svoltosi in corso di causa.
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