Trib. Potenza, sentenza 13/02/2024, n. 233

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 13/02/2024, n. 233
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 233
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 301/2017 R.G., avente ad oggetto opposizione a
cartella di pagamento e vertente
FRA
Heart Italiana s.r.l. in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Ruggi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di
nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliato;

- OPPONENTE -
E
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo
Economico) in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ope legis presso
i suoi uffici;

NONCHÉ
QU Servizi di Riscossione s.p.a. (già QU UD s.p.a. in qualità di Agente
per la Riscossione per la Provincia di Potenza, ora Agenzia delle Entrate
Riscossione) in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv.
1
Giuseppe Lamastra in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;

- OPPOSTI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova
formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009
, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la
concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente
che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 16-1-2017 la
società Heart Italiana s.r.l. provvedeva alla riassunzione del giudizio già instaurato
con atto di citazione notificato in data 31-5-2016 nei confronti del Ministero dello
Sviluppo Economico e di QU UD s.p.a., in qualità di Agente della
Riscossione per la Provincia di Potenza, davanti al Tribunale di AT (in
relazione al quale era stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo in
seguito all'adesione ad opera dell'opponente all'eccezione di incompetenza per
territorio sollevata dal Ministero opposto) al fine di ottenere, previa sospensione
della sua efficacia esecutiva, l'annullamento della cartella di pagamento n.
06720160000586641 notificata in data 18-3-2016, con la quale le era stato
intimato il pagamento della somma complessiva di euro 174.131,55 a titolo di
restituzione della prima quota annuale del contributo erogato in suo favore con
2
Decreto ministeriale n. 69433 del 3-3-1999 ai sensi dell'articolo 30 della legge n.
488 del 23-12-1998.
In particolare, la società opponente allegava a fondamento della domanda che:
- con Decreto ministeriale n. 69433 del 3-3-1999 aveva ottenuto un contributo in
conto capitale di euro 291.498,60 ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 488 del
1998;

- dopo l'erogazione in suo favore della prima quota annuale di euro 97.166,20, il
programma di investimento non era stato completato nel termine di
cinquantaquattro mesi dall'adozione del Decreto ministeriale (3-9-2003);

- pertanto, con Decreto ministeriale n. 2630 del 6-7-2015 comunicato alla società
beneficiaria in data 31-7-2015 il Ministero dello Sviluppo Economico aveva
disposto la revoca del contributo;

- il diritto del Ministero di revocare le agevolazioni concesse era sorto ai sensi
dell'articolo 8 primo comma lettera d) e quarto comma del Decreto ministeriale n.
527 del 1995 alla scadenza del termine assegnato alla società beneficiaria per il
completamento del programma di investimento;

- dal momento che il rapporto fra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
società beneficiaria del contributo era riconducibile allo schema di un accordo
contrattuale e che la convenzione prevedeva un'ipotesi di risoluzione per
inadempimento, dovevano ritenersi applicabili le norme in tema di prescrizione e,
in particolare, quella dettata dall'articolo 2946 c.c. e il diritto del Ministero di
procedere alla revoca delle agevolazioni concesse doveva ritenersi prescritto,
essendo interamente decorso il termine di prescrizione ordinaria decennale fra il
momento in cui lo stesso diritto poteva essere esercitato (scadenza del termine per
il completamento del programma di investimento) e il momento della
comunicazione del Decreto ministeriale di revoca del contributo;

- di conseguenza, anche il diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di
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quota annuale del contributo concesso, fatto valere dall'Ente impositore con la
notifica della cartella di pagamento, doveva ritenersi prescritto;

- in via subordinata, la cartella di pagamento impugnata era nulla sotto il profilo
del difetto di motivazione, non contenendo l'indicazione dei criteri di calcolo
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Alla luce di tali premesse in fatto, la società opponente chiedeva in via
preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.
06720160000586641 notificata in data 18-3-2016 e nel merito che venisse
dichiarato prescritto il credito azionato dal Ministero dello Sviluppo Economico e
che in via subordinata venisse dichiarata la nullità della cartella di pagamento
impugnata per carenza di motivazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3-3-2017 si costituiva
in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, che chiedeva che, previo
rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di
pagamento, l'opposizione proposta venisse rigettata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-3-2017 si costituiva
in giudizio QU Servizi di Riscossione s.p.a. (già QU UD s.p.a.), in
qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Potenza, che in via
preliminare eccepiva l'improcedibilità del giudizio per decorso del termine di
sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi per mancato rispetto del termine perentorio
stabilito dall'articolo 617 c.p.c. e nel merito eccepiva il proprio difetto di
legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione o in via subordinata
di essere manlevato dal Ministero dello Sviluppo Economico di ogni conseguenza
pregiudizievole derivante dall'accoglimento totale o parziale dell'opposizione.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'esito del deposito
delle note in sostituzione dell'udienza del 15 Novembre 2023, fissata per la
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precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con
l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle
comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle
memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito appare opportuno procedere alla
qualificazione dell'azione proposta dalla società Heart Italiana s.r.l. al fine di
verificarne l'ammissibilità sotto il profilo della tempestività e la devoluzione al
Giudice ordinario.
Premesso che anche in tema di riscossione coattiva l'elemento che consente di
differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito dall'oggetto della contestazione nel senso che mentre con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione e nega il diritto del
creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o
sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore
contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi
formali del titolo, del precetto (cui è assimilabile la cartella di pagamento nella
riscossione coattiva) o di altro atto del procedimento esecutivo, ritiene questo
Giudice che l'opposizione con la quale il contribuente lamenta nella cartella di
pagamento un difetto di motivazione sotto il profilo della omessa indicazione dei
criteri di calcolo degli interessi, in quanto diretta a far valere un vizio di forma
dell'atto impugnato, integri un'opposizione agli atti esecutivi in conformità al
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'opposizione con la
quale si denuncino vizi propri della cartella, per carenza di elementi che essa
dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
(Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 562 del 2000 e Corte di cassazione n. 21080
del 2015: ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella esattoriale - anche
5 sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve essere qualificata
come
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