Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5947/2021 R.G. promossa da:
AUTOMAZIONE VENETO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE (c.f. 03249340278), con gli
avv.ti RUSSO MASSIMILIANO e PISTONE DAL VERME ANDREA
attrice
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI VENEZIA (c.f. 06363391001), con l'AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
In via principale nel merito, per i motivi in narrativa accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego
al DURF AGEDP-VE_136178_2020_1503;

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni della convenuta:
in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
in via cautelare: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda cautelare;
pagina 1 di 8 nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande tutte proposte da parte attrice;
nel merito e in ogni caso: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande tutte proposte

nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

in ogni caso: spese, competenze e onorari rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.7.21, ritualmente notificato dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR
NE, MA NE s.r.l. società unipersonale chiedeva accertarsi, in confronto dell'Agenzia
delle Entrate di Venezia, l'illegittimità del diniego del DURF di cui al provvedimento negativo del
22.12.20 e conseguentemente ordinarsi alla convenuta di rilascio del suddetto documento.
Secondo l'assunto dell'attrice, in particolare:
- il 10.12.19 l'Agenzia delle Entrate notificava ad MA NE tre distinti avvisi di
accertamento relativi ai periodi di imposta 2012, 2013 e 2014;

- in data 11.7.20 MA NE proponeva opposizione avverso i suindicati avvisi di
accertamento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ed il relativo
procedimento risulta ancora pendente;

- in data 9.10.20, a seguito di istanza dell'attrice per il rilascio del DURF (documento unico di regolarità fiscale), l'Agenzia delle Entrate negava la certificazione assumendo facesse difetto il seguente requisito prescritto dall'art. 17-bis co. 5 d.lgs. n. 241/97: “non avere iscrizioni a ruolo
o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione”;

- MA NE presentava una prima istanza per ottenere la revisione del provvedimento,
erroneo in quanto a seguito della normativa emergenziale per il covid-19 (art. 68 d.l. 18/20,
pagina 2 di 8
come modificato dall'art. 1 d.l. 129/20) tutti i termini di versamento degli importi richiesti con
gli accertamenti esecutivi risultavano sospesi ex lege dall'8.3.20 al 31.12.20;

- l'Agenzia delle Entrate con provvedimento dell'11.11.20 rigettava l'istanza;

- con istanza del 18.11.20 l'attrice chiedeva nuovamente il rilascio del DURF giacché, essendo
stati sospesi tutti i termini di riscossione, non potevano ritenersi sussistenti debiti scaduti ed
esigibili;

- con provvedimento del 22.12.20, oggetto dell'impugnativa, l'Agenzia delle Entrate negava
nuovamente il rilascio del DURF rilevando che la sospensione delle azioni di recupero dei
carichi affidati alla riscossione, non impedendo al contribuente di versare autonomamente
quanto dovuto, non assumerebbe rilievo ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
previsti all'art. 17-bis co. 5 d.lgs. n. 241/97;

- con ricorso notificato il 19.2.21 l'attrice adiva il TAR NE avverso il suddetto diniego;

- con sentenza n. 515/21 del 19.4.21 il TAR declinava la giurisdizione in favore del giudice
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi