Trib. Torino, sentenza 03/07/2024, n. 1857
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Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo nuovamente connesse le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo
e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8973/2023, instaurata tra le parti:
- (C.F. ), ass. Avv.ti Parte_1 C.F._1
Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio (ricorrente)
- (CF ass. Controparte_1 P.IVA_1
Dott.ssa , e dalla Dott.ssa (convenuto) CP_2 CP_3 Controparte_4
Oggetto: carta del docente
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2023, parte ricorrente ha Parte_1
allegato:
- di avere prestato attività lavorativa, con le mansioni di docente, per il Controparte_1
(ora ) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_1
2021/2022, in forza di contratti a tempo determinato, con durata sino al 30 giugno negli aa.ss
2019/2020 e 2021/2022 e fino al 31 agosto 2020/2021;
- di non aver visto concedersi la fruizione, negli anni scolastici di cui sopra, della c.d. carta
elettronica del docente, e dell'erogazione, tramite tale strumento, dell'importo di euro 500,00
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annui;
fruizione ed erogazione previste (per i soli docenti assunti con contratto a tempo
indeterminato) dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e dal pedissequo DPCM 23.9.2015;
fruizione ed erogazione finalizzate all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle
competenze professionali.
Parte ricorrente ha quindi sostenuto sussistere, nel caso di specie, di illegittima discriminazione,
con riferimento alla mancata erogazione del beneficio economico di cui sopra, tra personale
docente assunto a tempo indeterminato e personale docente assunto invece con contratto a
tempo determinato;
sarebbe stata posta in essere, in particolare, discriminazione nell'ambito
delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE,
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul
diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Parte ricorrente ha quindi richiesto, in relazione agli anni scolastici sopra indicati,
l'accertamento del diritto ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del
docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per
i contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
la condanna del resistente all'erogazione della CP_1
“Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 pari ad €
1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, CP_1
contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo
la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di
assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito
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imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato,
le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbero
costituite dal “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico
di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario”, CP_1
dovuto al fatto che detto miglioramento è affidato ad un accrescimento delle competenze
professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per
il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo;
ritorno che
sarebbe dunque incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente
assunto a termine.
*****
2. Il ricorso è fondato, nei termini che infra si specificano.
Occorre osservare che:
- la “carta elettronica” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015;
al comma 121 l'art. 1 ha statuito che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
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nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile”;
- il successivo comma 122 ha stabilito che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al
comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le
modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
- il comma 124 ha stabilito poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
[...]
- le specifiche della messa a disposizione di tale importo per tali finalità sono stati quindi
regolati con DPCM del 23/9/2015 e successivamente con DPCM del 28/11/2016;
- l'art. 2 del decreto del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo
della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di
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una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di
cui al comma 1. nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni
scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili
sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_6
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal
servizio”;
- l'art. 3 del successivo DPCM del 28/11/2016 ha stabilito: “1. La Carta è assegnata ai docenti
di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
Nella materia in trattazione (esclusione dal beneficio economico del personale docente assunto
con contratto a tempo determinato) è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n.
1842/2022 del 16/3/2022;
sentenza che ha annullato l'art. 2 del DPCM del 23/9/201, nella parte
in cui non contempla i docenti non di ruolo (assunti a tempo determinato) tra i destinatari della
carta del docente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto CP_1
determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia: quella dei docenti di ruolo, la cui
formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo
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economico con l'erogazione