Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 103

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 103
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 103
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8537/2023 promossa da:
RO (APPELLO) IT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
NUNZIATA CINZIA , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NUNZIATA CINZIA in
Saviano (NA) via Giancora 6
ATTORE/I contro
IB BANCA S.P.A. (C.F. 14994571009), con il patrocinio dell'avv. NATALE CARLO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PISANELLI, 1 00196 ROMA presso il difensore avv.
NATALE CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione CO AI conveniva in giudizio I.B.L. BA S.p.a. (per brevità, anche, IB) dinanzi al Giudice di Pace di Genova, chiedendo la restituzione della somma pari ad €
1.539,58 oltre rivalutazione ed interessi, l'applicazione dell'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore dell'art. 35 comma 2 cod. cons., quindi di considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura c.d. recurring e per l'effetto dichiarare il diritto dell'attore a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo recurring versati.
Esponeva di avere stipulato a novembre 2013 il contratto di finanziamento n. 531098 con IB mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 35.400,00 da rimborsare in 120 rate da € 295,00.
Il contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di commissioni pari ad € 3.393,60.
A settembre 2018 il contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della cinquantaseiesima rata versando la somma di € 16.274,35, ma non veniva rimborsata la quota delle commissioni relativa al periodo non goduto. L'attore quantificava tale somma sulla residua durata del finanziamento di mesi 64 per un totale di € 1.539,58 di residuo commissioni così calcolato: €
3.393,60: 120 = 28,28 x 64 = 1.809,92 - 270,34 (rimborso quota oneri non maturati. Commissioni e ulteriori rimborsi = € 1.539, 58).
Si costituiva in giudizio IB BA Spa chiedendo il rigetto della domanda avversaria: 1) in via pregiudiziale sollevava eccezione di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Genova;
2) quindi per carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri di intermediazione pattuiti dal Cliente con la società che ha intermediato il contratto;
3) nel merito chiedeva il rigetto della pretesa perché infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace di Genova rigettava l'eccezione di incompetenza per valore;
accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di IB non essendo il percettore delle somme di cui l'attore chiedeva il rimborso, bensì EuroCqs, mediatore creditizio, non evocato in giudizio.
Per questa ragione rigettava la domanda attorea e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello CO AI impugnava la sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;

pagina 2 di 11 b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante
a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;

c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.539,58, in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;

d) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.”
In ordine alla carenza di legittimazione passiva l'appellante sosteneva che fosse IB il soggetto a cui fare domanda di restituzione perché aveva la stessa erogato il prestito di capitale, lordo di €
35.440,00 e netto di € 25.922,00, trattenendo i costi di finanziamento alla fonte ed anche i costi di intermediazione.
Nel merito richiamava la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'11 settembre 2019, che aveva statuito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo ai contratti di credito ai consumatori, doveva essere interpretato come includente il rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring;
interpretazione recepita poi nell'art. 125 sexies del TUB, così come introdotto dal D.lgs. n. 73/2021.
Si costituiva in giudizio IB s.p.a. chiedendo il rigetto dell'appello nel merito e la condanna di
AI alle spese di lite.
Esponeva che la lettera F del prospetto economico allegato al contratto (doc. 1 del fascicolo di I grado parte convenuta) specificava che la debenza delle commissioni di intermediazione erano dovute all'intermediario e non a IB, circostanza peraltro incontestata nel giudizio di primo grado dall'appellante.
Pertanto, il soggetto a cui doveva essere rivolta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c.
doveva essere, come correttamente sancito dal Giudice di Pace, EuroCQS.
Richiamava l'art. 11 octies della Legge del 23.7.2021, n. 106, secondo il quale "alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza
e di vigilanza della BA d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
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Sosteneva la distinzione tra costi recurring e up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento e quindi l'eventuale restituzione al più dei soli costi recurring per evitare arricchimenti ingiustificati del consumatore. Sul punto richiamava diverse pronunce, in particolare, la sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza
UniCredit Bank Austria AG) con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Pertanto, in tesi di parte appellata, la domanda di restituzione non poteva riguardare né somme dovute dal consumatore a soggetti terzi rispetto al finanziatore per servizi prodromici alla conclusione del contratto come le spese per la provvigione all'intermediario terzo incaricato dal mutuatario, né, in generale, poteva riguardare somme dovute per attività svolte di cui lo stesso aveva già usufruito.
La causa veniva rinviata al 19/11/2024 per trattenere la causa a decisione con concessione dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c.
***
L'appello proposto da CO AI deve essere accolto per i motivi che seguono.

1. Sul difetto di legittimazione passiva
Deve essere dichiarata la legittimazione passiva dell'appellata IB. Non vi è dubbio che sia la banca appellata ad aver riscosso anche la somma versata a titolo di intermediazione.
Come ha rilevato parte appellante si legge nel contratto di finanziamento che l'importo delle commissioni veniva riscosso dall'appellata, quindi dalla beneficiaria del contratto ossia banca IB. Ne consegue che essa è tenuta alla restituzione del
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