Trib. Vasto, sentenza 23/05/2024, n. 177

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 23/05/2024, n. 177
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 177
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.05.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 63/2024
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv. M. Pirolozzi (C.F.: ), CodiceFiscale_2 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._5 Pt_5
) C.F._6
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1


[...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai
[...]
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dott. P. Trippitelli
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'
[...]
di Vasto, nonché di aver precedentemente Organizzazione_1
prestato servizio in favore del convenuto per gli aa.ss. 2017/2018, CP_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sempre con contratti a tempo determinato aventi decorrenza sino al 30.06 di ciascuna annualità, ha lamentato la disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del docente e, alla luce della giurisprudenza europea e nazionale richiamata, ha invocato il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta Carta. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
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CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui
è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il Contr
. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta”. Il tutto, con vittoria di spese di lite, con maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M n. 55/14 e con distrazione.
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Il convenuto si è costituito in giudizio, domandando, previa CP_1
eccezione di prescrizione del diritto relativamente alle annualità 2017/2018 e
2018/2019, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto limitatamente ad una sola annualità e senza applicazione di interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, o, in subordine, con compensazione delle stesse, ovvero riduzione ai parametri minimi.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre dare atto degli innumerevoli interventi sulla questione controversa da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte
Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n.
69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023, che ha esteso per
l'anno 2023 i benefici della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
In primo luogo, occorre mettere in evidenza la disciplina in esame, contenuta nell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015, a termine del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
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hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Per quel che riguarda, inoltre, l'aggiornamento dei docenti, occorre fare riferimento all'art. 282 D.L.vo n. 297/1994, secondo cui: “1.
L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. 2.
L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo
287. 3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi,
l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto
e di eventuali iniziative di sperimentazione”. A livello di contrattazione
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collettiva, l'art. 63 CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 così dispone: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una
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qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa”.
L'art. 64 dello stesso CCNL
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