Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2024, n. 153
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. G G - Presidente rel.
2) dott.ssa T V G - Giudice
3) dott. S RGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 837 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- C.F. - nato a Lamezia Terme (CZ), il 26.04.1974, residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via Stancati n. 32, e sig.ra - C.F. - nata a Lamezia Parte_2 C.F._2
Terme (CZ), in data 01/04/1983, residente in Lamezia Terme (CZ), Via del Progresso, n. 277 A, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. F M - C.F. – presso il cui studio sono C.F._3 elettivamente domiciliati, come da procura in calce ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 5 novembre 2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25 ottobre 2024 - che i ricorrenti, in data 31.07.2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Roma, successivamente iscritto nei registri del Comune di Lamezia Terme (CZ), atto n.
223, parte II, serie A, uff. A, anno 2010, comune di Lamezia Terme;
- che, dal matrimonio era nata una figlia,
in Catanzaro ed in data 1° giugno 2012, allo stato – dunque – ancora minorenne;
- che la Persona_1 separazione era stata omologata dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto n. 6192/2021 del 28.06.2021, nella procedura di separazione personale di cui al n. RG 197/2021;
- che nel suddetto decreto veniva omologata la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati e la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre;
2. in considerazione del fatto che la collocazione della minore verrà stabilita prevalentemente presso la madre, i coniugi convengono sul riconoscimento del diritto/dovere del padre: a) di tenere con sé la
minore, con dimora e pernottamento presso la propria abitazione, a weekend alterni: pertanto, nel week-end di spettanza del padre, questi prenderà la minore dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola o intorno alle
16.30 se per qualche ragione la bimba non dovesse recarsi a scuola e la terrà con sé sino al lunedì mattina successivo, allorquando riaccompagnerà a scuola o dalla madre in caso di mancanza di giornata Per_1 scolastica;
b) di tenere con sé la minore infrasettimanalmente, prendendola all'uscita di scuola, facendola dormire con sé e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo: in tal caso, il padre dovrà dare un preavviso di almeno 48 ore;
c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia o la
Vigilia ovvero il giorno di Natale;
d) identica cosa per il fine d'Anno: in tal caso, ad anni alterni, il padre potrà tenere la bambina il 31 dicembre ovvero il giorno di Capodanno;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà tenere la figlia la giornata di Pasqua ovvero il giorno di Lunedì dell'Angelo;
f) in occasione delle altre festività ufficiali (per esempio: 8 dicembre, 1° Maggio, 25 Aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, etc. etc.) la figlia - ad anni alterni ed a festività alterne – starà con il padre o con la madre;
g) la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno ed onomastico, ad anni alterni, con ciascun genitore, di modo tale che, l'anno in cui trascorrerà il giorno del compleanno con la madre, trascorrerà quello dell'onomastico con il padre e viceversa, ferma restando la possibilità. - ove i rapporti lo consentano e vi sia accordo tra i genitori - che detti festeggiamenti si svolgano con entrambi i genitori (quest'ultima ipotesi è quella che entrami i genitori auspicano maggiormente);
h) nel periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di giugno, luglio ed agosto: il tutto dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima di ciascuno dei suddetti periodi;
i) in ogni caso, il padre -previo accordo che dovrà avvenire telefonicamente o a mezzo sms quantomeno il giorno precedente- potrà fare visita alla figlia in ogni tempo tenendola con sé, sempre con il consenso della madre, anche per periodi più lunghi rispetto ad un solo pernottamento;
3. i coniugi concordano che per il mantenimento della figlia minore il padre verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) tramite bonifico bancario, al Parte_2 seguente codice IBAN IT 03M0344214214239000055998648, a riguardo prevedendosi, a parziale deroga di quanto testé concordato, che il predetto importo dell'assegno mensile, sino a quando perdurerà l'attuale stato di disoccupazione della sig.ra e – pertanto - solamente finché ella non troverà un'occupazione, sarà Pt_2 temporaneamente pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00);
4. il padre si obbliga a partecipare, in misura pari al 50%, alle ulteriori spese che si presenteranno (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese sanitarie, scolastiche, ludiche, farmaci, frequentazione di corsi di ginnastica, lezioni di musica, gite scolastiche, ecc.) e che dovranno essere previamente concordate e puntualmente documentate tra i genitori;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, con la precisazione che, in occasione di ogni espatrio di uno dei due genitori assieme alla minore, dovrà previamente essere concordato tra i coniugi il relativo periodo e comunicato, con precisione, il luogo ove la minore dimorerà, oltre a fornire i recapiti ed i relativi contatti”;
- che, erano trascorsi più di tre anni dal decreto di omologa senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione, essendo allora venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- i ricorrenti chiedevano – dunque - la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma in toto del precedente accordo omologato.
Tutto ciò premesso, i detti coniugi chiedevano che il Presidente del Tribunale volesse designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il
termine per il deposito di note scritte
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi