Trib. Pistoia, sentenza 11/10/2024, n. 731

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 11/10/2024, n. 731
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 731
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) SB - Presidente
2) G G - Giudice
3) N L - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1874/2022, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a Brescia il 17.12.1974 e residente in Quarrata (PT), alla Parte_1
Via Lucciano n. 189/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
E G, presso lo studio della quale elegge domicilio in Capannori
(LU), alla Via delle Ville n. 558;

Ricorrente
E
nato il 17.12.1972 a Firenze (FI) e residente in Prato (PO) Controparte_1
alla via Santa Trinita n. 35, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. M B, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato, alla Piazza Mercatale n. 135;

Resistente
E
Co
in sede;

Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con ricorso, depositato in data 11.7.2022, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Prato il 20.6.2009 con e che dalla Controparte_1
Per_ loro unione nascevano le figlie G (nata il 8.5.2007) e (nata il
4.7.2012).
La ricorrente premetteva che la casa coniugale era di proprietà del marito ed era gravata da usufrutto in favore dei genitori dello stesso, i quali abitavano al piano inferiore del complesso immobiliare e avevano coadiuvato la madre nell'accudimento delle figlie, permettendo al marito di dedicarsi alla propria crescita professionale.
La ricorrente allegava, poi, come la crisi coniugale fosse riconducibile all'infedeltà coniugale del marito, scoperta nel giugno 2021, ma presumibilmente in essere già da tempo;
tale relazione extraconiugale induceva il marito a lasciare la casa familiare nel settembre 2021, trasferendosi prima in una dependance della stessa e, poi, in un immobile in locazione a Prato.
La sig.ra allegava come, da quel momento, il resistente avesse dedicato Pt_1
alle figlie attenzioni discontinue, delegando le responsabilità ai propri genitori, e come avesse omesso di versare un contributo al mantenimento ordinario delle minori (da ottobre a dicembre 2021), limitandosi a sostenere alcune spese di natura straordinaria, e avesse, poi, iniziato a versare somme mensili variabili a partire da gennaio 2022.
La ricorrente allegava, inoltre, un comportamento scorretto da parte del coniuge, il quale aveva disposto di beni familiari (prelievi da un libretto cointestato ai coniugi, vendita della barca di famiglia e della casa di montagna, tentativo di vendita della casa familiare), incassandone i proventi.
La sig.ra poi, allegava come la scoperta della gravidanza della nuova Pt_1
compagna del padre avesse aggravato la condizione di disagio vissuto dalle minori.
La ricorrente, quanto alla propria condizione economica, allegava di aver lavorato con contratti a tempo determinato e part-time dal settembre 2021 fino
a giugno 2022, per circa € 1.000,00/1.400,00 mensili, ma di essere al
2
momento disoccupata nonché di avere la nuda proprietà di un immobile, con usufrutto a favore del proprio padre.
In sede di udienza presidenziale e di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., la ricorrente allegava di aver reperito contratto part-time per circa € 300,00 mensili;
nel corso del giudizio, rappresentava, poi, di aver reperito altro contratto part-time con scadenza giugno 2024, per circa € 850,00 mensili.
Pertanto, la ricorrente concludeva così :
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito pronunciare la separazione dei coniugi (cod. fisc.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(cod. fisc.: ) - matrimonio negli Atti del Comune di C.F._2
Prato (PO), n. 16 - anno 2009 – p. II - s. B - con addebito al marito, per i motivi tutti di cui agli atti di causa, e alle condizioni di seguito indicate:


1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.



2. La casa coniugale - che il Signor ha lasciato a far data Controparte_1

da Ottobre 2021 - posta in Quarrata (PT), Via Lucciano n. 189/A, viene assegnata alla Signora - anche quale soggetto economicamente Parte_1
più debole - che continuerà ad abitarla insieme alle figlie, fino al momento della loro indipendenza e piena autonomia economica;
l'assegnazione riguarderà anche il godimento e disponibilità degli annessi, connessi e pertinenze, arredi e beni mobili presenti, spazi e locali e già in condivisione ed uso con i comodanti Signori e ovvero Parte_2 Parte_3

anche parzialmente ad alcune delle pertinenze individuate in atti.


3. Il Signor si adopererà affinché sia garantita alla Signora CP_1 Pt_1

la piena autonomia e riservatezza nella conduzione della sua vita quotidiana nella casa coniugale, nonché il libero ed esclusivo godimento dell'immobile assegnato e delle altre aree pertinenziali, anche parziali, individuate negli atti, (v. Memoria Integrativa – Istanza per la modifica dei provv.
Presidenziali) alla medesima ed alle figlie. A tal fine, (v. Istanza per la modifica dei provv. Presidenziali) ordinare al Convenuto, anche nella qualità di nudo proprietario dell'intero complesso immobiliare, di provvedere, stante il tempo oramai trascorso dall'adozione dei Provvedimenti di assegnazione, alla suddivisione urbanistica e amministrativa delle due abitazioni (quella assegnata alla Ricorrente ed alle figlie e quella dei propri genitori), ovvero a porre in essere le opere idonee a garantire, all'immobile assegnato, 3 l'autonomia ed indipendenza, rilevanti ai fini amministrativi ed urbanistici per un godimento ed una gestione ordinaria libera ed autonoma;
e, nelle more della suddetta suddivisione urbanistica, ordinare al Convenuto di provvedere all'immediata apposizione di contatori atti a consentire

l'autonomo rilevamento degli effettivi consumi per le utenze allacciate, da parte dei due nuclei occupanti le due abitazioni.


4. Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed i genitori si impegnano a cooperare reciprocamente, nel rispetto della personalità e delle inclinazioni delle figlie, per consentire loro la realizzazione delle proprie aspirazioni di vita e, quindi, per ogni scelta formativa e ludica che le riguarderà, in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi.



5. I genitori si alterneranno nell'accudire le figlie per gli impegni scolastici (a titolo di esempio: compiti, incontri, ecc.), per le attività extrascolastiche (a titolo di esempio: sportive), in ipotesi di malattia, presso la rispettiva abitazione, per partecipare alle visite mediche, di routine e specialistiche e seguiranno, personalmente e singolarmente, i percorsi scolastici e di studio di

Per_ G e , mantenendo, allo stesso modo, contatti diretti con gli insegnanti.


6. Il padre eserciterà il diritto di visita delle figlie, secondo lo schema che segue ed, in parte, già recepito nei Provvedimenti Presidenziali del

25/11/2022.
Diritto di visita e weekend:
Per_
o la prima e terza settimana del mese, e G staranno con il padre il mercoledì e il venerdì, dall'uscita da scuola oppure, se non compatibile con
l'orario di lavoro del padre, dalle ore 18:00, e saranno dal medesimo riaccompagnate presso il domicilio materno, dopo la cena, entro le ore 21:00, salvo diverso e formale accordo tra i coniugi;

Per_
o la seconda e quarta settimana del mese, e G staranno con il padre il lunedì ed il mercoledì con gli stessi orari sopra indicati;
inoltre, dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica sera, con pernottamento, e saranno dal medesimo riaccompagnate presso il domicilio materno, dopo la cena di domenica, entro le ore 21:00, salvo diverso e formale accordo tra i coniugi.

4 Il padre si impegna a collaborare perché, nei giorni di sua permanenza con le figlie, la Signora possa disporre liberamente della propria abitazione e Pt_1
del suo tempo, tenuto conto delle eventuali primarie esigenze delle figlie.
Vacanze estive: Il padre terrà con sé le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e tale periodo sarà concordato dai genitori entro il 30/05 di ciascun anno.
Festività: per le vacanze natalizie, da ripartirsi in due periodi - ovvero, dal 23 dicembre al 30 dicembre, il primo, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, il secondo
-, i genitori si alterneranno, di anno in anno, nel tenere con sé le figlie in ciascuno dei due periodi;
per le vacanze pasquali (da intendersi il periodo ricompreso dalla fine scuola sino al giorno di inizio scuola) i genitori si alterneranno di anno in anno nel tenere con sé le figlie per almeno tre giorni consecutivi;
sarà fatto in modo che, ad anni alterni, le figlie trascorrano con

l'uno e con l'altro genitore il giorno di Natale e quello di Pasqua.
Le altre festività (ad esempio: 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc.), ivi compresi i giorni cosiddetti di “ponte” tra le festività, verranno trascorse dalle figlie, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
i genitori si impegnano a favorire, reciprocamente e in alternanza, l'attuazione della richiesta per festività/ponte, che sarà fatta dal genitore interessato, con comunicazione formale di almeno una settimana prima.

I genitori si impegnano, altresì, a favorire la presenza di entrambi alla festa di compleanno delle figlie e negli eventi di festa che le riguarderanno.
*****
Le figlie vedranno il padre ogni qualvolta lo desiderino, previi accordi tra i genitori.
I genitori, concordemente e formalmente, potranno modificare il calendario e gli impegni di cui sopra, nel rispetto delle reali esigenze delle figlie e di comprovati impegni lavorativi di ciascuno.
Fintanto che le figlie frequenteranno la scuola in città diverse dal luogo della casa coniugale e/o sino a che non diverranno autonome negli spostamenti,
Per_ con propri mezzi o pubblici, la madre accompagnerà a scuola la figlia e la riprenderà all'uscita, mentre il padre accompagnerà a scuola la figlia
G (anche nel giorno
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